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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08739/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il ricalcolo della quota B di una pensione di anzianità di un lavoratore dello spettacolo. La pensionata aveva ottenuto in primo e secondo grado l'accertamento del diritto a liquidare i supplementi di pensione prendendo a base la media effettiva delle retribuzioni, senza applicare il massimale giornaliero specificamente previsto per i trattamenti ENPALS. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 182 del 1997, dell'articolo unico del d.m. 19.11.1997 e dell'articolo unico del d.m. 15.3.2005, sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente escluso l'applicazione del tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato, e aveva invece applicato il limite generale dell'assicurazione generale obbligatoria. La resistente ha eccepito inoltre la tardività della notifica del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione preliminare di tardività della notifica, ritenendo il ricorso tempestivamente consegnato per la notifica nell'ultimo giorno utile. Nel merito ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo fondato il motivo di violazione di legge. La Corte ha affermato la continuità dell'orientamento secondo cui, per la determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si computano ai fini della retribuzione giornaliera pensionabile le retribuzioni eccedenti il limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dal d.lgs. n. 182 del 1997. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 182 del 1997

    richiamato dall'INPS come norma di riferimento per la disciplina del calcolo della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo; la Corte ritiene che non elimini il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla normativa previgente

  • art. 12 d.P.R. n. 1420 del 1971

    stabilisce il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile; il limite è ritenuto ancora applicabile e non abrogato

  • art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182 del 1997

    modifica il precedente assetto ma non abroga il tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile

  • art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182 del 1997

    è invocato per sostenere l'applicazione del limite generale dell'AGO, ma la Corte esclude che sia incompatibile con il tetto specifico previsto per il Fondo spettacolo

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    costituisce il vizio denunciato nel ricorso per cassazione, ossia violazione di legge

  • d.m. 19.11.1997

    richiamato nel motivo di ricorso come fonte secondaria rilevante per il calcolo pensionistico

  • d.m. 15.3.2005

    richiamato nel giudizio di merito per la valutazione della prevalenza della categoria d'inquadramento ai fini del trattamento pensionistico

Massime di principio

  • Nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al relativo fondo prima del 31 dicembre 1995, il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale continua ad operare, salvo espressa abrogazione.
  • Le disposizioni successive che regolano il calcolo della pensione non si interpretano nel senso di eliminare per incompatibilità il tetto speciale alla retribuzione giornaliera pensionabile, quando tale tetto risulti coerente con la struttura complessiva del sistema previdenziale di settore.
  • In materia di ricorso per cassazione per violazione di legge, la Corte può cassare la decisione di merito che abbia applicato un criterio di calcolo della pensione incompatibile con il limite massimo specialmente previsto dalla normativa di settore.
  • Nel bilanciamento tra tutela del trattamento pensionistico e sostenibilità finanziaria dell'ente previdenziale, la disciplina speciale che prevede un massimale retributivo può essere considerata coessenziale al sistema previdenziale di categoria.

Come è indicizzato

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RamiPrevidenza
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