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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27721/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto tra un soggetto che aveva svolto inizialmente un contratto di collaborazione e consulenza, poi evolutosi in un rapporto di agenzia/collaborazione con compensi provvigionali, e una società con la quale esisteva anche un parallelo rapporto societario per cessione di quote. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda del collaboratore, ritenendo decisiva una scrittura del 20 gennaio 2015 con cui egli dichiarava di aver ricevuto euro 10.000 e di ricevere a saldo euro 17.000 "a chiusura dei conti", attribuendo tale quietanza ai crediti maturati nel rapporto di lavoro/agenzia e negando ulteriori spettanze. Il ricorrente proponeva 25 motivi, insistendo soprattutto su: omesso esame della prosecuzione del rapporto oltre il 31 ottobre 2014 e oltre la data della quietanza; invalidità della rinuncia/quietanza ex art. 2113 c.c. perché riguardante diritti futuri o non determinati; errata interpretazione della scrittura del 20 gennaio 2015 e degli atti collegati; errata attribuzione al soggetto indicato nella scrittura, quale solvens, del ruolo di referente unico dei rapporti dare-avere; violazioni in tema di onere della prova, pagamento, remissione del debito, prova della delega al pagamento e mancata ammissione di prove ulteriori. Denunciava inoltre ultra petizione e vizio di motivazione apparente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le censure inammissibili o infondate e ha confermato la decisione di merito. Ha osservato che il ricorso tendeva, sotto l'apparente deduzione di vizi di legittimità, a ottenere un nuovo esame del fatto e delle prove, non consentito in cassazione. Ha ritenuto non censurabile l'interpretazione della quietanza operata dalla Corte d'appello, perché si trattava di una delle possibili interpretazioni plausibili del testo negoziale, sorretta da una motivazione articolata e non apparente. Ha inoltre escluso il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c., poiché i fatti dedotti non risultavano decisivi in senso tecnico o comunque erano stati già esaminati dal giudice di merito. Ha respinto anche le doglianze sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ribadendo che tali norme sono violate solo in caso di utilizzo di prove non introdotte dalle parti o di disapplicazione delle prove legali, non per una mera diversa valutazione del materiale istruttorio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e agli accessori di legge, oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto

    È richiamato come paradigma per le doglianze di violazione di legge, ma la Corte precisa che nel caso concreto i motivi non investono un vero errore di diritto bensì la ricostruzione del fatto e l'interpretazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente è configurabile solo in caso di motivazione mancante, meramente apparente, manifestamente contraddittoria o incomprensibile; ipotesi escluse nel caso di specie.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    Il vizio è escluso perché i fatti indicati non erano decisivi in senso tecnico o risultavano già scrutinati dalla sentenza impugnata.

  • art. 2113 c.c.

    Le censure sulla rinuncia a diritti del lavoratore sono respinte perché la Corte d'appello non ha fondato la decisione su una rinuncia a diritti futuri, ma sull'accertata valenza liberatoria della quietanza rispetto a crediti già maturati; quindi la nullità ex art. 2113 c.c. non rileva.

  • art. 113 c.p.c.

    È richiamato nei motivi, ma la Corte non ravvisa violazioni della norma da parte del giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei limiti consentiti; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Il libero convincimento del giudice opera sul piano dell'apprezzamento di merito e non è sindacabile in cassazione come violazione di legge, salvo i casi di uso improprio delle prove legali.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se totalmente mancante o meramente apparente, non quando il ragionamento sia articolato e comprensibile.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si configura solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando apprezza in modo diverso il materiale istruttorio.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato dai motivi sull'interpretazione della scrittura, ma la Corte ribadisce che l'interpretazione del negozio è giudizio di fatto del merito, censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o motivazione inidonea.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato tra i criteri ermeneutici, senza che la Corte ravvisi un loro effettivo travisamento.

  • art. 1364 c.c.

    Richiamato tra i criteri ermeneutici, ma non risulta violato secondo la Corte.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato tra i criteri ermeneutici, senza accoglimento della censura.

  • art. 1324 c.c.

    La disciplina dell'interpretazione dei contratti si applica, per rinvio, anche al negozio unilaterale quale la quietanza.

  • art. 1199 c.c.

    Richiamato in tema di quietanza; la Corte non ne ravvisa la violazione.

  • art. 1236 c.c.

    Richiamato per la presunta remissione del debito; la censura è respinta perché la decisione non si fonda su una remissione autonoma ma sulla portata liberatoria della quietanza.

  • art. 1334 c.c.

    Richiamato sul carattere recettizio della dichiarazione, ma non decisivo ai fini dell'esito.

  • art. 1703 c.c.

    Richiamato nei motivi sulla delega e sul ruolo del soggetto che avrebbe ricevuto le somme, senza rilievo decisivo.

  • art. 1706 c.c.

    Richiamato nei motivi, senza accoglimento.

  • art. 1708 c.c.

    Richiamato nei motivi, senza accoglimento.

  • art. 1749 c.c.

    Richiamato in tema di rapporti di agenzia e provvigioni, ma non decisivo per cassare la sentenza.

  • art. 1988 c.c.

    Richiamato per il tema della ricognizione di debito; la Corte non ravvisa una ricognizione idonea a superare la quietanza in senso contrario.

  • art. 2735 c.c.

    Richiamato nei motivi sulle dichiarazioni confessorie/ricognitive, senza esito favorevole al ricorrente.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in relazione alle presunzioni semplici, ma la Corte esclude errori nel ragionamento presuntivo del giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per il governo delle presunzioni semplici; la Corte non ravvisa violazioni, trattandosi di valutazione di merito.

  • art. 2726 c.c.

    Richiamato nei motivi, senza rilievo decisivo nel giudizio di legittimità.

  • art. 2468 c.c.

    Richiamato nel motivo sull'assetto societario e sull'adesione del soggetto alla società, senza accoglimento.

  • art. 2470 c.c.

    Richiamato nel medesimo contesto, senza incidenza sull'esito.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è respinta perché la decisione non ha statuito oltre i limiti della domanda devoluta.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 434 e 436 c.p.c. nei motivi, senza esito favorevole.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato nei motivi d'appello/lavoro, senza accoglimento.

  • art. 436 c.p.c.

    Richiamato nei motivi d'appello/lavoro, senza accoglimento.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato per l'inadempimento delle obbligazioni economiche, ma la Corte ritiene assorbente e corretta la ricostruzione della quietanza liberatoria.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato nei motivi sull'inadempimento contrattuale, senza incidere sull'esito.

  • art. 1193 c.c.

    Richiamato in tema di imputazione del pagamento, senza accoglimento.

  • art. 1194 c.c.

    Richiamato in tema di imputazione del pagamento, senza accoglimento.

  • art. 1195 c.c.

    Richiamato in tema di imputazione del pagamento, senza accoglimento.

  • art. 118 c.p.c.

    Richiamato nei motivi sulla produzione documentale, senza esito favorevole.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per la condanna alle spese secondo la soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.

    Richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • L'interpretazione di una quietanza o di un negozio unilaterale è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito: in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione mancante/apparente, non per la mera preferenza di una diversa lettura.
  • Quando il testo negoziale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, non è consentito in cassazione sostituire alla soluzione adottata dal giudice di merito una ricostruzione alternativa più favorevole alla parte ricorrente.
  • Il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e oggetto di discussione; non basta contestare la mancata valorizzazione di singoli elementi probatori o chiedere una diversa lettura del compendio istruttorio.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice assegna l'onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre quando si contesta il modo in cui le prove sono state apprezzate.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile in cassazione soltanto se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai limiti legali, oppure disconosce il regime delle prove legali; non quando attribuisce maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
  • La nullità per motivazione apparente ricorre solo in presenza di una motivazione totalmente mancante, meramente apparente, incomprensibile o radicalmente contraddittoria; una motivazione articolata e logicamente comprensibile esclude il vizio.
  • La deduzione di invalidità di una rinuncia ex art. 2113 c.c. non è utile quando il giudice di merito ha accertato che la decisione si fonda non su una rinuncia a diritti futuri, ma sulla chiusura dei rapporti e sulla riferibilità della quietanza a crediti già maturati.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniMandatoInadempimento
RamiLavoroProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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