Sentenza del 13/12/2022 n. 36325 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato la nullità del giudizio. Ha rinviato il procedimento alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza in diversa composizione per l integrazione del contraddittorio, la liquidazione delle spese e la prosecuzione del processo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso per cassazione deduce la nullità del giudizio per mancato rispetto del litisconsorzio necessario. L accertamento era unitario nei confronti della società di persone e dei soci (imputazione automatica dei ricavi ai soci e ripresa IVA a carico della società), tuttavia nei gradi di merito è stato costituito solo uno dei soci (B.B.), senza integrare il contraddittorio con tutti i soci. Ciò ha violato il principio del contraddittorio e ha determinato la nullità del processo.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 223 del 2006
Riferimento alla disciplina sul raddoppio dei termini per l accertamento; la CTR aveva ritenuto intervenuta la decadenza ai fini dei redditi di impresa per inoperatività del raddoppio, ma la Cassazione ha deciso per la nullità processuale indipendente da tale questione di merito.
Collegato al tema della decadenza dei poteri di accertamento; citato dalla CTR nella valutazione sulla decadenza degli accertamenti ai fini redditi.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Il principio dell unitarietà dell accertamento per le società di persone e l automatica imputazione dei redditi ai soci comporta che il ricorso avverso l atto riguarda la società e tutti i soci, rendendo necessaria la loro partecipazione al processo.
Tutela del principio del contraddittorio; la mancata chiamata di tutti i soggetti necessari ha portato alla nullità del giudizio per violazione di tale principio.
Costituzione italiana
Garanzia del giusto processo e del contraddittorio; richiamata per motivare la nullità della decisione quando il contraddittorio non è stato rispettato.
Norma procedurale tributaria che tutela il contraddittorio nel processo tributario; la sua violazione determina la nullità del giudizio tributario.
Richiamata in relazione alle regole di rinvio e alla composizione del giudice tributario, in base alla quale è stato disposto il rinvio in diversa composizione.
Massime di principio
- Quando l accertamento tributario è unitario nei confronti di una società di persone e dei soci, il contraddittorio deve riguardare obbligatoriamente la società e tutti i soci interessati; la mancata chiamata di tutti i soci determina nullità del processo rilevabile d ufficio in ogni stato e grado.
- La nullità per violazione del contraddittorio prevale e può interrompere o annullare decisioni favorevoli su questioni di merito (es. decadenza o prescrizione): anche se sussistono ragioni sostanziali a favore di una parte, l omissione procedurale va sanata prima di decidere il merito.
- Se la controversia riguarda questioni esclusivamente personali di un singolo socio, il litisconsorzio necessario potrebbe non sussistere; occorre quindi verificare se le censure colpiscono la posizione individuale o la situazione strutturalmente comune a tutti i soci.
- Per evitare rischi di nullità, l amministrazione e i difensori dei contribuenti devono assicurare l integração del contraddittorio sin dalla fase di primo grado: notifiche corrette e verifica della composizione societaria sono essenziali.
- In ipotesi di accertamenti che coinvolgono sia imponibile dei soci che IVA della società, va sempre valutata separatamente la necessità di includere tutte le parti necessarie per ciascuna imposta, ma se l atto è unitario la regola del litisconsorzio necessario si applica integralmente.
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