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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33421/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

Il ricorrente aveva promosso domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 per l'irragionevole durata di un giudizio amministrativo pendente davanti al TAR Lazio, introdotto nel dicembre 2001 e dichiarato perento nell'ottobre 2014. La Corte d'appello, dopo un primo provvedimento parzialmente favorevole e un precedente intervento rescindente della Cassazione, in sede di rinvio aveva rideterminato la durata irragionevole in anni 5 e mesi 8, mantenendo il parametro annuale di euro 500,00. Con il ricorso per cassazione il soccombente censurava, con il primo motivo, la violazione dell'art. 2 L. n. 89 del 2001, del d.lgs. n. 104 del 2010 e dell'art. 384 c.p.c., perché la Corte territoriale aveva escluso dal periodo indennizzabile il tempo successivo al 16.9.2010 fino al decreto di perenzione, applicando in sostanza una disciplina sopravvenuta e ritenendo rilevante la perenzione come indice di disinteresse della parte. I secondi due motivi riguardavano la regolazione delle spese, ma sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la detrazione dal periodo indennizzabile del tempo successivo al 16.9.2010. Ha affermato che, nei giudizi di equa riparazione introdotti prima del 1 gennaio 2016, non si applica retroattivamente la presunzione di insussistenza del pregiudizio introdotta dalla L. n. 208 del 2015; inoltre, la declaratoria di perenzione del giudizio amministrativo non basta, da sola, a dimostrare il disinteresse della parte quando il termine di ragionevole durata sia già decorso. I motivi sulle spese sono stati dichiarati assorbiti. La decisione impugnata è stata quindi cassata nei limiti della censura accolta e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Perugia, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 L. n. 89 del 2001

    art. 2, comma 2 sexies, lett. d)

    La presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata nei giudizi amministrativi definiti con perenzione, introdotta dalla L. n. 208 del 2015, non si applica ai giudizi di equa riparazione introdotti prima del 1 gennaio 2016 perché introdurrebbe nuovi oneri probatori non operanti retroattivamente.

  • d.lgs. n. 104 del 2010

    L'entrata in vigore del codice del processo amministrativo non consente, da sola, di ricavare che la perenzione comporti insussistenza del danno da irragionevole durata.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto affermato dalla Cassazione nella precedente fase rescindente.

  • L. n. 208 del 2015

    La disciplina che introduce la presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio per i giudizi amministrativi perenti opera solo per i procedimenti di equa riparazione introdotti dopo la sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • Nei giudizi di equa riparazione introdotti prima dell'entrata in vigore della L. n. 208 del 2015 non può applicarsi retroattivamente la presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata prevista per i giudizi amministrativi definiti con perenzione.
  • La declaratoria di perenzione del giudizio amministrativo non è, di per sé, prova sufficiente del disinteresse della parte alla coltivazione del processo, specialmente quando il superamento della durata ragionevole si è già verificato prima dell'estinzione.
  • Ai fini dell'equa riparazione, il periodo indennizzabile non può essere ridotto sulla base di circostanze o presunzioni sopravvenute che non erano applicabili ratione temporis al momento dell'introduzione della domanda.
  • In sede di rinvio, il giudice deve uniformarsi al principio di diritto dettato dalla Cassazione e rideterminare anche le spese tenendo conto dell'esito complessivo dell'intero giudizio.
  • Le spese del giudizio di rinvio e di legittimità vanno liquidate considerando l'intero sviluppo processuale, e non soltanto la singola fase immediatamente scrutinata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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