Sentenza del 30/09/2021 n. 1068 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Imposta municipale propria - Immobile sottoposto a sequestro penale - Imponibilità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Accertamento IMU per l'anno 2016 relativo a un immobile che la ricorrente riteneva non assoggettabile all'IMU perché occupato abusivamente da movimenti per la casa dal 2015 e sottoposto a sequestro penale. La CTP di Firenze aveva accolto il ricorso ritenendo che il sequestro penale avesse imposto un vincolo sulla disponibilità dell'immobile tale da escludere il presupposto impositivo (la "titolarità piena" del diritto di proprietà/possesso). Il Comune impugnava sostenendo che il presupposto impositivo è costituito dal diritto reale (art. 9 d.lgs. 23/2011) e che la classificazione catastale risaliva al 20.1.2015.
La decisione
La Commissione tributaria regionale di Firenze ha confermato la decisione della CTP, escludendo l'imponibilità IMU dell'immobile per il periodo contestato. La motivazione afferma che il sequestro penale, quale misura cautelare reale, crea un vincolo alla disponibilità del bene e dunque impedisce il pieno esercizio della titolarità che costituisce il presupposto impositivo. Si è evidenziato anche il principio di coerenza dell'ordinamento (vietare di assoggettare a tassazione chi è considerato da altra articolazione dello Stato vittima di un fatto delittuoso) e si è compensata la spese tra le parti.
Norme richiamate
d.lgs. 23/2011, art. 9, comma 1
art. 9, comma 1 d.lgs. 23/2011 (soggetto passivo: il proprietario o il titolare di altro diritto reale sull'immobile)
La Commissione interpreta il requisito della "titolarità piena" come includente non solo il diritto formale di proprietà ma anche la piena disponibilità del bene: quando un provvedimento penale di sequestro limita tale disponibilità, il presupposto impositivo non è integrato.
Giurisprudenza: CTP Roma, Sez. 17, sent. 26532 del 13.12.2017
CTP Roma, Sez. 17, sent. 26532/13.12.2017 (richiamata dalla CTP di Firenze)
Giurisprudenza di supporto che riconosce l'esclusione dell'IMU in casi analoghi di occupazione abusiva con sequestro penale, rafforzando il criterio secondo cui il vincolo cautelare incide sul presupposto impositivo.
Massime di principio
- Il semplice comportamento civilisticamente illecito (es. occupazione abusiva) non di per sé elimina la titolarità formale del proprietario ai fini IMU; è invece rilevante l'intervento di un provvedimento penale che imponga un vincolo reale sul bene.
- Un sequestro penale o altra misura cautelare reale che limiti la disponibilità dell'immobile può impedire il verificarsi del presupposto impositivo dell'IMU (la "titolarità piena"), con conseguente esclusione dell'imponibilità per il periodo in cui il vincolo è efficace.
- Va sempre verificata la natura e la portata del provvedimento: misure ablative definitive incidono diversamente rispetto a misure cautelari temporanee, ma anche le misure cautelari possono essere idonee a escludere l'imponibilità se incidono in modo significativo sulla disponibilità del bene.
- In contenziosi simili raccogliere e documentare con precisione gli atti di sequestro (provvedimento, date di efficacia, cessazione del vincolo) e la situazione catastale/di fatto è essenziale per sostenere l'esclusione dell'imposizione.
- Se il contribuente è considerato parte offesa da un illecito penale relativo all'immobile, l'interpretazione favorevole evita un doppio pregiudizio (penale/civile e fiscale) e tende a preservare la coerenza tra le diverse articolazioni dell'amministrazione.
- Non trascurare, come vie alternative, eventuali vizi formali dell'accertamento (notifica, motivazione, sottoscrizione, diritto al contraddittorio) che possono condurre alla nullità dell'atto.
Testo integrale
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