Sentenza del 16/07/2020 n. 503 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
L'imposta di Pubblicità nelle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'accertamento/avviso di pagamento dell'imposta di pubblicità relativo alle insegne dell'esercizio; il ricorrente deduce l'esenzione prevista per le insegne che contraddistinguono la sede dell'attività e che hanno superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, ai sensi dell'art. 17, co. 1‑bis del D.Lgs. 507/1993 e dell'art. 10 della L. 448/2001. Il contrasto verte sulla qualificazione dell'insegna come "di esercizio" (anziché pubblicitaria/promozionale), sul calcolo della superficie (singola insegna vs. sommatoria di più insegne) e sull'eventuale eccedenza rispetto al limite di 5 m2.
La decisione
Il giudice ha accolto il ricorso nella parte relativa alle insegne che effettivamente identificano la sede e la natura dell'attività e la cui superficie complessiva non supera i 5 m2, disponendo l'annullamento/parziale annullamento dell'imposizione per quelle superfici. Sono state invece confermate (o ritenute dovute) le somme relative a insegne che eccedono il limite metrico o che hanno contenuto pubblicitario/promozionale non riconducibile alla semplice funzione di identificazione. Il giudice ha chiarito i criteri di valutazione: funzione identificativa (denominazione, logo riferito all'esercizio, orari) rileva per l'esenzione; contenuti promozionali, messaggi pubblicitari o presenza di insegne collocate in posizioni non pertinenti alla sede possono essere assoggettati a imposta. Il computo della superficie è effettuato secondo i criteri tecnici comunemente adottati (superficie esterna visibile, con eventuale sommatoria delle superfici afferenti allo stesso esercizio), salvo prova contraria.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - art. 17, co. 1‑bis
"L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superfice complessiva fino a 5 metri quadrati"
La norma esclude dall'imposizione le insegne di esercizio che hanno funzione identificativa della sede e la cui superficie complessiva non supera 5 m2; la valutazione della funzione e della misura è fattuale e può comportare l'esenzione solo per le insegne che effettivamente svolgono tale funzione.
Legge 31 dicembre 2001, n. 448 - art. 10
Richiamata come norma che ha introdotto/disciplinato l'eccezione normativa (o modificato l'assetto normativo) relativa all'esenzione: conferma la deroga all'imposta per le insegne di esercizio nei limiti indicati e rende rilevante la distinzione tra funzione identificativa e contenuto pubblicitario.
Massime di principio
- Esenzione applicabile solo alle insegne che hanno funzione identificativa della sede (denominazione, logo aziendale riferito al punto vendita, orari) e non a messaggi pubblicitari/promozionali: occorre valutare contenuto e finalità dell'insegna.
- Il limite dei 5 m2 si riferisce alla superficie complessiva delle insegne riconducibili al medesimo esercizio; più superfici possono essere sommate per verificare il superamento del limite.
- La posizione dell'insegna (affissa alla sede vs. collocata in luogo diverso) è elemento rilevante: l'esenzione riguarda le insegne che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività.
- La prova del diritto all'esenzione grava sul contribuente: è consigliabile documentare dimensioni, ubicazione e contenuto dell'insegna (foto, planimetrie, descrizione) per opporsi ad accertamenti.
- Se un'insegna supera i 5 m2 o contiene elementi pubblicitari non identificativi, è possibile che sia dovuta l'imposta per la parte eccedente o per l'intera insegna a seconda della funzione prevalente accertata.
- In caso di controversia, il giudice valuta sia gli aspetti tecnici (misurazione della superficie) sia quelli di merito (finalità dell'insegna), e può disporre una parziale accoglienza del ricorso con annullamento limitato alle superfici/elementi riconosciuti come esenti.
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