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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27719/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratori)

La controversia

Alcuni dipendenti di una società che svolgeva attività distinte chiedevano che il loro rapporto fosse regolato dal CCNL corrispondente alle mansioni effettivamente svolte nel settore di igiene urbana/rifiuti, anziché dal diverso CCNL gas-acqua applicato sin dall'assunzione. Sostenevano che il datore, iscritto a più associazioni di categoria e firmatario di diversi CCNL, non potesse scegliere arbitrariamente quale contratto applicare a lavoratori addetti alle medesime mansioni rispetto ad altri colleghi. Denunciavano inoltre che tale scelta producesse una disparità sostanziale di trattamento e una riduzione del trattamento economico e normativo, in contrasto con i principi civilistici e costituzionali richiamati, in particolare con l'art. 36 Cost. e con il corretto criterio di individuazione del CCNL applicabile in base all'attività svolta.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Corte d'appello di Venezia e rinviato la causa ad altro giudice di merito affinché riesamini la domanda applicando i principi affermati dalla Corte. La Corte ha ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui aveva attribuito prevalenza alla scelta del contratto collettivo compiuta in sede individuale, trascurando che il datore, iscritto alle associazioni stipulanti, è vincolato ad applicare il CCNL coerente con il settore di attività concretamente svolto dai lavoratori e che, in presenza di attività economiche distinte, va individuato il contratto riferibile al personale addetto a ciascuna attività. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    costituisce il vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi

  • art. 1414 c.c.

    richiamato solo per escludere che nella vicenda vi fosse simulazione o costrizione dell'applicazione del contratto collettivo

  • art. 1427 c.c.

    richiamato solo per escludere vizi del consenso idonei a rendere invalida la scelta contrattuale

  • art. 2070 c.c.

    il comma 1 non si applica come criterio generale ai contratti collettivi di diritto comune; residua però una funzione del criterio merceologico quando l'imprenditore eserciti più attività economiche e occorra individuare il CCNL applicabile al personale addetto alle singole attività

  • art. 2077 c.c.

    il contratto collettivo fissa il trattamento minimo ed è derogabile solo in favore del lavoratore

  • art. 36 Cost.

    resta parametro necessario di controllo della proporzionalità e sufficienza della retribuzione, anche quando il CCNL applicato sia contestato o appartenga a un diverso settore

  • art. 39 Cost.

    evocato come limite della tesi della libera scelta del CCNL, nel sistema di contrattazione collettiva di diritto comune

  • art. 2697 c.c.

    richiamato indirettamente nel quadro dell'onere di allegazione e prova dei presupposti dedotti

  • art. 2099, comma 2, c.c.

    il giudice può usarlo per determinare la retribuzione facendo riferimento a parametri esterni, in particolare alla contrattazione collettiva

Massime di principio

  • Nei contratti collettivi di diritto comune l'efficacia soggettiva non dipende dal criterio dell'attività svolta in via generale, ma dall'adesione negoziale dell'impresa alle associazioni stipulanti o da un comportamento concludente equivalente.
  • Se il datore di lavoro esercita attività economiche distinte ed è iscritto alle corrispondenti associazioni datoriali, il CCNL applicabile va individuato con riferimento al settore di attività cui è addetto il personale interessato, non potendo essere imposto ai lavoratori un contratto relativo a un diverso settore.
  • La volontà espressa nel contratto individuale non può legittimare l'applicazione di un trattamento peggiorativo rispetto a quello imposto dal vincolo derivante dall'iscrizione all'associazione stipulante o dall'applicazione uniforme del CCNL in azienda.
  • L'assenza di un generale principio di parità di trattamento nei rapporti di lavoro non consente comunque scelte arbitrariamente discriminatorie quando il diverso inquadramento non sia giustificato da una reale differenza di attività o mansioni.
  • Quando il CCNL applicato al rapporto non corrisponde al settore o alle mansioni svolte, il giudice deve comunque verificare il rispetto dell'art. 36 Cost. e può utilizzare, come parametro, il contratto collettivo corretto o altri contratti affini per il controllo della proporzionalità e sufficienza della retribuzione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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