Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26611/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto avente ad oggetto l'acquisto di titoli obbligazionari. La corte d'appello aveva dichiarato inefficace la clausola che attribuiva alla banca il diritto di recedere dal contratto e aveva considerato improduttivo di effetti l'atto con cui l'istituto aveva manifestato la volontà di sciogliersi dal vincolo, con conseguente accreditamento al cliente delle somme risultanti alla data di estinzione. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1460 c.c. e 112 c.p.c., lamentando l'omesso esame dell'eccezione di inadempimento che essa assumeva di avere sollevato, sostenendo che, in difetto di offerta non formale da parte del cliente delle somme restituite maggiorate degli interessi legali, non sarebbe stato possibile dare esecuzione al contratto. Con il secondo motivo ha denunciato ancora violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda subordinata con cui chiedeva che il proprio obbligo di osservare il contratto fino alla naturale scadenza fosse condizionato alla preventiva restituzione della somma accreditata. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di specificità e, in ogni caso, infondato sotto il profilo dedotto: l'eccezione di inadempimento non risultava chiaramente trascritta e, comunque, appariva tardiva perché la banca si era costituita oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c.; analogamente, la domanda riconvenzionale era tardiva e quindi inammissibile, sicché non poteva configurarsi omessa pronuncia.

La decisione

La Corte ha condiviso la proposta di definizione accelerata, ha ritenuto il ricorso inammissibile nei termini prospettati dalla ricorrente e, nel dispositivo, ha rigettato il ricorso. Ha condannato la banca alle spese del giudizio di legittimità, oltre al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, applicando la disciplina dell'art. 380-bis c.p.c. e dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. per la definizione conforme alla proposta.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento richiede la deduzione di un effettivo inadempimento della controparte e non può essere confusa con la richiesta di subordinare il ripristino del rapporto alla restituzione di somme già accreditate; nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che non emergesse una valida e specifica eccezione di inadempimento.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile rispetto a domande o eccezioni inammissibili o tardive; se il mezzo difensivo è stato introdotto oltre i termini processuali, il giudice non ha l'obbligo di pronunciare nel merito.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non è ammissibile la proposizione per la prima volta di un'eccezione di inadempimento, trattandosi di eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio.

  • art. 166 c.p.c.

    La costituzione del convenuto oltre il termine previsto rende tardive le difese e le domande riconvenzionali proposte nella comparsa di risposta.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel procedimento accelerato, la decisione conforme alla proposta consente l'applicazione delle conseguenze processuali previste per la manifesta infondatezza o inammissibilità del ricorso.

  • art. 96 c.p.c.

    Quando il giudizio viene definito in conformità alla proposta, la disciplina richiamata consente la condanna per responsabilità aggravata e il pagamento di una somma equitativa, quale reazione all'abuso del processo.

  • art. 35 d.lgs. n. 149/2022

    La nuova disciplina sulla decisione accelerata e sulle conseguenze economiche si applica ai giudizi introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023, se non ancora fissati per l'adunanza o udienza camerale.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    La soccombenza nel giudizio di legittimità comporta l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti.

Massime di principio

  • L'eccezione di inadempimento, quando sia dedotta come eccezione in senso stretto, non può essere introdotta per la prima volta in appello ed è soggetta alle regole di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione.
  • Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile se la domanda o l'eccezione sottostante è inammissibile o tardiva: il giudice non è tenuto a pronunciarsi nel merito su questioni processualmente precluse.
  • Nel ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo, la parte deve indicare in modo puntuale i fatti processuali e trascrivere gli atti rilevanti nella misura necessaria a consentire il controllo della Corte, senza demandarle una ricerca autonoma negli atti.
  • Una domanda riconvenzionale proposta oltre il termine di costituzione è tardiva e, se inammissibile, non può fondare un vizio di omessa pronuncia.
  • Nel procedimento definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la conferma della proposta può giustificare la condanna per responsabilità aggravata e il pagamento di somme ulteriori, secondo la logica di contrasto all'abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.