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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24786/2022 del 12/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS chiedeva a un avvocato, iscritto all'albo ma non alla Cassa forense, il pagamento dei contributi dovuti alla gestione separata per redditi conseguiti nel 2009. In appello, l'opposizione del professionista era stata rigettata: la Corte territoriale aveva ritenuto dovuta l'iscrizione e il versamento contributivo, aveva respinto l'eccezione di prescrizione e aveva applicato lo slittamento del termine di pagamento dal 10 giugno 2010 al 6 luglio 2010, con conseguente tempestività dell'atto interruttivo comunicato dall'INPS il 1 luglio 2015. In Cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) violazione delle norme sulla gestione separata e sull'obbligo contributivo, sostenendo che la propria attività fosse occasionale e che l'INPS non avesse provato l'abitualità, pur a fronte di redditi superiori alla soglia di euro 5.000; (2) violazione dell'art. 2935 c.c., censurando la decorrenza della prescrizione individuata dal giudice d'appello nel termine di pagamento dei contributi e non nella dichiarazione dei redditi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la questione dell'occasionalità dell'attività professionale non risultava trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non aveva specificamente dimostrato di averla già dedotta in appello, né indicato l'atto processuale in cui tale eccezione era stata formulata. Ha rigettato il secondo motivo, ritenendo corretto il calcolo della prescrizione: il dies a quo coincideva con la scadenza del termine di pagamento dei contributi per l'anno 2009, poi slittato al 6 luglio 2010, sicché alla data dell'avviso del 1 luglio 2015 il termine quinquennale non era ancora decorso. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; non sono state liquidate spese in favore dell'intimato e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • artt. 25 e 26 L. 335/1995

    Sono richiamati dal ricorrente come norme asseritamente violate in tema di iscrizione e contribuzione alla gestione separata.

  • art. 18 L. 111/2011

    È richiamato dal ricorrente nel primo motivo, nel quadro della contestazione dell'obbligo contributivo.

  • art. 44, comma 2, sesto periodo, d.l. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2004

    È invocato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla mancata sussistenza dei presupposti dell'iscrizione obbligatoria alla gestione separata.

  • art. 2935 c.c.

    Violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 cod. civ.

    La Corte ha ritenuto corretto che la prescrizione decorresse dal momento in cui il credito contributivo era esigibile, cioè dalla scadenza del pagamento, non dalla dichiarazione dei redditi.

  • D.P.C.M. 10 giugno 2010

    È stato applicato per lo slittamento del termine di pagamento dei contributi dal 10 giugno 2010 al 6 luglio 2010.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per il procedimento camerale non partecipato e la proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È la base del contributo unificato richiamata nella statuizione finale sull'ulteriore importo dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o di diritto non trattate nella sentenza impugnata, se non indicando specificamente in quale atto del giudizio di merito la questione sia stata tempestivamente dedotta, così da consentire il controllo ex actis.
  • In materia di contribuzione previdenziale, il dies a quo della prescrizione va individuato nel momento in cui il credito diventa esigibile, ossia alla scadenza del termine di pagamento del contributo, salvo specifiche previsioni normative di differimento.
  • Lo slittamento normativo del termine di pagamento incide anche sulla decorrenza della prescrizione del credito contributivo, poiché sposta in avanti il momento iniziale utile al suo computo.
  • Quando il termine di prescrizione quinquennale non è ancora decorso alla data dell'atto interruttivo comunicato dall'ente previdenziale, l'eccezione di prescrizione va respinta.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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