Cassazione Civile, Ordinanza n. 27722/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (sindacato)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione di una società datrice di lavoro a un decreto ex art. 28 L. n. 300/1970 che aveva accertato la natura antisindacale del rifiuto di effettuare trattenute in busta paga e di versare a favore di un'organizzazione sindacale le quote associative oggetto di cessione del credito da parte di alcuni dipendenti. I giudici di merito avevano ritenuto legittima la cessione del credito retributivo in favore del sindacato e avevano ordinato alla società di cessare il comportamento e rimuoverne gli effetti, anche con pagamento mensile delle somme dovute. In Cassazione la società ha dedotto: difetto di legittimazione attiva del sindacato; tardività del ricorso ex art. 28; insussistenza dell'elemento soggettivo dell'antisindacalità; invalidità/inammissibilità della cessione di credito alla luce dell'art. 26 L. n. 300/1970, dell'art. 1260 c.c. e del d.P.R. n. 180/1950; diritto al rimborso dei costi amministrativi sostenuti per le trattenute; errata liquidazione delle spese di lite. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi, confermando che la cessione del credito retributivo a favore del sindacato è astrattamente ammissibile, che il rifiuto ingiustificato del datore può integrare condotta antisindacale e che, nel caso concreto, non erano stati adeguatamente censurati gli accertamenti di merito sulla persistenza della condotta, sulla legittimazione e sulla prova dei costi addotti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto l'antisindacalità del rifiuto di dare corso alle trattenute sindacali derivanti da cessione del credito e aveva ordinato la cessazione della condotta e la rimozione degli effetti. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 28 L. n. 300/1970
La tutela ex art. 28 è applicabile al rifiuto datoriale ingiustificato di eseguire trattenute sindacali oggetto di cessione del credito; la condotta può essere antisindacale anche quando produce effetti permanenti o reiterati nel tempo.
art. 26 L. n. 300/1970
Il referendum abrogativo ha eliminato l'obbligo legale di trattenuta, ma non ha introdotto un divieto di riscossione delle quote associative mediante strumenti di autonomia privata come la cessione del credito.
art. 1260 c.c.
La cessione del credito è, in via generale, consentita senza consenso del debitore ceduto; il sindacato può divenire cessionario del credito retributivo relativo alle quote associative.
d.P.R. n. 180/1950
La disciplina sulla cedibilità di stipendi e salari non è interpretata come divieto assoluto di cessione per fini associativi sindacali; il sistema consente la cessione nei limiti previsti dalla normativa richiamata, in particolare dall'art. 52.
art. 52 d.P.R. n. 180/1950
È richiamato come disposizione che consente fattispecie derogatorie di cessione di quote della retribuzione per finalità diverse dall'estinzione di debiti, dunque anche per il pagamento di quote associative sindacali.
art. 116 c.p.c.
Non è violato quando il giudice di merito valuta liberamente le prove secondo il prudente apprezzamento; in cassazione non è consentito chiedere un nuovo esame del materiale istruttorio.
art. 91 c.p.c.
La censura sulle spese è inammissibile se non si confronta con la ratio della decisione di merito e non indica specificamente in che modo sarebbero stati violati i minimi tariffari.
art. 75 Cost.
La Corte d'appello aveva escluso il contrasto con il precetto costituzionale; la Cassazione non accoglie la prospettazione di illegittimità costituzionale dedotta dalla ricorrente.
art. 3 Cost.
È evocato dalla ricorrente come parametro di legittimità costituzionale della disciplina, ma la Corte non ritiene fondata la questione nei termini prospettati.
art. 39 Cost.
È richiamato a sostegno della tutela dell'azione sindacale e della possibilità per i lavoratori di sostenerla volontariamente mediante cessione del credito.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Viene applicato il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come base per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla parte ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Dopo l'abrogazione referendaria dell'art. 26 dello Statuto dei lavoratori non sussiste un divieto generale di riscossione delle quote sindacali mediante trattenuta sulla retribuzione: la materia è rimessa all'autonomia privata e agli ordinari istituti civilistici, tra cui la cessione del credito.
- La cessione del credito retributivo in favore del sindacato non richiede, in via generale, il consenso del debitore ceduto; è sufficiente la notificazione della cessione, salva la prova di un concreto e insostenibile aggravio organizzativo per il datore di lavoro.
- Il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di eseguire trattenute sindacali cedute può integrare condotta antisindacale ex art. 28 L. n. 300/1970, perché ostacola l'attività sindacale e incide sia sui diritti dei lavoratori sia sulle risorse dell'organizzazione sindacale.
- L'elemento soggettivo non è presupposto necessario per la configurabilità del comportamento antisindacale: rileva l'obiettiva idoneità della condotta a comprimere l'esercizio dell'attività sindacale.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o la rivalutazione dei fatti accertati dal giudice di merito; il vizio ex art. 116 c.p.c. ricorre solo quando il giudice abbia attribuito alle prove un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento.
- La tardività del ricorso ex art. 28 può essere esclusa quando la condotta denunciata abbia carattere permanente o si rinnovi nel tempo con reiterazione dei rifiuti o degli effetti lesivi.
- La contestazione delle spese di lite richiede una critica specifica e autosufficiente, che si confronti con la ratio decidendi adottata dal giudice di merito sulla natura del valore della causa.
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