Cassazione Civile, Ordinanza n. 22269/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un precedente giudizio tributario sulla ritualità della notificazione di un avviso impositivo eseguita direttamente dall'amministrazione finanziaria a mezzo posta, con deposito del plico presso l'ufficio postale per temporanea assenza del destinatario e successiva compiuta giacenza. La Corte, con ordinanza n. 25140/2020, aveva ritenuto perfezionata la notificazione sulla base della regolare spedizione della raccomandata informativa di avvenuto deposito (CAD) e aveva affermato che, per tale comunicazione, è sufficiente la sottoscrizione da parte della persona rinvenuta dall'agente postale, senza necessità di indicarne qualità o rapporto col destinatario. Il contribuente ha quindi proposto revocazione deducendo sei motivi, tutti qualificati come errore di fatto: in sintesi, ha sostenuto che la Corte avesse ritenuto presenti in atti circostanze non esistenti, ossia l'annotazione che il terzo firmatario fosse stato rinvenuto presso l'abitazione del destinatario e l'autorizzazione del destinatario a tale terzo a sottoscrivere la raccomandata; ha inoltre denunciato un'asserita confusione tra il plico contenente l'atto impositivo e la ricevuta della comunicazione di avvenuto deposito, nonché l'erronea qualificazione giuridica della notificazione della CAD come notificazione a mezzo servizio postale ordinario e la ritenuta regolarità della compilazione della CAD nonostante la firma di un terzo privo di autorizzazione. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, ma tardivamente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i primi due motivi, e le censure ad essi collegate, non denunciassero veri errori di fatto revocatori, poiché l'ordinanza impugnata non aveva affatto considerato presenti in atti l'annotazione sul luogo di rinvenimento del consegnatario né un'autorizzazione del destinatario al terzo; al contrario, aveva risolto la questione in termini giuridici, affermando che la CAD, essendo regolata dal servizio postale ordinario, non richiede l'indicazione della qualità del ricevente o del suo rapporto con il destinatario. È stato inoltre ritenuto inammissibile il terzo motivo, perché la Corte non aveva confuso il plico con l'avviso di deposito, avendo distinto i due passaggi notificatori; parimenti inammissibile il sesto motivo, in quanto mirava a contestare la valutazione giuridica delle modalità di notificazione, non un errore percettivo. La Corte ha escluso la liquidazione delle spese per la tardività del controricorso dell'Agenzia, ma ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, secondo comma, c.p.c.
domiciliato, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione
richiamato solo per il domicilio del difensore in cassazione, senza specifiche questioni interpretative
a fronte della notifica dello stesso del 28 dicembre 2020 e, quindi, ben oltre il termine di cui all’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.
il controricorso notificato oltre il termine è tardivo
art. 14, L. 20 novembre 1982, n. 890
notifica direttamente dall’amministrazione tramite servizio postale, ai sensi dell’art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890
consente la notifica diretta tramite servizio postale dell'atto impositivo
art. 8, L. 20 novembre 1982, n. 890
ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8 è necessario che la parte fornisca la prova dell'effettivo e regolare invio dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata di inoltro della comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.)
per provare il perfezionamento della notificazione occorre l'avviso di ricevimento della CAD e la sua regolare spedizione
art. 37 d.m. 9 aprile 2001
violazione dell’art. 37 d.m. 9 aprile 2001 (regolamento postale)
richiamato dal ricorrente quale parametro della dedotta irregolarità della firma del terzo; la Corte non lo accoglie come vizio revocatorio
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
richiamato nel quadro della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
richiamato nel quadro della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito
richiamato nel quadro della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comporta l'obbligo di versare un importo ulteriore pari al contributo unificato dovuto per il ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di revocazione per errore di fatto, il vizio deve consistere in una falsa percezione della realtà processuale, e non nella contestazione della valutazione giuridica compiuta dal giudice nella sentenza o ordinanza impugnata.
- Non sussiste errore di fatto revocatorio quando la decisione impugnata non assume come esistenti documenti o circostanze inesistenti, ma trae da elementi pacifici una conclusione giuridica non condivisa dal ricorrente.
- Nella notificazione diretta a mezzo posta della comunicazione di avvenuto deposito, ciò che rileva è la regolare spedizione e ricezione dell'avviso di ricevimento; non è necessario che dall'avviso risulti la qualità del consegnatario o il suo rapporto con il destinatario.
- L'allegazione di una pretesa confusione tra atti notificatori diversi è inammissibile in sede di revocazione se la sentenza impugnata ha già distinto chiaramente i singoli passaggi della procedura notificatoria.
- La qualificazione di una doglianza come errore di fatto non può essere utilizzata per censurare una diversa interpretazione delle norme sulla notificazione, perché in tal caso il rimedio esperibile non è la revocazione ma un mezzo di impugnazione diretto a contestare l'errore di diritto.
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