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Sentenza

Sentenza del 16/07/2020 n. 581 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia sull'applicazione del principio di autorità di cosa giudicata relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2006/112/CE - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Articolo 9, paragrafo 1 - Nozione di "soggetto passivo" - Persona che esercita la professione di avvocato - Decisione giurisdizionale definitiva - Principio dell'autorità di cosa giudicata - Portata di tale principio nell'ipotesi in cui tale decisione sia incompatibile con il diritto dell'Unione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Lo studio legale X*** chiedeva la cancellazione (con effetto retroattivo dal 2002) dal registro dei soggetti passivi IVA e il rimborso dell'IVA percepita per il periodo 1/1/2010-31/12/2014, sostenendo di essere stato iscritto per errore. In appello X*** invocava l'autorità di cosa giudicata di una sentenza definitiva del 30/4/2018, che aveva ritenuto che gli avvocati non svolgono "attività economica" e non sono soggetti passivi IVA. Il giudice di rinvio ha chiesto alla Corte (i) se l'art. 9(1) della direttiva 2006/112/CE includa gli avvocati nella nozione di "soggetto passivo" e (ii) se il principio dell'autorità di cosa giudicata possa impedire al giudice nazionale di esaminare la normativa UE in materia di IVA, quando l'applicazione di tale principio ostacolerebbe la tutela del diritto dell'Unione.

La decisione

La Corte di Giustizia ha risposto che: (1) l'articolo 9(1) della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che la persona che esercita la professione di avvocato è "soggetto passivo" poiché la direttiva include espressamente le libere professioni nella nozione di "attività economica"; (2) il diritto dell'Unione ostacola l'applicazione, da parte di un giudice nazionale, del principio dell'autorità di cosa giudicata quando la controversia attuale riguarda un periodo d'imposta diverso e ha oggetto diverso rispetto alla controversia che ha dato luogo alla decisione definitiva, e quando l'applicazione di tale principio impedirebbe al giudice nazionale di prendere in considerazione la normativa UE in materia di IVA. La Corte ha tuttavia ricordato che il principio della cosa giudicata conserva un ruolo importante e che le regole processuali nazionali che disciplinano la revisione o la non riapertura di sentenze devono rispettare i principi di equivalenza ed effettività: se le norme nazionali consentono, a determinate condizioni, di tornare su una decisione definitiva per conformare la situazione al diritto nazionale, tali meccanismi devono essere utilizzati per garantire la conformità al diritto dell'Unione. In sostanza: gli avvocati sono soggetti all'IVA e i giudici nazionali non possono applicare l'autorità del giudicato in modo da impedire l'applicazione del diritto UE su periodi/oggetti diversi.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE - art. 9(1)

    "Si considera \"soggetto passivo\" chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. Si considera \"attività economica\" ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate."

    La Corte interpreta questa norma stabilendo che la professione di avvocato rientra nella nozione di "attività economica" e dunque l'avvocato è soggetto passivo IVA quando esercita in modo indipendente la propria attività.

  • Direttiva 2006/112/CE - art. 2(1)(c)

    "Sono soggette all'IVA le operazioni seguenti: (...) c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale; (...)"

    La norma conferma l'ampio ambito applicativo dell'IVA: prestazioni di servizi rese da soggetti passivi (inclusi avvocati) sono operazioni imponibili se effettuate a titolo oneroso nel territorio dello Stato membro.

  • Codul de procedura civila (Romania) - art. 431

    "1. Nessuno può essere convenuto in giudizio due volte nella stessa qualità, per lo stesso titolo e con lo stesso oggetto. 2. Ciascuna parte può far valere l'autorità di cosa giudicata in un'altra causa, qualora esista un nesso con la definizione di quest'ultima."

    Le norme nazionali sull'efficacia della cosa giudicata prevedono effetti negativi e positivi; la Corte ricorda però che tali regole devono essere applicate in modo compatibile con il diritto dell'Unione (rispetto dei principi di equivalenza ed effettività).

  • Codul de procedura civila (Romania) - art. 432

    "L'eccezione dell'autorità di cosa giudicata può essere fatta valere dal giudice o dalle parti in qualsiasi fase del procedimento, anche dinanzi al giudice dell'impugnazione. Se viene accolta l'eccezione, ciò può avere l'effetto di aggravare la situazione della parte interessata a seguito del suo ricorso, rispetto alla situazione derivante dalla decisione impugnata."

    La Corte indica che i rimedi procedurali nazionali che consentono di far valere o riesaminare l'autorità di cosa giudicata possono essere utilizzati per assicurare l'applicazione del diritto UE, purché siano esercitati nel rispetto dei requisiti nazionali e dei principi UE.

Massime di principio

  • La professione di avvocato rientra nella nozione di "attività economica" ai fini IVA: gli avvocati possono essere soggetti passivi e le loro prestazioni, se onerose, sono imponibili.
  • Il principio dell'autorità di cosa giudicata non può essere applicato in modo da impedire che un giudice nazionale prenda in considerazione il diritto dell'Unione in materia di IVA quando la nuova controversia riguarda un periodo d'imposta diverso e/o oggetto diverso rispetto alla decisione definitiva precedente.
  • Le regole processuali nazionali sulla cosa giudicata rientrano nell'autonomia procedurale degli Stati membri, ma devono rispettare i principi di equivalenza ed effettività: non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti derivanti dal diritto UE.
  • Se una sentenza definitiva precedente si basa su un'erronea interpretazione del diritto dell'Unione, non è ammesso che tale errore si perpetui automaticamente su periodi fiscali diversi senza possibilità di correttivo; i giudici nazionali devono poter garantire la conformità al diritto UE entro i limiti delle regole processuali nazionali.
  • Quando una parte invoca l'"effetto positivo" del giudicato (precedente favorevole), il giudice nazionale deve verificare la compatibilità di quel precedente con il diritto dell'Unione e, se l'applicazione del giudicato ostacola l'applicazione del diritto UE, deve adottare i rimedi procedurali previsti dal diritto nazionale (conforme ai princìpi UE) per assicurare l'efficacia del diritto dell'Unione.

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