Cassazione Civile, Ordinanza n. 04926/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'agente della riscossione notificò a una società consortile in liquidazione una cartella di pagamento derivante da iscrizione a ruolo per ritenute alla fonte non versate o versate tardivamente per l'anno d'imposta 2008, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973. La società impugnò l'atto sostenendo di avere estinto il debito mediante ravvedimento operoso. I giudici di primo grado accolsero il ricorso; la CTR respinse l'appello dell'Ufficio ritenendo che fosse stata provata solo la tardività di due versamenti e che occorresse invece dimostrare la tardività di tutti i versamenti. In cassazione l'Agenzia denunciò, con il primo motivo, violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, impugnando una cartella ex art. 36-bis, l'onere di provare i versamenti puntuali e il fatto estintivo o impeditivo incombeva sul contribuente che "ritrattava" la propria dichiarazione. Con il secondo motivo, in subordine, lamentò la violazione delle norme sul processo tributario e dell'art. 112 c.p.c., deducendo che la CTR, una volta rilevata la tardività di alcuni versamenti, avrebbe dovuto riesaminare nel merito la pretesa impositiva e rideterminare autonomamente le somme dovute.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che nel giudizio di impugnazione di una cartella emessa ex art. 36-bis spetta al contribuente che contesti o rettifichi la propria dichiarazione provare il fatto impeditivo dell'obbligazione tributaria. La CTR ha quindi errato nel porre a carico dell'Ufficio la prova della tardività di tutti i versamenti. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
in tema di impugnazione di cartella da controllo automatizzato, il contribuente che contesta la propria dichiarazione deve provare il fatto impeditivo dell'obbligazione tributaria; non grava sull'Ufficio la prova della tardività di tutti i versamenti se il contribuente deduce il ravvedimento o altra causa estintiva.
art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973
costituisce la base del controllo automatizzato da cui può derivare l'iscrizione a ruolo e la successiva cartella di pagamento.
artt. 1, 2 e 7 del d.lgs. n. 546/1992
richiamati dalla ricorrente a sostegno del dovere del giudice tributario di decidere sul rapporto e non limitarsi all'atto.
invocato in relazione al dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda e nei limiti di essa.
art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, c.p.c.
norma processuale richiamata per la veicolazione dei motivi di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio contro una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, il contribuente che faccia valere un fatto estintivo o impeditivo della pretesa tributaria sopporta l'onere di provarlo ai sensi dell'art. 2697 c.c.
- La possibilità di integrare o rettificare la dichiarazione, anche in sede contenziosa, non esonera il contribuente dalla prova dell'esattezza della propria tesi difensiva sul corretto ammontare dell'imposta dovuta.
- Se il giudice di merito ribalta l'onere della prova imponendo all'Amministrazione di dimostrare i fatti costitutivi del debito in presenza di una contestazione fondata su ravvedimento o versamenti effettuati, viola il criterio legale di riparto probatorio.
- L'accoglimento del motivo relativo al riparto dell'onere probatorio può assorbire le censure subordinate che mirino a un diverso scrutinio del merito della pretesa fiscale.
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