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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08754/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di pagamento TARI per l’anno 2015 emesso da un Comune nei confronti di una società operante in un compendio industriale. La commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l’appello della società contro la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso avverso l’avviso. Il Comune ricorre per cassazione con tre motivi: con il primo deduce violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe errato nel negare efficacia di giudicato esterno a una precedente decisione relativa alla TARSU per annualità 2009-2010, resa tra le stesse parti; con il secondo contesta l’erronea qualificazione degli imballaggi terziari e la mancata considerazione dell’onere della prova in capo alla contribuente quanto ai presupposti della riduzione/esenzione TARI; con il terzo contesta l’esclusione della quota variabile su tutta la superficie del compendio, sostenendo che la normativa consente al più una riduzione e non un’esenzione totale, specie per aree come magazzini, autorimesse e locali tecnici. La società resiste e propone ricorso incidentale, lamentando che la CTR abbia comunque confermato la debenza della quota fissa, assumendo che per le superfici produttrici di rifiuti speciali non assimilabili dovrebbe operare una totale esclusione dal tributo. La Corte esamina congiuntamente il secondo e terzo motivo principale e il ricorso incidentale, mentre il primo motivo viene dichiarato inammissibile per mancata trascrizione/prodizione della sentenza invocata come giudicato esterno; in ogni caso il giudicato invocato non sarebbe dirimente perché riferito ad annualità diverse e a elementi non stabili della fattispecie tributaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale relativo al giudicato esterno, ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, ha respinto il ricorso incidentale della società e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte, anche per le spese. La decisione afferma che, in materia TARI, gli imballaggi terziari non sono assimilabili ai rifiuti urbani e che l’esclusione/riduzione opera solo nei limiti normativi e a condizione che il contribuente provi i presupposti dell’agevolazione e l’effettivo smaltimento in proprio; resta invece fermo il principio che la sola documentazione dei flussi di rifiuti non basta, occorrendo prova puntuale dell’auto-smaltimento tramite idonea documentazione contrattuale e contabile. Quanto al giudicato esterno, la Corte ribadisce che il ricorso deve riprodurre il contenuto della sentenza invocata, e comunque il giudicato su imposte periodiche vincola solo i fatti stabili e non quelli variabili o l’interpretazione delle norme.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno è rilevabile in cassazione solo se il relativo contenuto è riprodotto nel ricorso; inoltre vincola soltanto gli elementi stabili della fattispecie e non l’interpretazione delle norme o fatti variabili tra annualità diverse.

  • art. 366 c.p.c.

    La deduzione del giudicato esterno richiede specificità e autosufficienza del ricorso, con trascrizione della decisione invocata.

  • L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 641, 642, 646, 649

    La TARI è dovuta per l’occupazione/detenzione di locali e aree; l’esclusione delle superfici in cui si formano rifiuti speciali opera solo a condizione che il contribuente dimostri i relativi presupposti, mentre per i rifiuti speciali assimilati è possibile una riduzione della parte variabile secondo il regolamento comunale.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3

    La tassa non si applica alla sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali; l’esclusione è parziale e richiede prova del contribuente.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70

    Il contribuente ha obbligo di denuncia e di indicazione delle aree rilevanti ai fini dell’esclusione dalla superficie tassabile.

  • D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14, commi 32 e 33

    Richiamato per il quadro normativo della disciplina dei rifiuti e della tariffa, in relazione all’oggetto della censura comunale.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 35, 38, 43

    Gli imballaggi terziari sono soggetti a un regime speciale, con responsabilità dei produttori e divieto di immissione nel circuito dei rifiuti urbani; non sono assimilabili ai rifiuti urbani ai fini della privativa comunale.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21

    L’eventuale assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani incontra limiti per i rifiuti di imballaggio terziari e, se prevista dai regolamenti, è disapplicabile dal giudice tributario in parte qua.

  • L. 22 febbraio 1994, n. 146, art. 39

    Norma richiamata per l’evoluzione del regime di assimilazione dei rifiuti, poi abrogata.

  • L. 24 aprile 1998, n. 128, art. 17

    Norma richiamata per l’abrogazione del precedente assetto sull’assimilazione dei rifiuti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno può essere scrutinato direttamente solo se la sentenza invocata è riportata nel ricorso con sufficiente precisione; una mera sintesi non soddisfa il requisito di autosufficienza.
  • In tema di imposte periodiche, il giudicato esterno fa stato solo per gli elementi costitutivi della fattispecie aventi carattere stabile o tendenzialmente permanente, non per i fatti variabili da annualità ad annualità.
  • Il giudicato sostanziale non vincola il giudice nell’interpretazione delle norme applicabili, ma solo sul bene della vita concretamente dedotto e sui presupposti fattuali stabilizzati.
  • In materia TARI, l’esclusione dalla superficie imponibile riguarda solo le aree in cui si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili, e presuppone prova rigorosa del contribuente sulle aree interessate e sul loro effettivo smaltimento.
  • Per ottenere riduzioni o esclusioni TARI non è sufficiente dimostrare in astratto la produzione di rifiuti speciali o la loro registrazione documentale: occorre provare l’auto-smaltimento o l’avvio al recupero mediante idonei contratti, fatture o attestazioni.
  • Gli imballaggi terziari non possono essere assimilati ai rifiuti urbani; pertanto, nei rapporti TARI, la disciplina applicabile è quella dei rifiuti speciali, con esclusione solo parziale della superficie tassabile e non con esenzione automatica dell’intero immobile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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