Sentenza del 30/09/2021 n. 1071 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Imu - Coniugi - Abitazione principale in due comuni diversi - Esenzione per entrambi gli immobili - Sussiste - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento IMU 2014 sostenendo che l'esenzione per l'abitazione principale prevista dall'art. 13 del d.l. 201/2011 conv. in l. 214/2011 spetti anche se i coniugi, pur costituendo un unico nucleo familiare e dimorando insieme in un'abitazione, risultino anagraficamente residenti in immobili situati in Comuni diversi, purché l'agevolazione sia richiesta per un solo immobile e non vi sia intento elusivo. L'ente impositore (I CARE) contestava la sussistenza del requisito della residenza comune nel medesimo immobile/comune.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha respinto l'appello di I CARE e confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente. Il giudice ha ritenuto che, in presenza di un unico nucleo familiare non separato che dimora stabilmente in un'abitazione e con l'altro coniuge residente in un immobile diverso situato in altro Comune per il quale non è stata chiesta l'agevolazione, l'esenzione IMU per l'abitazione principale spetti comunque, salvo prova dell'intento elusivo da parte dell'ente impositore. Sono state compensate le spese processuali.
Norme richiamate
art. 13 d.l. 201/2011 conv. in l. 214/2011
La norma riconosce l'agevolazione per l'abitazione principale; la Commissione interpreta la disposizione in senso estensivo rispetto alla residenza anagrafica dei coniugi, riconoscendo l'esenzione anche quando la dimora familiare sia unica ma le residenze siano formalmente in comuni diversi, purché l'agevolazione sia richiesta per un solo immobile e non sia dimostrata strumentalità/elusività.
Massime di principio
- Quando i coniugi formano un unico nucleo familiare e dimorano stabilmente insieme in un'abitazione, l'esenzione IMU per l'abitazione principale può essere riconosciuta anche se le residenze anagrafiche risultano in Comuni diversi, a condizione che l'agevolazione sia richiesta per un solo immobile e non vi sia intento elusivo.
- Il Comune o l'ente impositore ha l'onere di dimostrare l'intento elusivo (strumentalità) per negare l'esenzione in questi casi; senza tale prova prevale un'interpretazione che evita trattamenti discriminatori tra situazioni sostanzialmente omogenee.
- Se i coniugi sono legalmente separati o formano nuclei distinti, l'esenzione non può essere estesa automaticamente: la coesistenza di dimora stabile e assenza di separazione sono elementi decisivi.
- La giurisprudenza non è del tutto uniforme: esistono orientamenti più restrittivi che prediligono una lettura più rigorosa delle norme agevolative; pertanto, il risultato può variare in base al caso concreto e al giudice.
- Per ridurre il rischio di contestazioni è consigliabile documentare la concreta dimora familiare (es. utenze, dichiarazioni, prove di convivenza) e assicurarsi che per il secondo immobile non sia richiesto o ottenuto lo stesso beneficio.
- Se entrambi i coniugi richiedono l'agevolazione per due immobili distinti in comuni diversi, la situazione va valutata diversamente e l'ente potrà contestare la sussistenza del diritto; l'esenzione non è automaticamente estendibile a due immobili contemporaneamente.
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