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Sentenza

Sentenza del 16/07/2020 n. 509 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento - Contestazione di sanzioni amministrative e eventuale rilievo penale dell'evasione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento tributario notificati presso la sede legale della società (collocata nello studio di un commercialista). Il ricorrente lamenta l'irregolarità della notifica (consegna all'addetto al ritiro non dipendente della società) e chiede che, trattandosi di sanzioni che incidono sulla persona del rappresentante, fosse effettuata anche la notifica alla sua residenza. Nel merito il contribuente contesta la legittimità dell'accertamento induttivo e la fondatezza delle maggiori imposte richieste, producendo documentazione contabile a difesa. L'Ufficio eccepisce la regolarità della notifica e sostiene la fondatezza dell'accertamento induttivo per mancata prova degli acquisti da parte del contribuente.

La decisione

La Commissione tributaria d'appello ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso per tardività, ritenendo la notifica regolare. Il giudice ha stabilito che, ai fini dell'art. 145 c.p.c., la notificazione alla sede legale svolta mediante consegna all'incaricato a ricevere notificazioni o addetto alla sede è valida anche se l'addetto non è dipendente della società; l'art. 7 co.6 della L. 890/1982 non si applica alle notifiche dirette alle persone giuridiche; il rilievo penale eventuale è irrilevante nel procedimento amministrativo e non impone regole di notifica proprie del processo penale. Per tali ragioni la Commissione ha dichiarato infondati i motivi dell'appellante e lo ha condannato alle spese del grado (euro 2.000,00 oltre accessori). Non è stato necessario entrare nel merito dell'accertamento induttivo per via dell'inammissibilità/tardività.

Norme richiamate

  • art. 145 c.p.c.

    La Corte ha interpretato l'art. 145 come riferito alla funzione svolta dalla persona che riceve la notifica nella sede legale (incaricato a ricevere notificazioni/addetto alla sede), non richiedendo necessariamente un rapporto di lavoro dipendente tra il destinatario e il recettore: la consegna all'addetto è idonea a perfezionare la notificazione alla società.

  • art. 7 co. 6 L. 890/1982

    La norma è ritenuta applicabile solo alle notificazioni effettuate a mezzo posta alle persone fisiche; quindi non trova applicazione per le notifiche dirette a persone giuridiche presso la loro sede legale.

  • art. 220 disp. att. c.p.p.

    Il richiamo è utilizzato per chiarire che le regole speciali di notifica previste nel codice di rito penale si riferiscono alla tutela delle fonti di prova in un processo penale e non impongono di essere applicate automaticamente nei procedimenti amministrativi tributari; l'eventuale rilievo penale è irrilevante ai fini della validità della notifica dell'atto amministrativo.

  • L. 890/1982 (norme sulle notificazioni via servizio postale e messo comunale)

    La sentenza sottolinea che le notifiche effettuate dagli uffici finanziari possono essere operate tramite il servizio postale ordinario e che, in tale ipotesi, trovano applicazione le norme del servizio postale e non quelle speciali previste dalla L. 890/1982 per le notifiche effettuate a mezzo messo comunale.

  • Giurisprudenza: Cass. n. 17598/2010

    Richiamata come supporto al principio che, per le notifiche degli uffici finanziari, si applicano le regole del servizio postale e non quelle della L. 890/82, e che non è obbligatorio indicare le generalità del messo notificatore nei casi previsti.

Massime di principio

  • La notifica di atti amministrativi a una persona giuridica è valida se effettuata presso la sede legale mediante consegna all'incaricato a ricevere notificazioni o all'addetto alla sede, indipendentemente dal rapporto di lavoro del ricevente con la società.
  • La presenza nel contenuto dell'atto di contestazioni che possono avere rilievo penale non trasforma automaticamente la notifica o il procedimento amministrativo in atto processuale penale: le regole di notifica del processo penale non sono in generale richiamabili nel procedimento tributario salvo che sussistano esigenze processuali penali specifiche.
  • Le disposizioni sulle notifiche a mezzo posta e le relative regole d'ufficio si applicano alle notifiche esperite dagli uffici fiscali; non sempre è necessario notificare anche alla residenza personale dell'amministratore quando l'atto è diretto alla società.
  • Se si contesta la regolarità della notifica, l'onere probatorio grava su chi allega l'irregolarità: occorre dimostrare la concreta mancanza di consegna o l'irreperibilità dell'atto, non una mera ipotesi formale.
  • La tempestività dell'impugnazione è valutata rigorosamente: la tardività può determinare l'inammissibilità del ricorso e impedire l'esame del merito delle censure sull'accertamento tributario.
  • L'accertamento induttivo è ammissibile quando il contribuente non è in grado di provare tempestivamente gli acquisti o le spese dedotte; in questi casi il contribuente deve produrre documentazione contabile idonea a confutare le riprese dell'Ufficio.

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