Sentenza del 16/07/2020 n. 360 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Nel processo tributario l'impugnazione tardiva oltre il termine "lungo" dalla pubblicazione della sentenza è subordinata alla dimostrazione di ignoranza del processo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione tardiva oltre il "termine lungo" (sei mesi dalla pubblicazione) delle sentenze della CTP di Chieti relative agli anni d'imposta 2010-2013. L'appellante ha dedotto di non aver avuto conoscenza dei processi né ricevuto gli avvisi di fissazione udienza e le sentenze per inesatta/errata indicazione della casella PEC destinataria (comunicazioni giunte ad altra PEC non riconducibile al contribuente). Sosteneva quindi l'ammissibilità dell'appello per ignoranza del processo.
La decisione
Tutti gli appelli sono stati dichiarati inammissibili. Il Tribunale ha ritenuto che l'impugnazione oltre il termine lungo è ammessa solo se sussistono congiuntamente tre condizioni: la parte non sia costituita, non abbia ricevuto regolarmente la comunicazione della data di trattazione e non le sia stata comunicata la sentenza. Nel caso di specie mancava la prima condizione perché il ricorrente era costituito in tutti i procedimenti (aveva introdotto il ricorso e curato l'iscrizione a ruolo), pertanto non poteva pretendere di essere nell'ignoranza del processo. Perciò la tardività degli appelli non è stata sanata e i motivi di merito non sono stati esaminati. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 38, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il comma relativo al termine per impugnare stabilisce il cd. "termine lungo" (sei mesi dalla pubblicazione) e consente l'impugnazione tardiva oltre tale termine solo in presenza dell'ignoranza del processo; qui interpretato come condizione soggettiva congiunta (parte non costituita + mancata ricezione avviso udienza + mancata comunicazione della sentenza).
art. 327, comma 1, c.p.c.
Applicato per il caso in cui nessuna parte provveda alla notificazione della sentenza: indipendentemente dalla notificazione, la sentenza non può essere impugnata decorsi sei mesi dalla pubblicazione (termine lungo).
art. 161, primo comma, c.p.c.
L'omessa comunicazione della data di trattazione può essere dedotta come motivo di impugnazione ai sensi di questo articolo; tuttavia, l'assenza di tale comunicazione non basta a svincolare la parte costituita dall'obbligo di impugnare nei termini e non impedisce il valore di decisione definitiva in assenza di tempestiva impugnazione.
Giurisprudenza della Cassazione (Cass. n.23323/2013 e Cass. n.25727/2019)
Conferma il principio secondo cui l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva oltre il termine lungo presuppone l'ignoranza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza; tale ignoranza non si presume per il ricorrente costituito in giudizio.
Massime di principio
- L'impugnazione presentata oltre il termine lungo (sei mesi dalla pubblicazione) è ammessa solo se la parte provi l'ignoranza del processo: deve non essere costituita e non aver ricevuto né l'avviso di fissazione dell'udienza né la sentenza.
- La costituzione in giudizio e la proposizione del ricorso sono elementi che fanno sorgere la presunzione di conoscenza del processo e, salvo prova di nullità della notificazione originaria, impediscono di fondare l'impugnazione tardiva sull'ignoranza.
- Difetti di notifica via PEC devono essere provati e collegati alla titolarità della casella: la comunicazione a una PEC non riconducibile in concreto al contribuente o al suo difensore non vale automaticamente a favore dello stesso; occorre dimostrare che la PEC destinataria fosse effettivamente quella del destinatario.
- L'omessa comunicazione della data di trattazione può costituire motivo di impugnazione ai sensi dell'art.161 c.p.c., ma non ha automaticamente l'effetto di rendere ammissibile un appello tardivo se la parte era già costituita e dunque non poteva ignorare il processo.
- In casi simili è essenziale raccogliere e documentare immediatamente: prova dell'assenza di ricezione (log PEC, esiti negativi), prova che la PEC destinataria non era riconducibile al contribuente o al difensore, e verificare l'effettiva nullità della notificazione del ricorso. In mancanza di tali prove l'appello tardivo sarà dichiarato inammissibile.
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