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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11036/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (autorità di vigilanza)

La controversia

La vicenda nasce da un provvedimento sanzionatorio CONSOB per insider trading: secondo l’Autorità, la persona fisica, all’epoca responsabile affari fiscali Italia di una società industriale, sarebbe venuta a conoscenza di un’informazione privilegiata relativa al progetto di cessione del 45% del capitale di una società quotata da parte della controllante a un acquirente industriale, con conseguente OPA obbligatoria, e avrebbe comunicato tale informazione a un terzo, il quale l’avrebbe poi trasmessa al beneficiario economico di una società offshore che acquistò un rilevante pacchetto azionario poco prima della diffusione pubblica del comunicato. La Corte d’appello aveva accolto l’opposizione contro la sanzione, ritenendo non provato il possesso dell’informazione privilegiata e la sua trasmissione, e reputando insufficienti gli indizi valorizzati dalla CONSOB, anche in ragione del rilievo attribuito all’asserita impossibilità di una 'doppia presunzione'. La CONSOB ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, tutti centrati sulla violazione delle norme sulla prova presuntiva e sulla loro applicazione nel giudizio di opposizione alla sanzione: ha censurato la valutazione atomistica degli indizi, l’erronea pretesa di una prova diretta o di una certezza assoluta, la mancata valutazione unitaria delle circostanze indiziarie, l’omesso apprezzamento delle funzioni svolte dal resistente, dei rapporti con un professionista iscritto nel registro insider, della circolazione dell’informazione negli ambienti societari, della tempistica dei contatti e degli acquisti, nonché dell’anomalia dell’investimento rispetto al portafoglio del soggetto acquirente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti e sei i motivi di ricorso della CONSOB, ritenendo che la sentenza impugnata fosse viziata per avere valutato gli indizi in modo atomistico e per avere erroneamente postulato un divieto di doppia presunzione. Ha affermato che i fatti noti, anche se accertati in via presuntiva, possono costituire la premessa di ulteriori presunzioni, purché ciascun passaggio soddisfi i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d’appello e rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 187-bis, comma 4, d.lgs. 58/1998

    È la norma sostanziale posta a base della contestazione sanzionatoria per abuso di informazione privilegiata; la sua applicazione richiede un accertamento probatorio corretto della conoscenza e comunicazione dell’informazione e del nesso con le operazioni di investimento.

  • art. 6 d.lgs. 150/2011

    È richiamato quale disciplina del rito di opposizione alle sanzioni; non incide sul criterio di valutazione della prova presuntiva ma sul quadro processuale della controversia.

  • art. 2727 c.c.

    La Corte lo richiama quale norma sulla prova per presunzioni, evidenziando che il fatto noto può essere desunto da circostanze valutate complessivamente e può a sua volta essere premessa di ulteriori inferenze presuntive.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ribadisce che gli indizi devono essere valutati nel loro complesso e che i requisiti di gravità, precisione e concordanza vanno apprezzati in relazione all’intero compendio indiziario, non per singolo elemento isolato.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    È richiamato in via analogica come parametro sulla valutazione degli indizi: la sentenza impugnata è censurata per avere disatteso il corretto metodo di apprezzamento complessivo della prova indiziaria.

  • art. 2697 c.c.

    È menzionato insieme alle norme sulla presunzione; la Corte esclude che la decisione di merito sia insindacabile, poiché il vizio riguarda il metodo di valutazione della prova e non il merito puro.

Massime di principio

  • In materia di illeciti amministrativi finanziari, il possesso e la circolazione dell’informazione privilegiata possono essere provati anche per presunzioni, mediante una valutazione congiunta di tutti gli elementi indiziari acquisiti, senza che sia necessario un singolo elemento direttamente dirimente.
  • Non esiste un divieto generale di 'doppia presunzione': un fatto noto accertato anche in via presuntiva può costituire il fondamento di una ulteriore inferenza presuntiva, purché il secondo passaggio inferenziale sia a sua volta sorretto da indizi gravi, precisi e concordanti.
  • È viziata la decisione di merito che esamini gli indizi in modo atomistico, attribuendo rilievo alla loro eventuale ambiguità singolarmente considerata e senza verificare se, nella loro sintesi complessiva, essi rafforzino reciprocamente la dimostrazione del fatto ignoto.
  • Nel giudizio sulla responsabilità sanzionatoria per insider trading, devono essere valorizzati congiuntamente qualità soggettiva dei coinvolti, contatti temporalmente ravvicinati all’operazione, anomalia degli investimenti, circolazione dell’informazione in ambienti qualificati e prossimità tra conoscenza dell’informazione e operazioni di mercato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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