Sentenza del 16/07/2020 n. 847 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Atto impositivo - contribuente trasferito all'estero - iscrizione AIRE - notifica presso il domicilio in Italia - nullità - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente lamentava la nullità degli atti impositivi (questionario, avvisi di accertamento e cartelle) per difetto di notifica: le notifiche erano state effettuate al domicilio fiscale in Italia mentre il contribuente, già dal 2010, aveva trasferito la residenza all'estero ed era regolarmente iscritto all'AIRE; chiedeva l'annullamento degli avvisi e impugnava il diniego di autotutela opposto dall'Agenzia
La decisione
La Commissione tributaria d'appello ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente. Ha ritenuto che, essendo il contribuente iscritto all'AIRE già prima delle notifiche del 2011, tutte le comunicazioni e gli atti avrebbero dovuto essere notificati all'indirizzo estero risultante dall'AIRE ai sensi dell'art. 60 d.P.R. 600/73; poiché l'Agenzia ha ammesso di avere notificato agli indirizzi italiani, gli atti sono nulli per difetto di notifica. Il Collegio ha inoltre escluso la rilevanza dell'eccezione dell'Agenzia circa il limite della sindacabilità del diniego di autotutela, ritenendo che qui sia in discussione una nullità procedurale (difetto di notifica) e non la fondatezza della pretesa tributaria. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 60 d.P.R. 600/1973
L'iscrizione all'AIRE rende conoscibile all'amministrazione finanziaria la residenza estera del contribuente; gli atti tributari devono essere notificati all'indirizzo estero risultante dall'AIRE e la mancata notifica a tale indirizzo determina nullità degli atti.
art. 19 d.lgs. 546/1992
L'Agenzia aveva eccepito che contro il diniego di autotutela è consentito solo sindacato di legittimità; il Collegio ha ritenuto però che quando è contestata una nullità procedurale (difetto di notifica) il giudice può sindacare il diniego, perché non si entra nel merito della pretesa tributaria ma si verifica l'esistenza di un vizio formale.
art. 36 d.lgs. 546/1992
Richiamato dall'Agenzia in relazione alla regolarità del procedimento; il Collegio ha ritenuto infondata l'eccezione quando è in questione una nullità di notifica.
art. 26, ultimo comma, d.P.R. 602/1973
Citato nella cornice normativa oggetto di valutazione costituzionale; il Collegio ricorda la giurisprudenza costituzionale che ha inciso sulla materia delle notifiche agli iscritti all'AIRE.
sentenza Corte Costituzionale n. 366/2007
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di talune disposizioni che limitavano l'applicazione delle norme procedurali (art. 142 c.p.c.) quando la residenza estera risultava dall'AIRE; la pronuncia è richiamata per confermare che l'iscrizione all'AIRE imponeva all'amministrazione di notificare all'indirizzo estero.
art. 142 codice di procedura civile
Rilevante nella disciplina delle notificazioni all'estero e richiamata tramite la pronuncia costituzionale; l'applicazione delle garanzie processuali collegate alle notifiche all'estero non può essere esclusa quando la residenza estera sia conoscibile dall'amministrazione (AIRE).
Massime di principio
- Se il contribuente è iscritto all'AIRE prima della notifica, l'amministrazione è tenuta a notificare gli atti all'indirizzo estero risultante dall'AIRE: la mancata osservanza determina la nullità degli atti per difetto di notifica.
- L'iscrizione all'AIRE è elemento conoscibile dall'amministrazione e, salvo prova contraria di inesistenza dell'iscrizione al momento della notificazione, sposta l'onere sull'Amministrazione di dimostrare di avere notificato correttamente all'indirizzo estero.
- Il diniego di autotutela dell'Amministrazione è impugnabile in sede giudiziaria quando la questione riguarda nullità procedurali (es. difetto di notifica); in tal caso il giudice può sindacare il diniego senza entrare nel merito della pretesa tributaria.
- La prova della regolarità della notifica grava sull'Amministrazione: attestazioni di avvenuto deposito a domicilio italiano non sanano la notifica se il contribuente risultava AIRE e quindi domiciliato all'estero.
- La giurisprudenza costituzionale ha limitato la possibilità di escludere l'applicazione delle tutele processuali previste per le notificazioni all'estero quando la residenza estera è conoscibile dall'amministrazione (iscrizione AIRE).
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