Cassazione Civile, Ordinanza n. 27715/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di collaborazione annuale svolto presso una casa di reclusione da una infermiera, poi sospeso e disdetto anticipatamente a seguito di un accertamento del giudice amministrativo circa il difetto del titolo per esercitare la professione in Italia. Le parti avevano poi sottoscritto un verbale di conciliazione con cui l’amministrazione si era impegnata a ripristinare il rapporto e a corrispondere gli emolumenti non pagati durante la sospensione; tale verbale era stato dichiarato valido in un precedente giudizio, con formazione di giudicato. La lavoratrice chiedeva, quindi, con decreto ingiuntivo, non solo le somme relative al periodo di sospensione nel 2007, ma anche quelle riferite all’anno successivo, assumendo che il giudicato e l’accordo conciliativo le attribuissero il diritto anche al rinnovo/ripristino per il 2008. Il Ministero proponeva opposizione sostenendo che l’accordo valesse solo per il 2007 e che il rapporto si fosse comunque esaurito al 31 dicembre 2007. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell’art. 2909 c.c. per errata negazione dell’estensione del giudicato anche alle spettanze 2008; 2) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. per cattiva interpretazione del verbale di conciliazione e della disdetta; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per illegittima condanna alle spese, nonostante il parziale accoglimento della domanda in relazione alle competenze 2007.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo per difetto di autosufficienza, osservando che il ricorso non riproduceva né indicava con precisione gli atti decisivi richiamati (in particolare la sentenza della Corte d’appello di Bologna, il verbale di conciliazione e la disdetta). Ha invece ritenuto fondato il terzo motivo, affermando che la ricorrente era risultata parzialmente vittoriosa già nei gradi di merito per le somme relative al 2007 e che, pertanto, non poteva essere condannata, neppure parzialmente, al pagamento delle spese di primo grado. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla statuizione sulle spese e, decidendo nel merito, la Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio.
Norme richiamate
invocato dalla ricorrente per sostenere l’efficacia del giudicato esterno; la Corte non esamina nel merito la censura perché la ritiene inammissibile per difetto di autosufficienza.
richiamato insieme agli artt. 1363 e seguenti come parametro di interpretazione del verbale di conciliazione; la censura è dichiarata inammissibile perché non trascritto l’accordo né la disdetta.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte ribadisce il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: gli atti e documenti su cui il motivo si fonda devono essere riassunti o trascritti nei passaggi essenziali e specificamente localizzati nel fascicolo.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
norme processuali richiamate quale fondamento dei vizi denunciati; la Corte rileva che le censure non superano il vaglio di ammissibilità per difetto di specificità e autosufficienza.
la Corte afferma che, essendo la ricorrente parzialmente vittoriosa, non poteva essere condannata alle spese di primo grado in applicazione del principio di soccombenza.
richiamato in tema di compensazione delle spese; la Corte cassa la statuizione che aveva posto metà delle spese a carico della parte parzialmente vittoriosa e compensa integralmente le spese dell’intero giudizio.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, chi deduce la violazione del giudicato o l’erronea interpretazione di un atto negoziale deve riprodurre o localizzare in modo puntuale gli atti decisivi su cui fonda la censura; in mancanza, il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
- Il principio di autosufficienza non va applicato in modo eccessivamente formalistico, ma resta necessario che il ricorso consenta alla Corte di individuare senza incertezze il contenuto degli atti e documenti richiamati e la loro collocazione nel fascicolo.
- Ai fini della liquidazione delle spese, la parte che sia risultata anche solo parzialmente vittoriosa su una domanda sostanziale non può essere trattata come totalmente soccombente; una condanna alle spese in suo danno è incompatibile con la soccombenza reciproca o con il parziale accoglimento della pretesa.
- Quando la Corte cassa solo la statuizione sulle spese e non occorre nuovo accertamento di merito, può decidere direttamente compensando le spese dell’intero giudizio.
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