Cassazione Civile, Ordinanza n. 16908/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di lavori pubblici per la costruzione di un serbatoio idrico e opere connesse nel territorio comunale. L'impresa appaltatrice aveva agito per ottenere il saldo finale dei lavori, gli interessi per ritardati pagamenti e il risarcimento dei danni derivanti da numerose riserve iscritte negli atti contabili dell'appalto, deducendo ritardi, sospensioni illegittime e oneri aggiuntivi. Il Comune aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale per una penale da ritardo nell'ultimazione dei lavori. In appello, nell'ambito di un autonomo giudizio di querela di falso, il Comune aveva contestato la data apposta nel registro di contabilità in relazione all'esplicitazione di riserve, e la Corte d'appello aveva dichiarato falsa la data del 22.06.2000, sostituendola con il 30.06.2000. La società ricorrente ha impugnato tale decisione con due motivi: 1) nullità e violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., assumendo che il Comune non avesse fornito prova della falsità e che la Corte territoriale avesse valorizzato indebitamente presunte irregolarità contabili e la qualificazione di intempestività delle riserve; 2) nullità e violazione degli artt. 2729 c.c., 116 c.p.c. e 47 d.P.R. 445/2000, censurando il mancato valore probatorio attribuito a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese da tecnici e la valutazione degli indizi utilizzati per la querela di falso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi complessivamente inammissibili. Ha osservato che la Corte d'appello aveva motivato in modo esaustivo la dichiarazione di falsità della data, fondandosi su una pluralità di elementi presuntivi convergenti: violazione della regola cronologica del registro di contabilità, inosservanza delle modalità di redazione e incoerenza tra la data contestata e il giudizio di intempestività delle riserve da parte della direzione lavori. Ha inoltre ribadito che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà hanno efficacia probatoria solo nei rapporti con la pubblica amministrazione e non nel giudizio tra privati, e che la valutazione delle prove e delle presunzioni è riservata al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti stretti del vizio motivazionale o della sussunzione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge richiede l'indicazione specifica delle norme asseritamente violate e il confronto tra il loro contenuto precettivo e le affermazioni in diritto della sentenza impugnata; non può essere usato per contestare la sola ricostruzione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza deve essere specificamente argomentata; la mera menzione del vizio non è sufficiente.
Il vizio è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o acquisite fuori dai limiti di legge, non quando si contesta il modo in cui le prove sono state valutate.
Il giudice di merito può valutare liberamente le prove non legali e attribuire valore preminente ad alcuni elementi probatori; la censura in cassazione non può tradursi in una nuova valutazione del materiale istruttorio.
La violazione della norma sull'onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella gravata; non quando si contesta l'apprezzamento dell'esito della prova.
Il ragionamento presuntivo è ammesso e la sua utilizzazione è riservata al giudice di merito, salvo il controllo sulla correttezza logica della motivazione.
La censura in cassazione è possibile solo se vi è un vizio di sussunzione, cioè se indizi ritenuti gravi, precisi e concordanti siano poi reputati inidonei, o viceversa.
art. 47 del d.P.R. n. 445/2000
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ha efficacia certificativa e probatoria nei rapporti con la pubblica amministrazione, ma non nel giudizio civile tra privati.
artt. 52, 53 e 54 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350
Nel registro di contabilità dei lavori pubblici le annotazioni devono seguire rigorosamente l'ordine cronologico e le riserve devono essere ripetute nei termini e nei modi prescritti.
art. 89 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350
Le riserve e le domande non hanno efficacia se non sono ripetute nel registro di contabilità nei termini e nei modi stabiliti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazione di legge non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove, dovendo il ricorrente indicare specificamente la norma asseritamente violata e il punto della decisione che contrasta con essa.
- La valutazione delle prove, incluse quelle presuntive, appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione o del vizio di sussunzione delle presunzioni.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando l'onere probatorio sia stato assegnato alla parte sbagliata, non quando si contesti l'apprezzamento dell'esito della prova.
- Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non hanno efficacia probatoria piena nelle controversie tra privati e non possono essere trattate come prova legale nel giudizio civile.
- Nell'appalto di opere pubbliche, le annotazioni del registro di contabilità devono seguire l'ordine cronologico e le riserve devono essere riprodotte nei termini e con le modalità prescritte, altrimenti possono essere prive di efficacia.
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