Cassazione Civile, Ordinanza n. 21950/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta a ottenere il pagamento dell'elemento distinto della retribuzione (EDR) previsto dall'art. 45 del c.c.n.l. del settore credito bancario del 19 gennaio 2012. La Corte d'appello aveva confermato il diritto della lavoratrice ritenendo che, per effetto della disciplina del contratto integrativo aziendale del 1995 e della sua successiva ultrattività sancita dal contratto integrativo aziendale del 2008 e da accordi successivi, continuasse a operare il meccanismo di aggancio del trattamento economico del personale delle società di riscossione alla normativa dei bancari della Banca Popolare di Ancona, comprensiva anche degli istituti retributivi introdotti nel settore bancario. L'ente di riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nonché omesso esame di un fatto decisivo. In particolare ha sostenuto che: l'EDR deriverebbe dal solo c.c.n.l. bancario del 2012; l'art. 4 del CIA del 2008 richiamerebbe soltanto la contrattazione di secondo livello, non anche quella nazionale; anche a voler riconoscere un'ultrattività, essa riguarderebbe solo la normativa aziendale esistente alla data del 2008, mentre l'EDR sarebbe stato introdotto solo nel 2012; inoltre la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare il combinato disposto degli artt. 32 e 27 del CIA del 24 gennaio 2014. Il ricorso contestava anche la motivazione sul quantum, ritenendo generiche le censure relative al calcolo delle somme dovute.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sull'interpretazione dei contratti collettivi aziendali si risolvesse in una mera contrapposizione di una diversa lettura rispetto a quella accolta dalla Corte d'appello, senza indicare specifici canoni ermeneutici violati ai sensi degli artt. 1362 e seguenti c.c. Ha inoltre osservato che la doglianza relativa alla violazione del c.c.n.l. non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'esistenza di un regime di aggancio dei trattamenti retributivi riferito alla generalità della contrattazione collettiva, nazionale e aziendale. Quanto al quantum, la censura è stata ritenuta inammissibile perché investiva solo una delle autonome ragioni della decisione e non si confrontava con l'ulteriore accertamento della Corte territoriale sulla correttezza del calcolo delle somme dovute. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 45 c.c.n.l. settore credito bancario del 19 gennaio 2012
fonte dell'elemento distinto della retribuzione rivendicato dalla lavoratrice
art. 4 c.c.i.a. del 24 marzo 1995
prevedeva l'estensione del trattamento dei bancari al personale delle società di riscossione
letto dalla Corte territoriale come clausola di ultrattività della contrattazione di secondo livello e dell'aggancio retributivo preesistente
la violazione dei criteri ermeneutici contrattuali è censurabile in cassazione solo se il ricorso indica specificamente quali canoni siano stati violati e in che modo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
dedotto quale vizio di violazione di legge e dei contratti collettivi
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dedotto quale omesso esame di fatto decisivo
art. 32 c.c.i.a. del 24 gennaio 2014
richiamato dalla ricorrente come clausola riferita solo a istituti di secondo livello
art. 27 c.c.i.a. del 24 gennaio 2014
richiamato dalla ricorrente come clausola di secondo livello non estensibile all'EDR
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presupposto per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- L'interpretazione dei contratti collettivi di secondo livello è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica; non basta opporre una lettura alternativa della clausola.
- Il ricorso per cassazione che deduca violazione dei criteri interpretativi contrattuali deve indicare specificamente quali canoni degli artt. 1362 e seguenti c.c. siano stati violati e in quale passaggio della motivazione il giudice se ne sia discostato.
- Una censura che non si confronti con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata è inammissibile per difetto di interesse, perché anche l'eventuale caducazione di una sola ratio non potrebbe portare alla cassazione della decisione.
- Quando il giudice di merito accerta l'esistenza di un meccanismo di aggancio retributivo fondato sulla contrattazione collettiva complessivamente considerata, la parte che contesta tale accertamento deve confrontarsi con tale specifica ratio e non soltanto con il testo del contratto nazionale successivo.
- La doglianza sul quantum è inammissibile se si limita a contestare genericamente il criterio di calcolo senza trascrivere gli atti e senza censurare tutti gli argomenti autonomamente posti a base della decisione sul punto.
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