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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04926/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'agente della riscossione notificò a una società consortile in liquidazione una cartella di pagamento derivante da iscrizione a ruolo per ritenute alla fonte non versate o versate tardivamente per l'anno d'imposta 2008, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973. La società impugnò l'atto sostenendo di avere estinto il debito mediante ravvedimento operoso. I giudici di primo grado accolsero il ricorso; la CTR respinse l'appello dell'Ufficio ritenendo che fosse stata provata solo la tardività di due versamenti e che occorresse invece dimostrare la tardività di tutti i versamenti. In cassazione l'Agenzia denunciò, con il primo motivo, violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, impugnando una cartella ex art. 36-bis, l'onere di provare i versamenti puntuali e il fatto estintivo o impeditivo incombeva sul contribuente che "ritrattava" la propria dichiarazione. Con il secondo motivo, in subordine, lamentò la violazione delle norme sul processo tributario e dell'art. 112 c.p.c., deducendo che la CTR, una volta rilevata la tardività di alcuni versamenti, avrebbe dovuto riesaminare nel merito la pretesa impositiva e rideterminare autonomamente le somme dovute.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che nel giudizio di impugnazione di una cartella emessa ex art. 36-bis spetta al contribuente che contesti o rettifichi la propria dichiarazione provare il fatto impeditivo dell'obbligazione tributaria. La CTR ha quindi errato nel porre a carico dell'Ufficio la prova della tardività di tutti i versamenti. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    in tema di impugnazione di cartella da controllo automatizzato, il contribuente che contesta la propria dichiarazione deve provare il fatto impeditivo dell'obbligazione tributaria; non grava sull'Ufficio la prova della tardività di tutti i versamenti se il contribuente deduce il ravvedimento o altra causa estintiva.

  • art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973

    costituisce la base del controllo automatizzato da cui può derivare l'iscrizione a ruolo e la successiva cartella di pagamento.

  • artt. 1, 2 e 7 del d.lgs. n. 546/1992

    richiamati dalla ricorrente a sostegno del dovere del giudice tributario di decidere sul rapporto e non limitarsi all'atto.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato in relazione al dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda e nei limiti di essa.

  • art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, c.p.c.

    norma processuale richiamata per la veicolazione dei motivi di ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, il contribuente che faccia valere un fatto estintivo o impeditivo della pretesa tributaria sopporta l'onere di provarlo ai sensi dell'art. 2697 c.c.
  • La possibilità di integrare o rettificare la dichiarazione, anche in sede contenziosa, non esonera il contribuente dalla prova dell'esattezza della propria tesi difensiva sul corretto ammontare dell'imposta dovuta.
  • Se il giudice di merito ribalta l'onere della prova imponendo all'Amministrazione di dimostrare i fatti costitutivi del debito in presenza di una contestazione fondata su ravvedimento o versamenti effettuati, viola il criterio legale di riparto probatorio.
  • L'accoglimento del motivo relativo al riparto dell'onere probatorio può assorbire le censure subordinate che mirino a un diverso scrutinio del merito della pretesa fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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