Cassazione Civile, Ordinanza n. 28548/2022 del 30/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall'iscrizione di ipoteca eseguita su immobili di proprietà del contribuente per un rilevante debito tributario fondato su numerose cartelle di pagamento. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, la nullità dell'iscrizione per mancata intimazione di pagamento, l'omessa o invalida notifica delle cartelle poste a base dell'ipoteca e la prescrizione di parte dei crediti, in particolare quelli contributivi e previdenziali. La commissione regionale aveva accolto solo in parte il gravame, ritenendo illegittima l'iscrizione limitatamente ad alcune cartelle ritenute irritualmente notificate o nulle per difetto di motivazione, e confermando il resto. La società di riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle e sulle modalità di consegna a persona diversa dal destinatario; vizio motivazionale e omesso esame delle risultanze istruttorie sulle singole notifiche; infondatezza della doglianza relativa alla necessità dell'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 e alla prescrizione. Il contribuente ha resistito e proposto ricorso incidentale con sette motivi, poi in parte rinunciati per intervenuta adesione alla rottamazione di alcune cartelle. Nei motivi residui egli ha denunciato, essenzialmente, l'omessa pronuncia della CTR su eccezioni relative alla mancata prova di alcune notifiche, sull'annullamento integrale dell'iscrizione ipotecaria in caso di invalidità anche di una sola cartella e sulla prescrizione di taluni crediti. La Cassazione ha ritenuto fondati il secondo motivo del ricorso principale e i motivi incidentali indicati ai punti 15, 20 e 21, rilevando che la CTR aveva motivato in modo generico e incompleto, senza indicare in modo puntuale per quali cartelle e per quali ragioni la notificazione dovesse ritenersi invalida o valida, e senza esaminare espressamente questioni decisive come la consistenza attuale del debito e la prescrizione; inoltre non era possibile stabilire con certezza l'effettivo residuo oggetto del contendere perché l'Agenzia non aveva risposto all'invito del Collegio sul punto, anche alla luce della rottamazione di parte delle cartelle. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche in diversa composizione, che dovrà riesaminare le questioni previa verifica dell'attuale consistenza del debito tributario e provvedere anche sulle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti gli altri due, e ha accolto i motivi del ricorso incidentale relativi ai punti 15, 20 e 21, con rinuncia agli ulteriori motivi da parte del contribuente. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della regolarità delle notifiche delle cartelle, della legittimità dell'iscrizione ipotecaria nel suo complesso e dell'eccezione di prescrizione, dopo aver accertato la concreta e attuale consistenza del debito residuo anche alla luce della rottamazione intervenuta. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato in tema di notificazione delle cartelle di pagamento e delle relative modalità di consegna.
Evocato quale norma sull'intimazione di pagamento; nel caso concreto la questione della sua necessità era stata poi rinunciata dal contribuente alla luce dell'orientamento di legittimità sopravvenuto.
Richiamato in relazione all'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione.
Richiamato per le modalità di notificazione a persona diversa dal destinatario.
Invocato per la dedotta violazione di legge nei motivi del ricorso principale.
Invocato nei motivi del ricorso incidentale per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia.
Richiamato in via sostanziale dalla Corte nel qualificare il secondo motivo principale come censura di motivazione/vizio di esame dei fatti decisivi.
Richiamato con riferimento al vizio di omessa pronuncia su questioni devolute al giudice d'appello.
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla ripartizione dell'onere della prova sulla notificazione delle cartelle.
Richiamato come parametro per la validità della notificazione a persona di famiglia o addetta alla casa/ufficio/azienda.
Richiamato in relazione alla procedura di definizione agevolata/rottamazione di parte delle cartelle.
Massime di principio
- In tema di opposizione all'iscrizione ipotecaria fondata su cartelle esattoriali, il giudice di merito deve esaminare in modo puntuale e per singola cartella le modalità di notificazione, indicando gli elementi fattuali decisivi che sorreggono il giudizio di validità o invalidità della notifica.
- La motivazione è insufficiente e la pronuncia è viziata per omessa pronuncia quando il giudice si limiti a qualificare genericamente alcune notifiche come invalide o valide senza confrontarsi con le deduzioni specifiche della parte, con le relate di notifica e con gli eventuali avvisi di ricevimento prodotti in giudizio.
- La notifica di un atto tributario presso un indirizzo riferibile al destinatario può essere ritenuta valida anche se eseguita a mani di persona qualificatasi come familiare convivente o addetta alla casa/ufficio/azienda, ma occorre accertare in fatto l'effettivo collegamento tra il luogo di consegna e il destinatario.
- L'omessa pronuncia sulla prescrizione di specifici crediti posti a base dell'atto esecutivo determina nullità della sentenza quando la questione sia stata ritualmente dedotta e riproposta in appello ed esiga un apprezzamento espresso distinto dalle questioni già esaminate.
- Quando il debito tributario posto a base dell'iscrizione ipotecaria risulti nel corso del giudizio mutato o ridotto per effetto di definizioni agevolate o di altre vicende sopravvenute, il giudice deve accertare l'attuale consistenza del residuo oggetto del contendere prima di decidere sulla legittimità dell'atto impugnato.
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