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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21950/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta a ottenere il pagamento dell'elemento distinto della retribuzione (EDR) previsto dall'art. 45 del c.c.n.l. del settore credito bancario del 19 gennaio 2012. La Corte d'appello aveva confermato il diritto della lavoratrice ritenendo che, per effetto della disciplina del contratto integrativo aziendale del 1995 e della sua successiva ultrattività sancita dal contratto integrativo aziendale del 2008 e da accordi successivi, continuasse a operare il meccanismo di aggancio del trattamento economico del personale delle società di riscossione alla normativa dei bancari della Banca Popolare di Ancona, comprensiva anche degli istituti retributivi introdotti nel settore bancario. L'ente di riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nonché omesso esame di un fatto decisivo. In particolare ha sostenuto che: l'EDR deriverebbe dal solo c.c.n.l. bancario del 2012; l'art. 4 del CIA del 2008 richiamerebbe soltanto la contrattazione di secondo livello, non anche quella nazionale; anche a voler riconoscere un'ultrattività, essa riguarderebbe solo la normativa aziendale esistente alla data del 2008, mentre l'EDR sarebbe stato introdotto solo nel 2012; inoltre la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare il combinato disposto degli artt. 32 e 27 del CIA del 24 gennaio 2014. Il ricorso contestava anche la motivazione sul quantum, ritenendo generiche le censure relative al calcolo delle somme dovute.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sull'interpretazione dei contratti collettivi aziendali si risolvesse in una mera contrapposizione di una diversa lettura rispetto a quella accolta dalla Corte d'appello, senza indicare specifici canoni ermeneutici violati ai sensi degli artt. 1362 e seguenti c.c. Ha inoltre osservato che la doglianza relativa alla violazione del c.c.n.l. non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'esistenza di un regime di aggancio dei trattamenti retributivi riferito alla generalità della contrattazione collettiva, nazionale e aziendale. Quanto al quantum, la censura è stata ritenuta inammissibile perché investiva solo una delle autonome ragioni della decisione e non si confrontava con l'ulteriore accertamento della Corte territoriale sulla correttezza del calcolo delle somme dovute. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'interpretazione dei contratti collettivi di secondo livello è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica; non basta opporre una lettura alternativa della clausola.
  • Il ricorso per cassazione che deduca violazione dei criteri interpretativi contrattuali deve indicare specificamente quali canoni degli artt. 1362 e seguenti c.c. siano stati violati e in quale passaggio della motivazione il giudice se ne sia discostato.
  • Una censura che non si confronti con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata è inammissibile per difetto di interesse, perché anche l'eventuale caducazione di una sola ratio non potrebbe portare alla cassazione della decisione.
  • Quando il giudice di merito accerta l'esistenza di un meccanismo di aggancio retributivo fondato sulla contrattazione collettiva complessivamente considerata, la parte che contesta tale accertamento deve confrontarsi con tale specifica ratio e non soltanto con il testo del contratto nazionale successivo.
  • La doglianza sul quantum è inammissibile se si limita a contestare genericamente il criterio di calcolo senza trascrivere gli atti e senza censurare tutti gli argomenti autonomamente posti a base della decisione sul punto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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