Cassazione Civile, Ordinanza n. 15538/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità, per il soggetto erogante, di somme corrisposte a una società sportiva dilettantistica come spese di sponsorizzazione/pubblicità. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione di primo grado favorevole al contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 90 L. n. 289/2002, sostenendo che la CTR non avrebbe verificato se le somme fossero effettivamente destinate alla promozione dell'immagine del soggetto erogante tramite una specifica attività del beneficiario, e che tale prova gravasse sul contribuente; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per omessa pronuncia, assumendo che la CTR non avesse esaminato la specifica censura proposta in appello dall'Ufficio, sostanzialmente riproponendo la stessa questione sotto il profilo processuale.
La decisione
La Corte ha riqualificato la fattispecie nell'ambito dell'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002, osservando che la norma configura per il soggetto erogante una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione, purché ricorrano i presupposti indicati dalla giurisprudenza: soggetto sponsorizzato dilettantistico, rispetto del limite quantitativo, finalità di promozione dell'immagine o dei prodotti dello sponsor e concreta attività promozionale del beneficiario. Ha quindi ritenuto che, in presenza di tali condizioni, le ulteriori valutazioni sull'inerenza e congruità dei costi siano irrilevanti. Poiché la CTR aveva applicato correttamente tali principi, il ricorso è stato rigettato. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate; la Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 90, comma 8, L. n. 289/2002
"il corrispettivo in denaro o in natura ... costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario"
La disposizione introduce una presunzione legale assoluta della natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione, per il soggetto erogante, quando ricorrano i presupposti di legge, senza che rilevino ulteriori requisiti come inerenza o congruità.
art. 74, comma 2, d.P.R. n. 917/1986
È richiamato come norma di collegamento per qualificare le spese come pubblicità ai fini fiscali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È indicato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza e omessa pronuncia.
È richiamato per censurare l'omessa pronuncia del giudice di merito su uno specifico motivo di appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ne esclude l'applicazione nei confronti dell'amministrazione pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Le spese di sponsorizzazione erogate a favore di società o associazioni sportive dilettantistiche sono qualificate come spese di pubblicità, e non di rappresentanza, in presenza delle condizioni previste dall'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002, senza necessità di ulteriori verifiche sull'inerenza o sulla congruità del costo.
- La norma fiscale in materia di sponsorizzazioni sportive dilettantistiche opera come presunzione legale assoluta: una volta accertati i presupposti normativi, il beneficio fiscale non può essere negato mediante valutazioni ulteriori o diverse.
- Il giudice di merito che faccia corretta applicazione del principio di presunzione legale assoluta non incorre in violazione di legge né in omessa pronuncia se si confronta con la censura sostanziale dedotta dall'Ufficio e la respinge in base alla corretta ricostruzione della disciplina sostanziale.
- Quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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