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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19237/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1999, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione, ai fini IVA, IRPEG e IRAP, vari costi ritenuti privi di riscontro contabile o non deducibili, tra cui spese per carburante, manutenzioni e riparazioni, costi per automezzi e assicurazioni e costi derivanti da un contratto di management fee. La C.T.R. aveva respinto l'appello dell'Ufficio confermando in sostanza la riduzione dei recuperi operata in primo grado. L'Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 75 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che, una volta contestate l'inerenza, la congruità e la certezza dei costi, gravasse sulla contribuente l'onere di provarne documentalmente la deducibilità; contesta quindi che la C.T.R. abbia riconosciuto i costi valorizzando elementi generici e abbia invertito il riparto probatorio.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ritiene ammissibile il motivo, perché indirizzato contro specifiche argomentazioni del giudice di merito e non meramente assertivo, e lo giudica fondato: in tema di reddito d'impresa, la deducibilità dei costi presuppone che il contribuente dimostri l'inerenza, intesa come correlazione qualitativa tra costo e attività d'impresa, nonché l'esistenza, la natura e la destinazione del costo alla produzione. La C.T.R. si è discostata da tali principi quando ha riconosciuto la deducibilità dei costi limitandosi a considerazioni astratte sull'opportunità imprenditoriale e ponendo a carico dell'Ufficio la prova negativa della mancata prestazione dei servizi o della mancata utilità; analogamente, per carburanti, riparazioni e manutenzioni ha valorizzato elementi generici e ha addossato all'Amministrazione un onere probatorio che invece incombeva sulla contribuente. La Corte cassa quindi la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Puglia, sezione di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi affermati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 75 d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato quale base normativa del riparto dell'onere probatorio in tema di deducibilità dei costi; la Corte lo collega al principio per cui il contribuente deve dimostrare l'inerenza e la riferibilità del costo all'attività d'impresa.

  • art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986

    È indicato come disposizione da cui desumere il requisito dell'inerenza dei costi, riferito all'oggetto sociale e all'attività di impresa, non a un mero nesso utilitaristico tra costo e ricavo.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso, articolato per violazione di legge.

  • art. 380 bis-1 c.p.c.

    È richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 15, comma 5, legge n. 289 del 2002

    È menzionato incidentalmente con riferimento alla definizione dei p.v.c. relativi alle schede carburanti; la Corte ritiene il richiamo privo di pregio nel caso concreto.

Massime di principio

  • In tema di reddito d'impresa, il contribuente che voglia dedurre un costo deve provare l'inerenza del costo all'attività imprenditoriale, non essendo sufficiente l'allegazione della sua utilità economica o dell'assenza di contestazioni specifiche dell'Ufficio.
  • L'inerenza ha natura qualitativa e consiste nella compatibilità, coerenza e correlazione del costo con l'attività d'impresa potenzialmente produttiva di reddito, non in un nesso diretto e necessariamente reddituale tra costo e singolo ricavo.
  • Quando l'Ufficio contesti l'inerenza, la certezza o la congruità del costo, l'onere di dimostrare l'effettività, la natura e la destinazione del costo grava sul contribuente; il giudice di merito non può invertire tale riparto probatorio ponendo a carico dell'Amministrazione la prova negativa della mancata prestazione o della mancata utilità.
  • Nelle imposte dirette, l'antieconomicità o sproporzione quantitativa della spesa può costituire un indice significativo della non inerenza, pur non essendo di per sé sempre decisiva.
  • La deducibilità di costi per servizi asseritamente compresi in altri contratti richiede una verifica concreta della loro effettiva prestazione e della loro riferibilità all'attività d'impresa, non essendo sufficienti affermazioni generiche sull'opportunità imprenditoriale della scelta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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