Cassazione Civile, Ordinanza n. 22024/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dirigente con funzioni apicali di direttore generale e amministratore delegato aveva impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli da una società il 21 marzo 2018. La contestazione disciplinare gli attribuiva di avere incaricato un collaboratore di rivolgersi a due fornitori, durante trattative per commesse aziendali, per richiedere importi aggiuntivi extra contratto pari al 5% del valore delle commesse, suggerendo anche gli importi da indicare nelle offerte finali. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione ritenendo provata la condotta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti e reputando proporzionata la sanzione espulsiva. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che gli indizi valorizzati non avessero i requisiti richiesti per desumere il fatto ignoto, cioè la sua asserita mandanza di un tentativo di corruzione; 2) violazione dell'art. 7 L. 300/1970, assumendo che la Corte territoriale avesse ritenuto provata una generica "interferenza" diversa dall'addebito contestato e avesse utilizzato fatti estranei alla contestazione disciplinare, con lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha chiarito che la contestazione disciplinare, la lettera di licenziamento e la decisione di merito erano tutte centrate sul medesimo nucleo fattuale, ossia l'incarico dato al collaboratore di richiedere ai fornitori importi aggiuntivi in relazione alle commesse, sicché non vi era violazione del principio di corrispondenza tra addebito contestato e ragioni del recesso. Ha inoltre affermato che i fatti relativi ad altre trattative con diversi fornitori potevano essere utilizzati solo come elementi probatori, senza che ciò integrasse violazione dell'art. 7 L. 300/1970. Quanto al primo motivo, la Corte ha ribadito che la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi e la scelta di ricorrere alla prova presuntiva appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti della correttezza logico-giuridica del ragionamento, non essendo consentita una rivalutazione del compendio istruttorio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene richiamato come parametro del ricorso per cassazione per dedurre violazione o falsa applicazione di norme di diritto; le censure miravano però, in sostanza, a contestare la valutazione di merito delle prove.
La Corte ribadisce che la valutazione dell'opportunità del ricorso alle presunzioni, la selezione dei fatti noti, e l'apprezzamento di gravità, precisione e concordanza spettano al giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo la correttezza logico-giuridica del ragionamento presuntivo.
art. 7, commi 2 e 3, L. n. 300 del 1970
La contestazione disciplinare deve consentire al lavoratore di difendersi e deve corrispondere nella sostanza fattuale ai fatti posti a base del licenziamento; i fatti non contestati possono essere utilizzati come meri elementi probatori se la contestazione indica adeguatamente il fatto addebitato e le sue fonti di conoscenza.
È richiamato solo per la modalità di decisione in camera di consiglio con ordinanza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso costituisce presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel licenziamento disciplinare, il principio di corrispondenza tra contestazione e sanzione è rispettato quando la contestazione, la lettera di recesso e la decisione giudiziale si riferiscono al medesimo nucleo storico-fattuale, anche se la qualificazione giuridica della condotta può essere espressa in termini diversi.
- I fatti non specificamente contestati possono essere valorizzati dal giudice solo come elementi di prova, purché non siano introdotti come nuovi addebiti e la contestazione originaria abbia consentito un'effettiva difesa.
- La prova per presunzioni è rimessa al giudice di merito, che deve individuare i fatti noti, valutarne gravità, precisione e concordanza e trarne inferenze secondo massime di esperienza; in cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale indiziario.
- Il sindacato di legittimità sulla prova presuntiva si limita a verificare la correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito dal giudice di merito e l'assenza di mere congetture, non potendo trasformarsi in una revisione del giudizio di fatto.
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