Sentenza del 16/07/2020 n. 1364 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IVA per l'anno 2013: l'Agenzia recuperava maggior imposta per fatture emesse come non imponibili relative a cessioni intracomunitarie (circa €111.821), perché la società non risultava iscritta nell'archivio VIES al momento delle operazioni. La contribuente sosteneva che l'iscrizione VIES fosse requisito meramente formale e invocava giurisprudenza comunitaria favorevole; l'Ufficio sosteneva che l'iscrizione è un onere sostanziale introdotto dal Regolamento UE n.904/2010 e recepito nel diritto nazionale (modifica art.35 DPR 633/72 via art.27 DL 78/2010), oltre a dedurre che la contribuente non aveva provato la sussistenza del cessionario né l'effettiva consegna della merce (onere della prova ex art.2697 c.c.).
La decisione
La Commissione d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando la sentenza di primo grado che aveva dato ragione alla società. Ha ritenuto che l'iscrizione al registro VIES costituisca un requisito sostanziale per l'applicazione del regime di non imponibilità delle cessioni intracomunitarie e che la mancata iscrizione al momento delle operazioni faccia venir meno la soggettività passiva ai fini intracomunitari; inoltre la società non ha assolto l'onere probatorio circa l'esistenza del cessionario e la effettiva consegna. Pertanto il ricorso della società è stato rigettato. Sulle spese: nulla, per mancata costituzione della parte.
Norme richiamate
DPR 633/1972, art. 35
Come modificato dal DL 78/2010, l'art.35 richiede un'ulteriore validazione per le operazioni intracomunitarie: l'inserimento nel registro VIES è subordinato a specifica dichiarazione nella comunicazione di inizio attività, rendendo l'iscrizione un requisito sostanziale per le operazioni UE.
DPR 633/1972, art. 54
Norma richiamata dall'Ufficio per il recupero dell'IVA risultante dall'accertamento; pertinente al potere di recupero dell'imposta.
DL 78/2010, art. 27 (conv. L.122/2010)
Recepisce l'obbligo di istituire e utilizzare l'archivio VIES nell'ordinamento nazionale e introduce la necessità di apposita dichiarazione per l'inserimento nel registro, con valenza sostanziale.
Regolamento UE n. 904/2010
Ha imposto agli Stati membri, con decorrenza 1.1.2012, l'obbligo di istituire un archivio informatico (VIES) per i soggetti autorizzati agli scambi intracomunitari, con funzione di controllo ai fini anti-frode.
Regolamento (UE) n. 282/2011
Stabilisce espressamente che la prova dello status di soggetto passivo dell'acquirente/cessionario comunitario deve essere ottenuta consultando i dati presenti nell'archivio VIES, rafforzando la valenza probatoria e sostanziale dell'iscrizione.
Direttiva 2006/112/CE, art. 138 (menzionata) e Direttiva 2018/1910/UE
La Direttiva 2018/1910/UE è interpretata dal Collegio come chiarimento e conferma del carattere sostanziale dell'iscrizione VIES e dell'esigenza di controllo preventivo del codice identificativo IVA dell'acquirente e della corretta compilazione degli obblighi intrastat per fruire dell'esenzione.
Circolare Agenzia Entrate n. 39/E del 1.8.2011
Per l'Amministrazione l'inclusione nel VIES è indispensabile per qualificare correttamente le cessioni e prestazioni come intracomunitarie e per consentire l'esenzione.
Codice civile, art. 2697
Principio della distribuzione dell'onere della prova: chi invoca l'agevolazione (il contribuente) deve provare le condizioni soggettive ed oggettive per il diritto all'esenzione; la società non ha assolto tale onere.
DL 331/1993, art. 41 comma 1
Norma che regola la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie; il Collegio ha ritenuto che il requisito per l'applicazione di tale non imponibilità (iscrizione VIES e prova del cessionario/consegna) non fosse soddisfatto.
DL 119/2018, art. 9 (menzionato come definizione agevolata)
La contribuente aveva invocato la definizione agevolata per qualificare la violazione come formale; il Collegio ha osservato che la definizione agevolata riguarda sanzioni formali ma non incide sul recovery dell'imposta dovuta per carenza del presupposto sostanziale.
Massime di principio
- L'iscrizione nel registro VIES deve essere verificata e sussistere al momento della cessione intracomunitaria: è considerata requisito sostanziale per la non imponibilità IVA.
- La prova dello status del cessionario/acquirente comunitario si ottiene consultando VIES; l'operatore che non risulta iscritto non può automaticamente beneficiare dell'esenzione.
- L'onere della prova circa le condizioni soggettive e oggettive per l'esenzione grava sul contribuente che la invoca (art.2697 c.c.); documentazione su cessionario ed effettiva consegna è essenziale.
- Gli interventi normativi comunitari del 2010 e del 2018 e il recepimento nazionale rafforzano controlli anti-frode e legittimano l'applicazione sostanziale della registrazione VIES, con obblighi connessi (es. corretta identificazione IVA e adempimenti Intrastat).
- In situazioni analoghe, l'assenza di tempestiva iscrizione VIES espone al rischio di disconoscimento della non imponibilità e al recupero dell'IVA; la definizione agevolata delle sanzioni non elimina l'obbligo sostanziale di iscrizione.
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