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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07886/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasceva da una cartella esattoriale con cui veniva richiesto a una società il pagamento di contributi previdenziali e accessori, per un importo complessivo di euro 594.055,98, riferiti al periodo febbraio 2003-marzo 2007. La pretesa derivava dalla contestazione del godimento di agevolazioni contributive previste dalla L. n. 223/1991, art. 25, comma 9, e art. 8, commi 2 e 4, in relazione all’assunzione della totalità dei lavoratori collocati in mobilità dalla precedente società e riassunti dalla società ricorrente entro sei mesi dalla stipula di un contratto di affitto d’azienda. La società sosteneva che la riattivazione di un’azienda dismessa e l’assunzione dei relativi lavoratori integrassero comunque nuova occupazione e che il beneficio non potesse essere negato se non in presenza di operazione puramente fittizia; inoltre deduceva che il giudice di merito avesse omesso di considerare un accertamento del tribunale fallimentare, dal quale emergeva un effetto disgregativo dei beni aziendali e la sostanziale inesistenza dell’azienda al momento dell’attività successiva, che avrebbe dovuto qualificarsi come nuova attivazione. Prima della decisione, la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di essere stata ammessa alla definizione agevolata del debito contributivo ex art. 6 del d.l. n. 193/2016 e producendo documentazione attestante il regolare pagamento dei ratei.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, conseguente alla rinuncia depositata dalla parte ricorrente. Ha ritenuto la rinuncia efficace nel giudizio di cassazione anche senza accettazione della controparte. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese, conformemente alla richiesta contenuta nell’atto di rinuncia, valorizzando il fatto che la rinuncia era collegata all’adesione alla definizione agevolata del debito contributivo e alla prova del pagamento dei ratei. La Corte ha escluso anche l’applicabilità del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché il meccanismo sanzionatorio non opera nell’ipotesi di inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, in relazione alla qualificazione del passaggio d’azienda e alla fruizione degli sgravi contributivi.

  • art. 8, comma 4, L. n. 223/1991

    Richiamato dalla ricorrente come base normativa degli sgravi contributivi per l’assunzione di lavoratori in mobilità.

  • art. 25, comma 9, L. n. 223/1991

    Indicato come ulteriore disposizione che fondava le agevolazioni contributive oggetto di contestazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per il vizio di violazione di legge dedotto nel primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Norma processuale invocata per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo dedotto nel secondo motivo.

  • art. 306 c.p.c.

    Richiamato per evidenziare che, nel giudizio di cassazione, la rinuncia non richiede accettazione delle altre parti.

  • art. 6 del D.L. n. 193/2016

    Base della definizione agevolata del debito contributivo che ha determinato la rinuncia al ricorso.

  • art. 1 del D.L. n. 148/2018

    Richiamato come norma che espressamente richiama la disciplina della definizione agevolata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione quando l’inammissibilità sopravviene per difetto di interesse.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Richiamato quale disposizione che ha introdotto il meccanismo sanzionatorio del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso produce effetti anche senza accettazione della controparte, diversamente da quanto previsto per l’estinzione del processo ex art. 306 c.p.c.
  • La sopravvenuta adesione alla definizione agevolata del debito controverso, accompagnata dal pagamento dei ratei, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
  • Il contributo unificato aggiuntivo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica quando l’inammissibilità del gravame è sopravvenuta per difetto di interesse.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la rinuncia al ricorso è determinata da una definizione agevolata del debito e la parte richieda espressamente tale esito.
  • In presenza di rinuncia al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, la Corte non esamina i motivi di merito dedotti in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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