Cassazione Civile, Ordinanza n. 22011/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Una dipendente di lunga anzianità, addetta come operaia a una linea di produzione, si era vista irrogare una sanzione conservativa di tre giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per avere modificato autonomamente e senza informarne i superiori il layout della postazione di lavoro e l'assetto di un macchinario omologato (tra l'altro ricollegando in diversa posizione il pedale, ruotando il carrello e riposizionando il quadro comandi). La lavoratrice aveva impugnato la sanzione chiedendone l'illegittimità; la corte territoriale aveva respinto la domanda e la dipendente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 20 d.lgs. 81/2008 e dell'art. 9 lett. l) del c.c.n.l. Industria Metalmeccanica, sostenendo che la norma prevenzionistica non le era stata portata a conoscenza, che non era esigibile la sua conoscenza e che la condotta, tenuta in buona fede per migliorare il funzionamento della macchina, non integrasse l'illecito disciplinare; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria, lamentando incongruenze tra l'affermazione di irrilevanza della mancata conoscenza della norma e l'addebito della sua violazione, nonché tra l'irrilevanza della formazione sul macchinario e la contestazione disciplinare.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Ha ritenuto che la corte d'appello avesse correttamente interpretato e applicato l'art. 20 d.lgs. 81/2008, ricondotto la condotta ai doveri di diligenza e di osservanza delle disposizioni impartite dal datore di lavoro e correttamente sussunto la fattispecie nell'art. 9 lett. l) del c.c.n.l., poiché la modifica arbitraria di un macchinario inserito nel ciclo produttivo e omologato, senza autorizzazione né informazione ai superiori, era idonea a pregiudicare disciplina e sicurezza dello stabilimento. Ha inoltre escluso la sussistenza di un vizio di motivazione, ritenendo coerenti le affermazioni della sentenza impugnata: l'ignoranza del precetto non era scriminante e la mancata formazione non rendeva lecita l'alterazione del macchinario. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i)
La disposizione sugli obblighi dei lavoratori costituisce esplicazione del generale dovere di diligenza ex art. 2104 c.c.; il lavoratore deve osservare le istruzioni del datore di lavoro, utilizzare correttamente le attrezzature e non compiere iniziative che possano compromettere la sicurezza propria o altrui. La mera ignoranza della norma non esime dalla responsabilità, salvo ignoranza inevitabile.
art. 9, lett. l), c.c.n.l. Industria Metalmeccanica
sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni per il lavoratore che commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, alla igiene e alla sicurezza dello stabilimento
La modifica arbitraria e non autorizzata di attrezzature aziendali omologate è sussumibile nella previsione disciplinare, perché idonea a pregiudicare disciplina e sicurezza dello stabilimento, comprensive della sicurezza dei singoli lavoratori.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge riguarda l'erronea individuazione o applicazione della regola di diritto; non consente di rimettere in discussione, sotto tale etichetta, censure fondate essenzialmente sulla mera ignoranza del precetto o su valutazioni di fatto.
art. 111 Cost.
È richiamato quale parametro dell'obbligo di motivazione della sentenza.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Il vizio motivazionale rilevante come nullità ricorre solo in presenza di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione altrimenti apparente, non quando le statuizioni siano tra loro coerenti.
È richiamato per il rito camerale di decisione e per il deposito dell'ordinanza nei termini indicati.
È il generale dovere di diligenza del lavoratore, cui si raccordano gli obblighi prevenzionistici dell'art. 20 d.lgs. 81/2008.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso integra il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Gli obblighi del lavoratore in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono espressione del generale dovere di diligenza e di osservanza delle istruzioni datoriali; la loro violazione può fondare legittimamente una sanzione disciplinare quando la condotta consista in iniziative unilaterali che alterino strumenti o assetti produttivi senza autorizzazione.
- Nel giudizio di legittimità per violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. non è sufficiente dedurre la mancata conoscenza della norma: occorre indicare un reale errore di sussunzione o di interpretazione della fattispecie astratta, mentre la censura che si risolva in una contestazione della colpevolezza o della valutazione fattuale esula dal vizio denunciato.
- La mancata formazione specifica sull'uso di un macchinario non legittima, di per sé, la modifica arbitraria dell'attrezzatura da parte del lavoratore, soprattutto quando l'intervento incide su un impianto inserito nel ciclo produttivo e omologato.
- Una motivazione non è nulla per contraddittorietà quando le affermazioni del giudice di merito sono logicamente coerenti tra loro: è compatibile affermare l'irrilevanza dell'ignoranza del precetto e, al tempo stesso, valorizzare la violazione di basilari regole di diligenza e sicurezza.
- In materia disciplinare, la nozione di pregiudizio alla disciplina e alla sicurezza dello stabilimento comprende anche la compromissione dell'organizzazione aziendale e della sicurezza dei singoli lavoratori derivante dall'alterazione non autorizzata di attrezzature aziendali.
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