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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25770/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento/accertamento ICI per l'anno 2011 notificato dal comune per omesso versamento dell'imposta su più terreni ritenuti edificabili. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, da un lato, che il valore imponibile dei terreni non poteva essere determinato sulla base di una delibera comunale del 2006, perché la base imponibile delle aree fabbricabili va riferita al valore venale al 1 gennaio dell'anno di imposizione; dall'altro, che la CTR aveva illegittimamente ignorato una consulenza tecnica svolta in un diverso giudizio di divisione ereditaria, dalla quale emergevano vincoli tali da rendere i terreni inedificabili o comunque da ridurne il valore. La CTR aveva confermato l'imposta per tutti i terreni salvo uno, ritenendo non utilizzabile quella consulenza perché formata in un giudizio cui il comune era rimasto estraneo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il richiamo all'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992 non esclude che un valore di stima già accertato possa restare attuale per un periodo successivo, se in concreto il valore del bene non è mutato; la mutabilità del valore nel tempo è cosa diversa dalla possibilità che esso resti invariato in fatto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la CTR non aveva negato in astratto la possibilità di provare la non edificabilità o un valore diverso, ma aveva escluso che tale prova potesse essere desunta da una consulenza tecnica espletata in un diverso giudizio tra altri soggetti, al quale il comune non aveva partecipato. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992

    valore "venale in comune commercio all'1 gennaio dell'anno di imposizione"

    Per le aree fabbricabili la base imponibile ICI va commisurata al valore venale al primo giorno dell'anno di imposta; il riferimento temporale serve a tener conto della normale mutevolezza del valore, ma non impedisce di considerare una stima rimasta in concreto invariata nel tempo.

  • art. 1, comma 161, L. 296/2006

    Norma richiamata nel ricorso dalla contribuente, ma non oggetto di accoglimento della censura.

  • art. 162, L. 296/2006

    Norma richiamata nel ricorso dalla contribuente, ma non decisiva ai fini dell'esito.

  • art. 59, lettera g), d.lgs. 446/1997

    La delibera comunale richiamata nel giudizio di merito opera come elemento di determinazione presuntiva del valore delle aree, rispetto al quale resta astrattamente ammessa prova contraria.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamo al procedimento camerale non partecipato e alla facoltà di deposito di memoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • In tema di ICI sulle aree fabbricabili, il valore imponibile va riferito al valore venale al 1 gennaio dell'anno di imposta; ciò non impedisce al giudice di ritenere utilizzabile, per l'annualità controversa, una stima precedente se in fatto il valore del bene è rimasto invariato.
  • La mutabilità fisiologica del valore immobiliare nel tempo esclude che una valutazione riferita a una diversa annualità faccia automaticamente stato per gli anni successivi, ma non impedisce che la stessa valutazione sia concretamente riproducibile se il bene non ha subito modificazioni di valore.
  • Per censurare la decisione di merito occorre colpire la reale ratio decidendi: è inammissibile il motivo che si limiti a contestare una regola astratta senza confrontarsi con il diverso fondamento giuridico della decisione, quale l'inutilizzabilità di una prova formata in un giudizio a cui il soggetto controinteressato è rimasto estraneo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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