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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27711/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare per un periodo determinato, proposta da un cittadino senegalese titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, che chiedeva il beneficio alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, invocando la disciplina della direttiva 2003/109/CE. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione su impugnazione dell'INPS, rilevando la mancanza di prova del requisito reddituale riferito non solo al richiedente ma al nucleo familiare, requisito ritenuto elemento costitutivo del diritto. Con il ricorso per cassazione il richiedente ha dedotto violazione dell'art. 2 l. n. 153/1988 e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente interpretato la normativa sugli ANF, pretendendo un'autocertificazione dei redditi del nucleo non prevista dalla legge e non considerando sufficiente il modello reddituale prodotto; ha inoltre sostenuto che il requisito reddituale sarebbe una semplice condizione di erogazione e non un requisito costitutivo del diritto, con richiamo alla direttiva 2003/109/CE e alla sentenza CGUE del 25.11.2020 nella causa C-303/2019.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato preliminarmente inammissibile il motivo perché la censura investiva, in realtà, l'accertamento di fatto sulla prova del reddito, coperto da doppia conforme; inoltre il ricorso non si confrontava con la concreta ratio decidendi della sentenza d'appello e non riportava in modo sufficiente la documentazione reddituale rilevante. In ogni caso, la Corte ha ritenuto il motivo infondato nel merito, richiamando il proprio orientamento secondo cui l'ANF presuppone la prova, a carico dell'interessato, sia dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa sia della sussistenza del requisito reddituale previsto dall'art. 2, comma 10, l. n. 153/1988, e nel caso concreto la corte territoriale aveva accertato la mancanza della prova del reddito dell'intero nucleo familiare, compresa la parte residente all'estero. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 153/1988

    L'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare presuppone la prova del requisito reddituale previsto dalla norma, che deve riguardare il nucleo familiare e non solo il richiedente; tale requisito è elemento da dimostrare per ottenere la prestazione.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato dal ricorrente come criterio ermeneutico, ma la censura è stata ritenuta non decisiva perché non si confrontava con la concreta questione probatoria decisa dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La doglianza è stata formalmente prospettata come violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che essa tendeva in realtà a contestare un accertamento di fatto non più sindacabile per la presenza di doppia conforme.

  • direttiva 2003/109/CE

    Invocata per sostenere l'applicabilità del beneficio al soggiornante di lungo periodo alle medesime condizioni dei cittadini italiani, ma la Corte non ha accolto la censura, ritenendo assorbente la mancanza di prova del requisito reddituale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di assegno per il nucleo familiare, il richiedente deve provare cumulativamente sia lo svolgimento di attività lavorativa sia la sussistenza del requisito reddituale previsto dalla legge; l'onere probatorio grava sull'interessato.
  • Il requisito reddituale rilevante ai fini dell'ANF riguarda il nucleo familiare nel suo complesso, compresa la quota di famiglia eventualmente residente all'estero, e la sua mancata dimostrazione comporta il rigetto della domanda.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per rimettere in discussione un accertamento di fatto del giudice di merito quando la sentenza impugnata sia sorretta da doppia conforme.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e riportare in modo adeguato gli atti o i documenti su cui si fonda la censura; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MateriePrestazioni previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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