Cassazione Civile, Ordinanza n. 21727/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Alcuni dipendenti, inquadrati nei livelli II o III di un ente pubblico di ricerca, avevano partecipato a procedure interne di selezione bandite nel 2009 per il passaggio ai livelli professionali superiori, previste dal CCNL del comparto ricerca del 2006. Dopo la formazione delle graduatorie nel 2010, nelle quali risultavano idonei in posizione prossima ai vincitori, hanno chiesto giudizialmente di accertare l'inadempimento dell'ente per non aver consentito, nel periodo successivo, la progressione di carriera mediante scorrimento delle graduatorie o mediante l'indizione periodica biennale di nuove selezioni interne, con domanda principale di riconoscimento dell'inquadramento superiore e, in subordine, di risarcimento del danno. In appello l'ente ha resistito sostenendo che il contratto collettivo non attribuiva un diritto soggettivo allo scorrimento né imponeva un obbligo incondizionato di nuove selezioni, anche perché la procedura era subordinata alla definizione delle risorse in sede di bilancio e contrattazione integrativa. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per violazione del giudicato interno, assumendo che il Tribunale avesse già accertato la natura obbligatoria delle procedure e il diritto soggettivo dei lavoratori; 2) violazione dell'art. 1218 c.c., per avere la Corte d'appello degradato la posizione dei lavoratori a mero interesse legittimo e confuso le domande di adempimento/risarcimento con una pretesa allo scorrimento; 3) violazione dell'art. 15 CCNL e dei criteri ermeneutici contrattuali, per l'erronea esclusione di un obbligo datoriale di scorrimento o di indizione biennale delle selezioni; 4) violazione degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c., per avere escluso che fosse stata provata la probabilità di conseguire il livello superiore in caso di espletamento delle procedure.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, osservando inoltre che l'affermazione del giudice di primo grado sulla doverosità delle procedure non costituiva un capo autonomo idoneo a formare giudicato interno sulla questione complessiva. Ha giudicato infondato il terzo motivo, interpretando l'art. 15 del CCNL del 2006 in coordinamento con i commi che subordinano numero dei posti e risorse disponibili alle determinazioni dell'ente, al bilancio di previsione e alla contrattazione con le organizzazioni sindacali: ne ha tratto la conseguenza che non esisteva un obbligo incondizionato dell'ente di bandire selezioni o di scorrere le graduatorie, né un correlato diritto soggettivo automatico all'inquadramento. Ha valorizzato anche il dato fattuale, accertato in appello e non utilmente censurato, secondo cui dal 2011 al 2016 l'ente non aveva ottenuto autorizzazioni per la copertura dei posti e quindi mancava la copertura economica, circostanza ostativa sia alla domanda di inquadramento sia a quella risarcitoria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di decisività, poiché colpiva solo una delle rationes decidendi della sentenza impugnata e comunque si scontrava con la ricostruzione dell'inesistenza dell'obbligo datoriale. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché volto a sollecitare una nuova valutazione delle prove in sede di legittimità; inoltre le relative questioni risultavano assorbite dal rigetto del terzo motivo. È stata altresì posta la condanna alle spese e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per escludere la formazione di un giudicato interno sul punto dedotto dai ricorrenti, ma la Corte ha ritenuto che la statuizione del primo giudice non integrasse un capo autonomo decisorio.
richiamato in combinazione con l'art. 324 c.p.c. nel motivo sul giudicato interno; la Corte ha escluso che vi fosse una preclusione al riesame della questione.
la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata specificazione del passaggio della sentenza di primo grado sul quale sarebbe caduto il giudicato interno.
richiamato quale parametro dei motivi di violazione di legge relativi all'interpretazione del CCNL e alle norme sostanziali sulla responsabilità contrattuale e sul danno.
richiamato quale parametro del motivo di nullità della sentenza per asserita violazione del giudicato interno.
la Corte ha escluso l'inadempimento datoriale perché, secondo il CCNL interpretato sistematicamente, non esisteva un obbligo incondizionato di scorrimento o di indizione periodica delle selezioni.
richiamato per il profilo risarcitorio; la domanda è stata respinta perché mancavano sia l'inadempimento sia la prova del danno conseguenza utilmente censurabile.
richiamato con riguardo all'onere di provare la probabilità di conseguire il livello superiore; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché sollecitava una nuova valutazione del merito.
richiamato insieme agli altri criteri ermeneutici per contestare l'interpretazione del CCNL; la Corte ha però dato rilievo soprattutto al criterio sistematico.
utilizzato per coordinare l'art. 15 del CCNL con i commi che subordinano posti e risorse alla programmazione dell'ente e alla contrattazione integrativa.
richiamato dai ricorrenti come criterio interpretativo del contratto collettivo.
richiamato dai ricorrenti come criterio interpretativo del contratto collettivo.
richiamato dai ricorrenti come criterio interpretativo del contratto collettivo.
art. 15 CCNL Comparto Ricerca del 7 aprile 2006
la previsione delle procedure selettive biennali va letta insieme alla disciplina che rimette all'ente il fabbisogno di personale e alla contrattazione integrativa la determinazione delle risorse e dei posti disponibili; non introduce un obbligo incondizionato di bandire selezioni o di scorrere graduatorie.
art. 64 CCNL 2002
citato solo in comparazione con un precedente della Corte; la sentenza chiarisce che quel precedente non era assimilabile al caso odierno.
art. 2, comma 3, d.lgs. 165/2001
richiamato nel ragionamento comparativo sui rapporti tra contrattazione collettiva e attribuzione dei trattamenti economici nel pubblico impiego contrattualizzato.
richiamato nel ragionamento comparativo come norma sui controlli della contrattazione decentrata.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002
richiamato quale base del calcolo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudicato interno si forma solo su una statuizione autonoma della sentenza, intesa come sequenza fatto-norma-effetto idonea ad acquistare autonoma efficacia decisoria; non si forma invece sul singolo fatto o su un frammento argomentativo della motivazione.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è di per sé sufficiente a sorreggerla, la mancata o infondata censura di una di esse rende inammissibili le censure sulle altre per difetto di interesse.
- L'interpretazione di una clausola collettiva va compiuta in modo sistematico, coordinando le disposizioni che disciplinano la procedura selettiva con quelle che subordinano posti disponibili e risorse alla programmazione dell'ente e alla contrattazione integrativa.
- Se il contratto collettivo subordina l'attivazione di progressioni o selezioni alla previa definizione delle risorse e dei posti disponibili, non può desumersi un obbligo incondizionato del datore di lavoro pubblico di bandire le procedure né un diritto soggettivo automatico del dipendente all'inquadramento superiore.
- In mancanza di un obbligo contrattuale certo e attuale di procedere allo scorrimento o alla selezione, non può essere affermata la responsabilità contrattuale del datore di lavoro per inadempimento né il conseguente diritto al risarcimento del danno.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o del merito dell'accertamento fattuale compiuto dal giudice di appello; la censura deve investire specifici errori di diritto o vizi processuali, non la ricostruzione del fatto.
- La prova del danno da mancata progressione professionale richiede comunque di confrontarsi con gli accertamenti di merito sulla probabilità concreta di conseguire il risultato vantato, non essendo sufficiente una contestazione generica della valutazione probatoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 25 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21656/2026 del 25/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 25 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21657/2026 del 25/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 25 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21658/2026 del 25/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 25 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21703/2026 del 25/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 25 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21713/2026 del 25/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 25 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21715/2026 del 25/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →