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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27716/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una infermiera del servizio sanitario pubblico volta al riconoscimento del superiore inquadramento economico nella posizione DS, con decorrenza dal 1 settembre 2003, in relazione a asserite funzioni di coordinamento svolte nell'ambito dell'unità operativa di chirurgia. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda limitatamente all'inquadramento, ritenendo non necessaria la partecipazione a una procedura selettiva. In appello la decisione era stata riformata in senso favorevole alla lavoratrice in parte qua, con riconoscimento dell'effettivo svolgimento di funzioni di coordinamento anche in epoca precedente al 31 agosto 2001 e negli anni successivi. Dopo cassazione con rinvio, la corte territoriale ha accertato che alla data del 31 agosto 2001 la lavoratrice era in categoria C, che era transitata in categoria D dal 1 settembre 2001, che nel 2006 l'unità di chirurgia era già soppressa, che la delibera che aveva esteso l'indennità di coordinamento era stata poi revocata e che la nota del 21 marzo 2006 non proveniva da un soggetto titolato a conferire formalmente l'incarico. Con il primo motivo di ricorso la dipendente ha denunciato violazione del CCNL e di norme processuali, sostenendo che la prova documentale dimostrasse l'effettivo svolgimento delle funzioni di coordinamento e che il conferimento formale provenisse, in sostanza, dalla direzione aziendale tramite il primario. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 36 Cost. per mancato riconoscimento del trattamento economico dovuto. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi, limitandosi a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio e senza aggredire il rilievo decisivo della mancanza di un incarico conferito da soggetto legittimato e della soppressione del reparto; ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo per novità della questione e difetto di autosufficienza, non risultando la questione trattata nella sentenza impugnata né indicato l'atto in cui era stata dedotta nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della lavoratrice. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata e perché diretto a ottenere un nuovo giudizio di fatto; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché prospettato come questione nuova, senza indicazione dell'atto del giudizio di merito in cui era stata dedotta. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 10 CCNL 20 settembre 2001

    Per il riconoscimento del livello o dell'indennità di coordinamento occorre un effettivo svolgimento delle funzioni e/o un formale conferimento dell'incarico da parte di soggetti legittimati secondo le linee organizzative dell'ente; il tenore della clausola non consente di prescindere da tali presupposti.

  • art. 19 CCNL 19 aprile 2004

    Richiamato dalla ricorrente come fonte del preteso superiore inquadramento, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non confrontata con la motivazione di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in combinazione con l'art. 416 c.p.c., ma senza superare il rilievo di inammissibilità per difetto di specificità della censura.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo; la Corte non entra nel merito della doglianza per inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma del mezzo di impugnazione richiamata per denunciare violazioni di legge; la Corte dichiara i motivi inammissibili per difetto di specificità e novità della censura.

  • art. 36 Cost.

    Invocato per sostenere il diritto a una retribuzione proporzionata e al superiore trattamento economico, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; altrimenti è inammissibile.
  • Non è consentito in sede di legittimità chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto forma di violazione di legge o vizio motivazionale, quando la doglianza mira in realtà a un diverso accertamento dei fatti.
  • La questione non esaminata dalla sentenza impugnata è inammissibile se dedotta per la prima volta in cassazione senza indicare in quale atto del giudizio di merito sia stata tempestivamente proposta.
  • Per il riconoscimento di un incarico o di un trattamento economico collegato a funzioni di coordinamento non basta l'allegazione dello svolgimento di fatto delle mansioni, occorrendo che il conferimento risulti da un atto formale proveniente da un soggetto munito del relativo potere organizzativo, secondo la disciplina collettiva richiamata.
  • Quando il reparto o l'unità operativa cui le funzioni si riferiscono sia stato soppresso, la pretesa al riconoscimento di effetti economici collegati a quell'incarico deve misurarsi anche con tale dato organizzativo, se valorizzato dalla motivazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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