Cassazione Civile, Ordinanza n. 12262/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (operatore postale)
La controversia
La controversia nasce da un bonifico domiciliato disposto dalla società ricorrente nell’ambito del rapporto BancoPosta Impresa Online, che sarebbe stato pagato a soggetto diverso dal reale beneficiario. La società ordinante aveva chiesto il risarcimento del danno, quantificato in euro 1.235,00 oltre accessori, assumendo la violazione degli obblighi di corretta identificazione del beneficiario e di esatta esecuzione dell’ordine di pagamento, anche in relazione all’art. 43 r.d. n. 1736/1933 e alle condizioni contrattuali. Il Giudice di Pace aveva accolto la domanda, ma il Tribunale di Trieste, in riforma, l’ha rigettata ritenendo che il bonifico domiciliato sia riconducibile a una delegazione di pagamento inserita nel mandato, con responsabilità contrattuale della concessionaria soltanto nei limiti dell’adempimento diligente alle istruzioni ricevute; ha inoltre escluso l’applicabilità diretta dell’art. 43, comma 2, r.d. n. 1736/1933. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 43, comma 2, r.d. n. 1736/1933 e dell’art. 12 disp. att. c.p.c., per non avere la sentenza applicato in via analogica la disciplina del pagamento dell’assegno non trasferibile; 2) violazione di norme sulla diligenza, sulla responsabilità contrattuale, sull’interpretazione del contratto e sull’onere della prova, sostenendo che il Tribunale avrebbe ingiustamente escluso la responsabilità dell’operatore e invertito i termini del rapporto cliente-operatore specializzato; 3) omesso esame di un fatto decisivo e controverso, oltre a travisamento della prova e omessa pronuncia, in relazione alla mancata produzione della copia del documento di identità esibito dal falso prenditore.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo privo di interesse concreto, perché il Tribunale aveva comunque applicato un regime di responsabilità contrattuale e di riparto dell’onere probatorio sostanzialmente coincidente con quello evocato dalla ricorrente; ha inoltre osservato che il bonifico domiciliato è correttamente ricondotto alla delegazione di pagamento, la cui disciplina sulla responsabilità del delegato verso il delegante si rinviene nel mandato e quindi nell’art. 1218 c.c., senza necessità di ricorrere all’analogia con l’art. 43 r.d. n. 1736/1933. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché si basava su una lettura non corretta della sentenza impugnata e, in sostanza, mirava a una rivalutazione del merito e delle prove, attività sottratta al controllo di legittimità. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non essendo indicato dove fosse stata dedotta nei gradi di merito la circostanza invocata; la Corte ha aggiunto che la prova della diligenza nell’identificazione del beneficiario può essere fornita anche per presunzioni e che il dedotto travisamento della prova non integra il vizio denunciato, trovando eventualmente rimedio nella revocazione per errore di fatto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 43, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
La disciplina del pagamento dell’assegno non trasferibile non è direttamente estensibile al bonifico domiciliato; in ogni caso, il regime di responsabilità e di riparto dell’onere probatorio richiamato è sostanzialmente coincidente con quello applicato dal giudice di merito.
Invocato dalla ricorrente a sostegno dell’applicazione analogica della disciplina del titolo di credito, ma non accolto.
Richiamato quale parametro di correttezza e buona fede nell’adempimento, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
Richiama la diligenza qualificata del professionista/operatore; la Corte non ha ritenuto che il giudice di merito ne avesse fatto applicazione erronea in modo sindacabile.
La responsabilità del delegato nei confronti del delegante, nel bonifico domiciliato ricondotto alla delegazione di pagamento, segue la disciplina generale dell’inadempimento contrattuale.
Invocato per censurare l’interpretazione delle condizioni contrattuali, ma la doglianza è stata reputata una richiesta di rivalutazione del merito.
Richiamato in tema di interpretazione secondo buona fede, senza esito favorevole per la ricorrente.
Richiamato dalla ricorrente nell’interpretazione del contratto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
La ricorrente lamentava un errato riparto dell’onere della prova; la Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva correttamente posto a carico dell’operatore la prova dell’avvenuto pagamento al reale beneficiario o a persona che apparisse tale.
art. 35, comma 2, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Richiamato dalla ricorrente in relazione all’identificazione del beneficiario, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento del ricorso.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il motivo sul documento di identità è stato dichiarato inammissibile per mancata specificazione dell’allegazione e della sede processuale in cui il fatto era stato dedotto.
Richiamato per il deposito della memoria nel procedimento camerale.
Il dedotto travisamento dell’informazione probatoria è stato ritenuto riconducibile, semmai, all’errore di fatto revocatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per l’ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il bonifico domiciliato può essere ricondotto allo schema della delegazione di pagamento inserita nel mandato; pertanto, quanto alla responsabilità del soggetto delegato verso il delegante, opera la disciplina generale dell’inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., senza necessità di fare ricorso all’analogia con la disciplina dell’assegno non trasferibile.
- Quando il giudice di merito applica un regime di responsabilità e di riparto dell’onere della prova sostanzialmente coincidente con quello invocato dal ricorrente, la censura fondata sulla mancata applicazione analogica di una norma può difettare di interesse concreto.
- In tema di responsabilità contrattuale dell’operatore che esegue un pagamento, incombe su quest’ultimo la prova di avere pagato il reale beneficiario oppure un soggetto che apparisse tale, secondo un riparto probatorio coerente con la diligenza professionale richiesta all’operatore specializzato.
- Le doglianze che mirano, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, a ottenere una rivalutazione degli elementi istruttori o dell’interpretazione del contratto sono inammissibili in cassazione se non si confrontano realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per denunciare la mancata produzione di un documento senza rispettare l’onere di specificare dove il relativo fatto sia stato dedotto nei gradi di merito; inoltre, il dedotto travisamento del contenuto oggettivo della prova non coincide con il vizio motivazionale e può trovare rimedio, ove ne ricorrano i presupposti, nella revocazione per errore di fatto.
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