Cassazione Civile, Ordinanza n. 29040/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine dall'azione di regresso proposta da una struttura sanitaria privata contro una propria medico dipendente, ritenuta responsabile di un'errata diagnosi che aveva causato danni a un paziente e determinato il pagamento, da parte della società, del relativo risarcimento. In primo grado la convenuta era stata dichiarata contumace; in appello la sentenza era stata riformata solo in parte, riducendo l'importo dovuto a euro 55.337,75 oltre interessi. La soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ha denunciato la nullità o inesistenza della notificazione dell'atto di citazione di primo grado, sostenendo che, essendo residente in Svizzera, la notificazione per via consolare avrebbe dovuto rispettare le regole processuali svizzere e, in particolare, richiedere l'effettiva immissione dell'avviso di ritiro nella sua cassetta postale; 2) ha censurato l'attribuzione di fede privilegiata all'intero contenuto della dichiarazione del Consolato, ritenendo che essa potesse provare solo l'invio della raccomandata, non anche le modalità del mancato ritiro; 3) ha contestato l'operatività della fictio di notifica, assumendo di non dover attendersi alcuna notificazione perché erano trascorsi molti anni dalla richiesta di pagamento e la vicenda, a suo dire, era stata considerata chiusa dopo l'intervento delle assicurazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, esaminati congiuntamente, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato, come fatti coperti da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., l'invio del plico raccomandato e il mancato ritiro, traendone poi in via presuntiva, senza violare il diritto processuale svizzero applicabile, la conclusione che l'avviso di ritiro fosse stato immesso nella disponibilità del destinatario. Ha inoltre ritenuto infondato il terzo motivo, perché la pregressa richiesta di pagamento in regresso costituiva elemento oggettivo idoneo a far presumere che la destinataria dovesse aspettarsi la notificazione dell'atto di citazione; il mero decorso del tempo non valeva a superare tale presunzione in assenza di specifici elementi contrari. La Corte ha compensato integralmente le spese di lite per la novità delle questioni trattate e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato quale parametro per denunciare violazioni di legge in relazione alla notificazione e alla valutazione della prova.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione al contraddittorio e alla notificazione.
Richiamato dalla ricorrente per contestare il valore probatorio attribuito agli atti e alla dichiarazione consolare.
Richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate sulla notificazione.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente come parametro del giusto processo.
La Corte ha precisato che fanno fede privilegiata solo i fatti attestati come compiuti dal pubblico ufficiale, mentre gli ulteriori fatti possono essere desunti in via presuntiva.
Norma che disciplina la notificazione per via consolare e impone di rispettare, nell'esecuzione, le leggi dello Stato di residenza.
Richiamato per affermare che le notificazioni eseguite direttamente dall'ufficio consolare avvengono mediante sistema di comunicazione idoneo alla conferma dell'avvenuto invio.
art. 138, comma 3, lett. a), codice di diritto processuale svizzero
La Corte ne ha valorizzato il contenuto per affermare che la notifica si considera avvenuta, in caso di invio raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, purché il destinatario dovesse aspettarsi la notificazione.
art. 272 codice di diritto processuale svizzero
Richiamato nel ricorso come riferimento sistematico al diritto processuale svizzero applicabile alla notificazione.
art. 29 ordinanza svizzera sulle poste del 29 agosto 2012
Richiamato dalla ricorrente per descrivere le formalità postali svizzere relative alla notificazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma inseritrice del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nella notificazione per via consolare a soggetto residente all'estero, il rispetto delle formalità previste dall'ordinamento dello Stato di residenza può essere accertato valorizzando la documentazione consolare e i fatti che il pubblico ufficiale attesta come direttamente compiuti o verificati.
- La fede privilegiata ex art. 2700 c.c. copre i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; da tali fatti il giudice può trarre, in via presuntiva, ulteriori circostanze di fatto non coperte da fede legale.
- Quando la disciplina applicabile collega la fictio di conoscenza al mancato ritiro di un plico raccomandato e al fatto che il destinatario dovesse aspettarsi la notificazione, il pregresso invito al pagamento o alla restituzione della somma può costituire elemento oggettivo idoneo a fondare tale aspettativa.
- Il decorso del tempo tra la richiesta di pagamento e la successiva notificazione non basta, da solo, a escludere che il destinatario dovesse attendersi l'instaurazione del giudizio, se mancano specifici elementi contrari.
- In sede di legittimità, non è consentito sovrapporre una diversa lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito quando la censura si risolve in una contestazione dell'accertamento fattuale compiuto mediante presunzioni legittimamente utilizzate.
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