Sentenza del 16/07/2020 n. 1634 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Recupero IVA per l'anno 2013 (euro 24.601) relativo a cessioni intracomunitarie per le quali la società aveva emesso fatture non imponibili ma non risultava iscritta nell'archivio VIES al momento delle operazioni. La contribuente ha chiesto l'annullamento dell'avviso sostenendo che l'iscrizione al VIES fosse un requisito meramente formale (richiamando art.204 AIDC e giurisprudenza comunitaria) e ha invocato anche una definizione agevolata per qualificare la violazione come formale. L'Agenzia ha invece dedotto che l'iscrizione al VIES è un onere sostanziale introdotto dalla normativa comunitaria (Reg. UE 904/2010) e recepito in Italia (art.27 DL 78/2010 e conseguente modifica dell'art.35 DPR 633/72), nonché che la contribuente non ha assolto l'onere della prova circa sussistenza del cessionario e dell'effettiva consegna (art. 2697 c.c.).
La decisione
L'appello dell'Agenzia è stato accolto. La Commissione ha riformato la sentenza di primo grado, rigettando il ricorso della società contribuente. Il Collegio ha ritenuto che l'iscrizione al registro VIES costituisca un requisito di natura sostanziale per l'applicazione della non imponibilità sulle cessioni intracomunitarie e che la mancata iscrizione al momento delle operazioni comporti la perdita del diritto all'esenzione, con conseguente imposizione in Italia delle operazioni. Inoltre la contribuente non ha provato la sussistenza delle condizioni soggettive e oggettive (esistenza del cessionario e effettiva consegna). Nessuna decisione sulle spese.
Norme richiamate
Norma utilizzata dall'Agenzia per recuperare la maggiore imposta IVA ritenuta dovuta in relazione alle operazioni intracomunitarie erroneamente qualificate come non imponibili.
Modificato dal recepimento della normativa comunitaria: disciplina l'identificazione dei soggetti passivi Iva e, secondo il Collegio, richiede la validazione VIES per le operazioni intracomunitarie (quindi l'iscrizione VIES assume valenza sostanziale).
DL 78/2010, art.27 (conv. L.122/2010)
Ha recepito il Regolamento UE introducendo l'obbligo nazionale di apposita dichiarazione/inclusione per il registro VIES; secondo la sentenza tale norma rende l'iscrizione condizione sostanziale per le operazioni UE.
Regolamento (UE) n. 904/2010
Ha imposto agli Stati membri l'obbligo di istituire dal 1.1.2012 un archivio informatico (VIES) per i soggetti autorizzati agli scambi intracomunitari; fondamento comunitario dell'obbligo di registrazione e dello schema sanzionatorio di controllo.
Regolamento (UE) n. 282/2011
"in tema di prova dello status di soggetto passivo del committente (al pari del cedente) il prestatore comunitario (al pari del cessionario comunitario) deve ottenere tale prova consultando i dati presenti nell'archivio Vies"
Stabilisce espressamente che la prova dello status IVA del controparte comunitaria si ottiene consultando VIES, rafforzando il carattere sostanziale della registrazione.
Direttiva (UE) 2018/1910
"Gli Stati membri esentano le cessioni di beni... qualora... il cessionario... ha comunicato al cedente tale numero di identificazione Iva"
Ha chiarito/modificato la Direttiva 2006/112/CE per rendere espresso che il numero di identificazione IVA comunicato e verificabile costituisce condizione per l'esenzione; la Corte territoriale l'ha interpretata come conferma della natura sostanziale dell'iscrizione/validazione VIES e dell'obbligo di controllo preventivo.
Direttiva 2006/112/CE (art.138 e correlati)
Quadro normativo comunitario sull'IVA; le modifiche operate dalla successiva Direttiva 2018 hanno chiarito i requisiti per l'esenzione delle cessioni intracomunitarie (necessità del corretto codice IVA dell'acquirente).
Norma richiamata come riferimento per la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie, la cui applicazione è subordinata al rispetto delle condizioni (tra cui la prova della soggettività e dell'effettiva consegna).
Stabilisce che l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive per ottenere l'esenzione grava sul contribuente che invoca l'agevolazione; la società non ha assolto tale onere secondo il Collegio.
Circolare Agenzia delle Entrate n.39/E del 1.8.2011
Interpretazione amministrativa che considera l'inclusione nel registro VIES indispensabile per qualificare correttamente le cessioni intracomunitarie; citata dalla Corte come ulteriore conferma del carattere sostanziale della registrazione.
Massime di principio
- L'iscrizione e la validazione del codice IVA nel registro VIES sono considerate, dopo le modifiche comunitarie del 2010 e del chiarimento del 2018, un requisito sostanziale per beneficiare della non imponibilità sulle cessioni intracomunitarie: l'assenza di tale iscrizione al momento della cessione fa venir meno il diritto all'esenzione.
- La responsabilità di provare la sussistenza delle condizioni soggettive (esistenza e status del cessionario) e oggettive (effettiva consegna/trasporto) per ottenere l'esenzione IVA incombe sul contribuente che la invoca (art. 2697 c.c.); la mancata prova può comportare l'assoggettamento a imposizione nazionale.
- La verifica preventiva del codice IVA del controparti comunitarie (consultando VIES) e la corretta compilazione degli obblighi Intrastat sono elementi essenziali e connessi alla fruizione del regime di non imponibilità; l'iscrizione/validazione deve sussistere al momento dell'operazione.
- Le disposizioni comunitarie (Reg. 904/2010, Reg. 282/2011, Direttiva 2018/1910) e le circolari amministrative possono giustificare l'applicazione diretta di requisiti sostanziali anche quando la transposizione nazionale è non completamente esplicita, e vanno considerate nel quadro di contrasto alle frodi IVA.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe: (a) ottenere e verificare l'iscrizione VIES prima di emettere fatture non imponibili per cessioni intracomunitarie; (b) conservare e produrre prove documentali della consegna e dell'identità/partita IVA del cessionario; (c) compilare correttamente gli elenchi Intrastat.
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