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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01668/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da una serie di pattuizioni intervenute tra i soci di una società in accomandita semplice che gestiva una farmacia, culminate in un accordo del 3 agosto 2011 con cui era prevista la corresponsione alla socia accomandante di somme mediante assegni, subordinatamente al verificarsi del trasferimento della farmacia alla società. La socia accomandante avrebbe incassato anticipatamente tutti gli assegni e, per il mancato pagamento dell’ultimo, aveva avviato una procedura esecutiva. L’opposizione all’esecuzione proposta dagli altri due soci era stata accolta in primo grado, mentre erano state rigettate le loro domande riconvenzionali; uno dei soci, poi ricorrente, aveva chiesto in appello il riesame della condanna al rimborso di euro 48.000 per beni acquistati nella gestione della farmacia. In cassazione il ricorrente deduceva, con due motivi, omesso esame di un fatto decisivo e violazione di norme sull’interpretazione del contratto, sull’adempimento e sulla buona fede, sostenendo che la controparte non avesse provato di aver pagato la somma e che i giudici di merito avessero interpretato erroneamente le pattuizioni tra le parti; richiamava inoltre l’art. 72 l.fall. e l’art. 115 c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto preliminarmente ammissibile il ricorso sotto il profilo della tempestività, considerando il cumulo della sospensione feriale con la sospensione straordinaria emergenziale da Covid-19. Tuttavia ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili per marcata aspecificità: le censure non individuavano puntualmente i documenti asseritamente decisivi, pretendevano in sostanza una nuova valutazione del merito e, quanto all’interpretazione contrattuale, non riportavano il testo delle pattuizioni che si assumevano mal interpretate, limitandosi a contrapporre la propria lettura a quella dei giudici di merito. La produzione documentale effettuata solo in cassazione è stata ritenuta inammissibile, perché non rientrante nei casi di cui all’art. 372 c.p.c. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nulla sulle spese per la mancata costituzione della curatela intimata; disposto inoltre l’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo ex n. 5 è stato ritenuto in concreto non autosufficiente e non specificamente articolato, non potendo risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La dedotta violazione di legge è stata reputata aspecifica e priva di adeguata correlazione con la sentenza impugnata.

  • artt. 1362, 1366, 1453, 1460 c.c.

    Il ricorrente li aveva invocati per contestare l'interpretazione delle pattuizioni e profili di adempimento/buona fede, ma la censura è stata dichiarata generica perché non riportava il contenuto degli accordi e non indicava come i giudici si fossero discostati dai canoni ermeneutici.

  • artt. 1175, 1176, 1375 c.c.

    Il richiamo alla correttezza, diligenza e buona fede è stato ritenuto incomprensibile e comunque non sorretto da un adeguato sviluppo argomentativo.

  • art. 1358 c.c.

    È stato solo evocato tra le norme asseritamente violate, senza uno sviluppo autonomo idoneo a sorreggere la censura.

  • art. 1976 c.c.

    È stato richiamato nel secondo motivo, ma senza specifica spiegazione della sua incidenza sulla decisione impugnata.

  • art. 72 l.fall.

    Il richiamo è stato ritenuto oscuro e aspecifico, non chiarendosi in che modo la norma fallimentare fosse incompatibile con la sentenza impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza è stata ritenuta generica perché non specificava quale fatto decisivo fosse stato provato o trascurato e non era supportata da puntuale indicazione documentale.

  • art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6 c.p.c.

    La Corte ha fondato l’inammissibilità sulla violazione dell’onere di specificità del ricorso, per mancata precisa individuazione dei documenti e delle questioni rilevanti.

  • art. 372 c.p.c.

    È stata esclusa la possibilità di produrre in cassazione il documento volto a dimostrare un fatto che doveva essere provato nei gradi di merito.

  • art. 83 d.l. n. 18/2020

    Richiamato per la sospensione straordinaria dei termini processuali nel periodo emergenziale.

  • art. 36, comma 1, d.l. n. 23/2020

    Richiamato unitamente alla disciplina emergenziale sulla sospensione dei termini.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: chi deduce omesso esame di un fatto o violazione di legge deve indicare puntualmente i fatti, i documenti e gli snodi decisivi della decisione impugnata, non potendo limitarsi a un generico dissenso rispetto alla ricostruzione dei giudici di merito.
  • La censura di violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto è ammissibile solo se il ricorrente indica quali regole ermeneutiche sarebbero state violate e in quale modo il giudice di merito se ne sarebbe discostato; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.
  • In cassazione non è consentita la produzione di documenti diretti a provare fatti controversi che avrebbero dovuto essere dimostrati nei gradi di merito; l'art. 372 c.p.c. consente solo produzioni funzionali ai profili di ammissibilità del ricorso.
  • Doglianze formulate in modo oscuro, cumulativo o meramente assertivo, specie quando richiamano norme eterogenee senza spiegarne il concreto collegamento con la decisione impugnata, sono inammissibili per difetto di specificità.
  • La contestazione della mancata prova di un pagamento o dell'attribuzione di un esborso richiede una precisa allegazione del percorso probatorio seguito nei precedenti gradi; in difetto, il motivo si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteTransazioneInadempimentoAccertamento del passivo
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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