Cassazione Civile, Ordinanza n. 03274/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasceva dall’addebito, sulla carta di credito del ricorrente, di tre annualità del canone di abbonamento a un servizio televisivo concluso da un terzo. Il ricorrente aveva chiesto la ripetizione dell’indebito sostenendo di non essere il contraente del rapporto e che i dati della sua carta fossero stati forniti solo per consentire al terzo di ottenere immediatamente il decoder. Il giudice di pace aveva respinto la domanda e il tribunale, in appello, aveva confermato il rigetto ritenendo provato che il ricorrente avesse volontariamente fornito i dati della carta di credito, che il sistema contrattuale consentisse un soggetto diverso tra fruitore e pagatore e che i pagamenti fossero stati effettuati anche in anni precedenti senza contestazioni. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti: 1) omessa valutazione di fatti decisivi, per non avere il giudice considerato che nel contratto non compariva il nome del ricorrente; 2) nullità della sentenza e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., per omessa considerazione del tema dell'onere della prova; 3) falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., per avere desunto la volontà di obbligarsi al pagamento sulla base di una presunzione e senza adeguata motivazione sul ragionamento inferenziale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i motivi. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizio motivazionale, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre osservato che il secondo motivo non denunciava una vera violazione delle regole sull'onere della prova, ma contestava solo l'apprezzamento del materiale istruttorio. Il primo motivo è stato anche ritenuto precluso dal regime della "doppia conforme", non essendo state indicate dal ricorrente ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la società intimata non si è difesa in cassazione; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio motivazionale e le violazioni di legge non possono essere utilizzati per chiedere alla Cassazione un nuovo giudizio di fatto; il n. 5 è inoltre precluso in caso di doppia conforme nei limiti di legge.
Richiamo formulato dal ricorrente per dedurre la nullità della sentenza, ma la Corte ha ritenuto la censura in sostanza diretta al merito, non a un vizio autonomo della motivazione in termini di nullità.
La Corte ribadisce che la violazione dell'articolo ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando si contesti semplicemente la valutazione delle prove.
La censura è inammissibile quando, sotto la veste della falsa applicazione delle presunzioni, mira solo a proporre una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa inferenza probabilistica.
In caso di "doppia conforme" è precluso il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012
La disciplina sulla preclusione del motivo ex art. 360, n. 5, si applica ai giudizi d'appello introdotti dal 11 settembre 2012.
Legge di conversione richiamata quale fonte della disciplina applicata dalla Corte sulla doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro di riferimento per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazione di legge o vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice sbagli la distribuzione dell'onere della prova; non quando la parte contesti la ricostruzione probatoria compiuta dal merito.
- La doglianza sull'art. 2729 c.c. è inammissibile se si limita a proporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie o una diversa inferenza presuntiva rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
Come è indicizzato
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