Sentenza del 28/02/2017 n. 5147 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato in cassazione la sentenza n. 63/30/10 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, depositata il 31 maggio 2010, che aveva riformato la decisione di primo grado e confermato l’avviso di accertamento n. R5U030100050/2005 per IVA, IRPEG e IRAP relative al 1999, riducendo però dell’80% gli elementi positivi di reddito recuperati. L’accertamento ricostruiva vendite non fatturate confrontando il volume d’affari presunto di Lire 3.676.667.153 con le vendite registrate, pari a Lire 3.437.654.153. Con il primo motivo la società lamentava la carenza di motivazione dell’avviso, fondato sul rinvio al processo verbale della Guardia di Finanza; con il secondo contestava l’applicazione e i presupposti del metodo analitico-induttivo e la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti; con il terzo denunciava l’insufficiente quantificazione della riduzione e una contraddizione sul metodo adottato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: il primo motivo è infondato perché l’avviso indicava i presupposti dell’accertamento e il processo verbale richiamato per relationem era stato notificato alla contribuente, che ne aveva quindi conoscenza legale; il secondo è inammissibile perché, pur essendo chiara la natura analitico-induttiva dell’accertamento, la censura chiedeva sostanzialmente un riesame dei fatti, era formulata in modo dubitativo e non riportava l’avviso né elementi concreti a sostegno; il terzo è infondato, poiché la CTR aveva stabilito chiaramente una riduzione dell’80%, lasciando a tassazione il 20% del recupero. È quindi rimasta ferma la decisione della CTR e la riduzione da essa disposta. La società è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 7
nel regime introdotto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, l'obbligo di motivazione degli atti tributaria può essere adempiuto anche "per relationem", ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimo siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale
La motivazione dell’atto tributario può rinviare ad altri atti, purché questi siano allegati oppure l’avviso riproduca gli elementi essenziali necessari a identificare i fatti e le ragioni della pretesa. L’allegazione non è richiesta per atti dei quali il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 42, comma 2
il requisito motivazione dell'accertamento, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2, esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione di fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa
Per soddisfare l’obbligo motivazionale l’accertamento deve indicare i soggetti, l’oggetto della pretesa e i fatti che astrattamente la giustificano, così da delimitare le ragioni dell’Ufficio; la verifica dell’effettiva sussistenza e rilevanza di quei fatti spetta al giudizio sull’impugnazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 39
La ricostruzione effettuata dall'Ufficio tiene conto di elementi tratti direttamente dai dati della contabilità dell'azienda....
Nel caso concreto la CTR aveva ricondotto l’accertamento al metodo analitico-induttivo, poiché la ricostruzione dell’Ufficio utilizzava elementi desunti dalla contabilità aziendale. La Cassazione non ha riesaminato nel merito la sussistenza dei presupposti, dichiarando inammissibile la censura per la sua formulazione generica e fattuale.
La contribuente invocava i requisiti delle presunzioni gravi, precise e concordanti, ma la Cassazione non ha svolto una valutazione di merito su di essi: la relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile perché diretta a ottenere un riesame dei fatti e priva di specifici elementi a sostegno.
Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, numeri 3 e 5
La Corte ha esaminato le censure di violazione o falsa applicazione di legge e di vizio motivazionale nei limiti propri del giudizio di cassazione. Una doglianza che, pur presentata come errore di diritto, sollecita un nuovo apprezzamento dei fatti senza specificità e senza gli elementi necessari è inammissibile.
Massime di principio
- Il rinvio per relationem a un processo verbale o ad altro atto può motivare validamente un accertamento se l’atto richiamato è allegato o se l’avviso ne riproduce il contenuto essenziale. Se il contribuente aveva già ricevuto e conosceva legalmente l’atto richiamato, la mancata nuova allegazione non determina di per sé la nullità dell’avviso.
- La motivazione dell’accertamento deve rendere comprensibili la pretesa e i fatti che la fondano, ma non deve necessariamente dimostrare già nell’avviso ogni questione sulla verità o sulla forza probatoria di quei fatti: tali contestazioni si affrontano nel giudizio di merito.
- Per contestare in cassazione un accertamento analitico-induttivo non basta chiedere una nuova valutazione delle risultanze o affermare genericamente che mancano presunzioni sufficienti. Occorre formulare una censura specifica, indicare gli elementi rilevanti e riportare gli atti necessari alla sua verifica.
- Una contestazione di vizio motivazionale deve investire un’effettiva carenza o contraddizione della motivazione, non limitarsi a dissentire dal metodo seguito. Se la decisione quantifica in modo chiaro la riduzione applicata, la censura di indeterminatezza del quantum può risultare infondata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 feb 2017Sentenza del 28/02/2017 n. 1712 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 28 feb 2017Sentenza del 28/02/2017 n. 5078 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 feb 2017Sentenza del 28/02/2017 n. 5081 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 feb 2017Sentenza del 28/02/2017 n. 5082 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 feb 2017Sentenza del 28/02/2017 n. 5083 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 feb 2017Sentenza del 28/02/2017 n. 5097 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →