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Sentenza

Sentenza del 30/09/2021 n. 26509 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda cessioni di alcool etilico in sospensione d'accisa (1995-1996) verso clienti greci. L'Agenzia delle Dogane contestò lo svincolo irregolare dal regime sospensivo per falsificazione/assenza di documenti e notificò avvisi e cartelle di pagamento; contemporaneamente le autorità greche, ritenuta l'effettiva immissione in consumo, chiesero assistenza per il recupero dei crediti d'accisa. Questioni giuridiche principali: possibile doppia imposizione sulle stesse operazioni, competenza tra Stati membri ai sensi della direttiva 92/12 (art.20) e limiti all'esecuzione dei titoli stranieri nell'ambito della mutua assistenza (direttiva 76/308 e recepimento nazionale). Inoltre sono state sollevate questioni procedurali circa l'impugnabilità degli avvisi bonari e la motivazione degli inviti di pagamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha riunito i giudizi. Ha dichiarato estinto, per cessazione della materia del contendere, il ricorso R.G.N. 17785/2015 limitatamente al ricorso principale in ragione della definizione agevolata (transazione) operata dalla contribuente; ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dal S.A.I.S.A.; ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Dogane R.G.N. 15953/2011. Nel motivare il rigetto, la Corte ha richiamato la sentenza della Corte di Giustizia (C-95/19) e condiviso la valutazione della Commissione Tributaria secondo cui gli atti notificati dall'Amministrazione erano carenti nella motivazione perché non tenevano conto delle parallele procedure nazionali, con rischio di duplicazione della pretesa impositiva; la Corte ha inoltre precisato che la transazione fiscale conclusa dalla contribuente consolida definitivamente nella prospettazione dell'Amministrazione i fatti che la fondano, producendo estinzione della controversia limitatamente a quanto definito. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Direttiva 92/12/CEE (accise)

    Stabilisce regole per determinare lo Stato membro autorizzato a riscuotere i diritti di accisa in caso di irregolarità durante la circolazione: prevale lo Stato in cui è avvenuta l'immissione in consumo o lo svincolo (anche irregolare); prevede presunzioni (art.20, par.2-3) e un meccanismo correttivo entro tre anni (par.4) che evita duplicazioni.

  • Direttiva 76/308/CEE (mutua assistenza per riscossione crediti d'accisa)

    art. 12 e artt. 5-14 richiamati

    Regola la mutua assistenza. Tuttavia, non è la disciplina applicabile qualora sussistano crediti concorrenti fondati sulle stesse operazioni di esportazione (caso assoggettato alla direttiva 92/12); lo Stato adito può, in via eccezionale, rifiutare o subordinare l'esecuzione del titolo straniero se ciò comporta violazione dell'ordine pubblico nazionale o una duplicazione della riscossione.

  • D.Lgs. n. 69/2003 (attuazione direttive comunitarie in materia di accise e assistenza)

    art. 5, art. 6, art. 1 comma 2 lett. f)

    Recepisce in Italia norme sulla mutua assistenza e procedure di notifica/esecuzione di titoli esteri; l'Amministrazione ha utilizzato tali disposizioni per notificare inviti di pagamento ma l'applicazione va coordinata con i limiti derivanti dalla direttiva 92/12 e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

  • D.Lgs. n. 546/1992 (giurisdizione e processo tributario)

    Riguarda la competenza e gli effetti processuali: la Corte ha ritenuto ammissibile l'impugnazione degli avvisi bonari innanzi al giudice tributario, considerandola strumento di tutela del contribuente.

  • D.L. n. 193/2016

    art. 5‑bis (definizione agevolata/transazione)

    La definizione agevolata conclusa dalla contribuente ha determinato l'estinzione del giudizio limitatamente alla pretesa definita; la transazione consolida la ricostruzione dei fatti come definitivamente riconosciuta dall'Amministrazione nei limiti concordati.

  • L. n. 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente)

    Richiama il requisito di adeguata motivazione degli atti impositivi. La Corte ha ritenuto la motivazione degli avvisi insufficiente perché non considerava le parallele procedure nazionali e il rischio di duplicazione.

  • D.P.R. n. 602/1973

    art. 25, comma 1, lett. c)

    Contestato dal S.A.I.S.A. in relazione ai termini decadenziali della cartella esecutiva in attuazione della mutua assistenza; la Corte non ha ritenuto decisivo tale profilo, posto che la cartella era già stata oggetto di precedente annullamento definitivo.

  • Sentenza Corte di Giustizia C‑95/19

    Fornisce i principi chiave: distinguere fatto generatore ed esigibilità delle accise; evitare doppie imposizioni; l'art.20 della direttiva 92/12 individua quale Stato può legittimamente riscuotere; lo Stato adito può sospendere o rifiutare l'assistenza se l'esecuzione del titolo estero comporterebbe duplicazione o violazione dell'ordine pubblico.

Massime di principio

  • Quando due Stati membri avanzano pretese d'accisa sulla stessa operazione di circolazione, si applicano le regole della direttiva 92/12: lo Stato in cui è avvenuta l'immissione in consumo (o lo svincolo irregolare) ha la primaria facoltà di riscossione; le presunzioni valgono solo se il luogo della violazione non è noto.
  • La procedura di mutua assistenza (direttiva 76/308) non autorizza automaticamente l'esecuzione di un titolo estero quando ciò determinerebbe una duplicazione dell'imposizione rispetto a una pretesa interna basata sulle stesse operazioni; lo Stato adito può rifiutare o subordinare l'assistenza per evitare la doppia riscossione.
  • L'avvio di procedimenti paralleli nello Stato di partenza e nello Stato di arrivo implica l'obbligo, da parte dell'amministrazione che chiede il pagamento, di indicare e motivare l'assenza di conflitto o duplicazione; la carenza di tale motivazione può rendere annullabile l'atto impositivo.
  • Una definizione agevolata o transazione fiscale che il contribuente adempie configura un consolidamento definitivo della ricostruzione dei fatti nella prospettazione dell'Amministrazione (limita ulteriori contestazioni su quella pretesa e può estinguere il giudizio relativo).
  • Dal punto di vista processuale, sussiste pregiudizialità tra i procedimenti relativi allo svincolo irregolare e a eventuali richieste di assistenza internazionale, giustificando la sospensione o la riunione dei giudizi e l'esame sequenziale delle questioni.
  • Il contribuente può impugnare atti come l'avviso bonario e chiedere che l'amministrazione chiarisca l'esistenza di procedimenti concorrenti prima di procedere all'esecuzione o al ruolo; i giudici nazionali devono verificare il rischio di duplicazione prima di accordare assistenza.

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