Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 30/09/2021 n. 627 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

IVA - Sono deducibili i costi di beni o servizi, non utilizzati direttamente per commettere il reato, relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti anche nell'ipotesi in cui l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione di avviso di accertamento relativo alla non deducibilità dei costi risultanti da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e contestuale ripresa a tassazione ai fini IRAP; questione se la consapevolezza del carattere fraudolento delle operazioni da parte dell'acquirente inficia la deducibilità dei costi e se l'amministrazione fosse decaduta dal potere di accertamento

La decisione

la CTR, conformemente alla rinvia della Corte di cassazione, ha in parte accolto l'appello della società: ha dichiarato la decadenza dell'amministrazione dal potere di accertamento con riferimento all'IRAP (quindi annullata la ripresa ai fini IRAP) e ha riconosciuto la deducibilità dei costi risultanti dalle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, ma escludendo dalla deducibilità il 60% dell'IVA indicata in quelle fatture, in quanto tale percentuale era stata accertata (con giudicato di fatto) come restituita in denaro contante alla società e quindi priva del requisito di effettività. Sono state compensate integralmente le spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 4-bis, legge n. 537/1993 (come modificato dall'art. 8, comma 1, d.l. n. 16/2012 conv. con l. n. 44/2012)

    questa norma consente all'acquirente di dedurre i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti anche se è consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che i costi siano contrari ai principi del TUIR (effettività, inerenza, competenza, certezza, determinazione/determinabilità).

  • TUIR, d.P.R. n. 917/1986

    i criteri generali del TUIR (effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità) limitano la deducibilità: costi privi di effettività economica (es. somme restituite in contanti) non sono deducibili.

  • disciplina del "raddoppio dei termini" di accertamento e relativa giurisprudenza

    la giurisprudenza ha escluso l'applicabilità del raddoppio dei termini all'IRAP quando la disciplina presuppone sanzioni penali; di conseguenza, per l'IRAP può intervenire la decadenza dell'amministrazione dal potere di accertamento se non sussistono termini validi.

  • art. 331 c.p.c. (menzionato in motivazione)

    richiamato nella valutazione della proroga dei termini di accertamento qualora le violazioni comportino l'obbligo di denuncia; rilevanza ai fini della decorrenza dei termini

  • Cass. ordinanze e sentenze richiamate (es. Cass. n. 4645/2020, n. 4164/2019, n. 27566/2018)

    giurisprudenza di legittimità conferma che, dopo la modifica normativa, la consapevolezza dell'acquirente non esclude automaticamente la deducibilità; resta onere dell'amministrazione provare l'assenza dei requisiti TUIR o che i beni siano stati acquistati al fine di commettere il reato.

Massime di principio

  • Dopo la modifica normativa del 2012 (art. 14, comma 4-bis l. 537/1993) la semplice consapevolezza dell'acquirente circa la natura fraudolenta delle operazioni non preclude automaticamente la deducibilità dei costi: vanno valutati i requisiti di effettività e inerenza previsti dal TUIR.
  • L'onere della prova spetta all'amministrazione finanziaria: per escludere la deducibilità deve dimostrare che i beni sono stati acquistati "al fine di commettere il reato" o che i costi mancano del requisito di effettività (ad esempio per restituzioni in contanti o simili fenomeni di kick-back).
  • Se è accertato, anche con giudicato, che parte del prezzo/IVA è stata materialmente restituita al compratore (es. percentuale in contanti), quella parte costituisce costo privo di effettività ed è non deducibile.
  • In presenza di frodi complesse occorre quantificare separatamente la parte di costi effettivamente sostenuta e quella priva di realtà economica; la deducibilità può essere riconosciuta in misura parziale.
  • Verificare i termini di accertamento specifici per ciascuna imposta: alcune disposizioni processuali/penali possono rendere operativa la proroga dei termini per imposte soggette a sanzioni penali, ma non per l'IRAP se manca il presupposto sanzionatorio, con rischio di decadenza dell'amministrazione.
  • Per difendersi efficacemente è fondamentale documentare l'effettivo utilizzo commerciale dei beni (attività di vendita, rimanenze, movimentazioni, contratti commerciali con terzi non coinvolti nella frode) e contrastare la prova dell'amministrazione sulla restituzione di somme.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.