Cassazione Civile, Ordinanza n. 26477/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2011 e 2012, emessi a seguito di processo verbale della Guardia di Finanza, con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione costi e detrazioni IVA ritenuti indebiti perché riferiti a fatture emesse da una società qualificata come cartiera, in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato i ricorsi della società, e la CTR aveva confermato la decisione. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme sull'IVA, sull'onere della prova e sulle presunzioni, sostenendo che la CTR avesse erroneamente addossato alla contribuente l'onere di provare la propria estraneità alla frode, senza imporre all'Ufficio di dimostrare l'oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o conoscibilità con ordinaria diligenza, del meccanismo fraudolento; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, per non avere la CTR indicato gli elementi presuntivi posti a base della ripresa né le ragioni dell'inidoneità delle prove contrarie offerte dalla società; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia l'assolvimento da parte dell'Ufficio dell'onere probatorio sulla consapevolezza della contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, assorbiti il primo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione è stata assunta perché la motivazione della CTR è stata giudicata meramente apparente: il giudice di merito si era limitato a richiamare massime giurisprudenziali senza confrontarsi con la fattispecie concreta, senza spiegare quali elementi probatori avesse valorizzato l'Ufficio e senza chiarire perché le allegazioni della contribuente fossero state ritenute inidonee.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla detrazione IVA, in relazione alla contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti e al riparto dell'onere probatorio
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova tra Amministrazione finanziaria e contribuente
richiamato con riferimento alla prova presuntiva delle operazioni soggettivamente inesistenti
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del primo motivo per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del secondo motivo per nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato come parametro del terzo motivo per omesso esame di un fatto decisivo
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale obbligo di motivazione delle sentenze tributarie; la sua violazione comporta nullità se la motivazione è apparente
richiamato insieme all'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 in tema di motivazione delle sentenze tributarie
richiamato quale norma sull'obbligo di indicazione dei motivi della decisione; la sua violazione integra nullità per motivazione apparente
richiamato come norma che impone la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
art. 111 Cost.
richiamato come fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione della sentenza
richiamato per la trattazione camerale non partecipata della causa
Massime di principio
- In tema di IVA, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, della sostanziale inesistenza del contraente e dell'inserimento dell'operazione in una frode fiscale.
- Una volta assolto tale onere probatorio da parte dell'Ufficio, grava sul contribuente l'onere di dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per non essere coinvolto nella frode.
- La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, così come la mancanza di un vantaggio economico nella rivendita, non sono di per sé elementi sufficienti a provare la buona fede del contribuente nelle operazioni soggettivamente inesistenti.
- La sentenza tributaria è nulla quando la motivazione è solo apparente, cioè quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, gli elementi di prova valorizzati e le ragioni della loro idoneità o inidoneità decisoria.
- Nel giudizio tributario di appello, la motivazione meramente adesiva o per relationem alla sentenza di primo grado è invalida se non dà conto delle critiche mosse dall'appellante e delle ragioni per cui esse siano state disattese, rendendo impossibile individuare il thema decidendum e la ratio decidendi.
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