Cassazione Civile, Ordinanza n. 27769/2025 del 17/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lavoratrice aveva dedotto di aver prestato attività continuativa e subordinata alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 23 gennaio 2008 al 25 settembre 2019, in forza di una pluralità di contratti, alcuni a termine e altri qualificati come incarichi di esperto. Chiedeva l'accertamento di un unico rapporto subordinato, il riconoscimento del corretto inquadramento e il pagamento delle differenze retributive, oltre al risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione dei contratti. Il Tribunale le aveva dato ragione; la Corte d'appello aveva respinto l'appello dell'amministrazione, anche quanto all'eccezione di prescrizione e all'applicabilità del CCNL invocato. In Cassazione la Presidenza del Consiglio ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2934, 2935 e 2948 c.c., sostenendo che i crediti retributivi erano prescritti in quanto, nel pubblico impiego contrattualizzato, la prescrizione decorre anche in costanza di rapporto, non essendo configurabile un metus da stabilizzazione; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e comunque violazione dell'art. 2 del CCNQ 13 luglio 2016 e dell'art. 74, comma 3, d.lgs. 150/2009, contestando l'applicazione del CCNL Funzioni Centrali e l'inquadramento riconosciuto alla lavoratrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che, nel pubblico impiego anche quando il rapporto sia in fatto subordinato e continuativo, non opera alcun metus idoneo a paralizzare la decorrenza della prescrizione; pertanto i crediti maturati nei cinque anni anteriori al deposito del ricorso introduttivo risultano soggetti a prescrizione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul rilievo che l'inquadramento riconosciuto era già stato attribuito dall'amministrazione a dipendenti con le medesime mansioni e non era stato specificamente contestato. Ne è seguita la cassazione con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato per sostenere che la prescrizione estintiva dei crediti retributivi decorre secondo le regole generali, anche nel pubblico impiego contrattualizzato.
Invocato per affermare la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; la Corte ha ritenuto che nel rapporto con la P.A. non vi sia un metus idoneo a differire tale decorrenza.
Utilizzato per la prescrizione quinquennale dei crediti da lavoro.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento.
Richiamato per denunciare asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non investiva la ratio decidendi.
art. 2 del contratto collettivo nazionale quadro 13 luglio 2016
Invocato per sostenere che il CCNL Funzioni Centrali non fosse applicabile alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
art. 74, comma 3, d.lgs. n. 150/2009
Richiamato dalla ricorrente per affermare l'autonomia del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Citato nel capo della decisione di merito quale base del risarcimento danni per abusiva reiterazione dei contratti.
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
Citato nel capo della decisione di merito quale base del risarcimento per l'illegittimo ricorso a contratti flessibili nel pubblico impiego.
artt. 28, 51, 97, 98 Cost.
Richiamati dalla Corte per ribadire i limiti costituzionali al pubblico impiego e la sua disciplina peculiare.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato la prescrizione dei crediti retributivi decorre anche durante la pendenza del rapporto, perché non è configurabile un metus alla perdita del posto di lavoro o alla stabilizzazione tale da paralizzare l'esercizio del diritto.
- La qualificazione solo formale di un rapporto come lavoro socialmente utile o comunque atipico non esclude che, se in concreto si accerti una prestazione subordinata, il rapporto resti comunque estraneo a qualsiasi aspettativa giuridicamente tutelata di stabilizzazione, con conseguente decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura è inammissibile se non aggredisce la ragione effettivamente decisiva posta a base della decisione.
- La contestazione dell'applicabilità di un determinato CCNL e dell'inquadramento riconosciuto deve misurarsi con il rilievo del giudice di merito circa l'assenza di specifica contestazione e circa il trattamento già riconosciuto dall'amministrazione a dipendenti con mansioni analoghe.
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