Cassazione Civile, Ordinanza n. 13124/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente, già socio di una società a responsabilità limitata estinta per cancellazione dal registro delle imprese, impugnava più avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate. Gli atti riguardavano, da un lato, maggiori ricavi/corrispettivi immobiliari attribuiti alla società per due annualità e, per effetto di tale accertamento, la pretesa di pagamento verso il socio ai sensi dell'art. 36, comma 3, d.P.R. 602/1973; dall'altro, maggiori redditi IRPEF imputati al socio per presunta distribuzione di utili extra-contabili; infine un ulteriore avviso che ribadiva la responsabilità solidale del socio per imposte e interessi della società estinta. In cassazione il ricorrente deduceva: omessa pronuncia e nullità della sentenza d'appello per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse affrontato l'inesistenza/invalidità degli atti societari e l'impossibilità di applicare la responsabilità solidale a una società estinta; violazione degli artt. 2495, 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 36 d.P.R. 602/1973, assumendo che l'Ufficio dovesse provare attivo di liquidazione, distribuzione e percezione della quota da parte del socio; omesso esame di fatto decisivo e contraddittorietà motivazionale; omessa pronuncia e violazione di ulteriori norme processuali e tributarie in tema di legittimazione passiva e motivazione degli avvisi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e quattro i motivi. Ha ritenuto che la CTR avesse effettivamente esaminato la questione decisiva, limitando il proprio scrutinio all'opponibilità al socio della pretesa fiscale sopravvenuta e affermando correttamente che un credito tributario maturato prima dell'estinzione della società può essere fatto valere nei confronti del socio. Ha chiarito che gli avvisi impugnati erano stati emessi direttamente nei confronti del socio, alcuni in qualità di responsabile ex art. 36, comma 3, d.P.R. 602/1973 e altri per IRPEF da distribuzione di utili extracontabili, sicché non ricorreva alcuna inesistenza dell'atto per inesistenza del destinatario. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 3625/2025, secondo cui, nella responsabilità dei soci per debiti tributari della società estinta, la percezione di somme in base al bilancio finale di liquidazione integra una condizione dell'azione e non un elemento di legittimazione passiva; se contestata, va provata dal Fisco nel giudizio relativo all'autonomo atto notificato al socio, non potendo invece essere introdotta nel giudizio promosso contro l'originario avviso societario. Poiché nel caso concreto gli atti erano stati correttamente rivolti al socio e la CTR aveva escluso i vizi dedotti, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
consente di far valere verso il socio di società estinta la responsabilità per i debiti tributari della società nei limiti delle somme riscosse o comunque secondo la disciplina della responsabilità dei soci; nel caso concreto è stato ritenuto legittimo l'accertamento notificato direttamente al socio.
l'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese non impedisce di far valere il credito tributario residuo verso i soci secondo le regole indicate dalla giurisprudenza di legittimità.
richiamato per sostenere l'onere probatorio dell'Amministrazione, ma la Corte ha precisato che la prova della percezione di somme da parte del socio rileva come condizione dell'azione da allegare e, se contestata, da provare nel giudizio instaurato contro l'atto notificato al socio.
invocato dal ricorrente in tema di presunzioni sulla distribuzione degli utili; la Corte non ha ravvisato errori decisivi nella valutazione della CTR.
invocato dal ricorrente sulle presunzioni semplici relative alla ripartizione degli utili extracontabili; censura ritenuta infondata.
richiamato per lamentare ultrapetizione o erronea delimitazione del thema decidendum; la Corte ha escluso l'omessa pronuncia.
la Corte ha escluso sia l'omessa pronuncia sia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato come parametro per denunciare violazioni di legge; i motivi sono stati reputati infondati.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre nullità della sentenza e omessa pronuncia; censura respinta.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte ha osservato che non è più deducibile la semplice contraddittorietà della motivazione nei termini prospettati dal ricorrente.
richiamato nel quarto motivo, ma senza esiti favorevoli per il ricorrente.
richiamato nel quarto motivo in tema di nullità processuali, censura ritenuta infondata.
art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
invocato per la motivazione degli atti impositivi; la Corte non ha accolto la doglianza.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato per la motivazione degli avvisi di accertamento; la Corte ha escluso la nullità prospettata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
norme processuali richiamate per la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nella controversia sul debito tributario della società estinta, l'avviso notificato direttamente al socio può essere legittimamente fondato sulla responsabilità prevista dall'art. 2495 c.c. e dall'art. 36 d.P.R. 602/1973, quando il credito fiscale sia riferito a periodi anteriori all'estinzione e l'atto sia rivolto al socio quale destinatario della pretesa.
- La percezione di somme in base al bilancio finale di liquidazione non integra un requisito di legittimazione passiva in senso stretto, ma una condizione dell'azione: se il socio la contesta, l'Amministrazione deve provarla nel giudizio instaurato contro l'atto a lui notificato, non nel diverso giudizio relativo all'originario accertamento societario.
- Nel processo tributario, il giudice non incorre in omessa pronuncia se delimita il thema decidendum alla questione devoluta in appello e risponde alla censura sostanziale con una motivazione che escluda la pretesa inopponibilità della pretesa fiscale al socio.
- Non è configurabile l'inesistenza dell'avviso per il solo fatto che la società sia stata cancellata, quando l'atto sia stato emesso nei confronti del socio ritenuto responsabile o percettore di utili extracontabili; in tal caso il destinatario dell'atto è un soggetto esistente e processualmente legittimato.
- La denuncia di contraddittorietà della motivazione non può essere utilizzata per riproporre in cassazione un mero dissenso sulla valutazione della CTR, soprattutto quando la censura si traduce nella richiesta di una nuova lettura degli atti e dei fatti di causa.
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