Cassazione Civile, Ordinanza n. 22014/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parti private)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio tra più familiari, nel quale il tribunale aveva accertato l'esistenza fino a una certa data di una società di fatto tra tutte le parti, l'estromissione di due di esse da tale data e la condanna delle altre al pagamento di somme dovute a titolo di quote della società di fatto. In appello, la corte territoriale ha dichiarato estinto il giudizio ritenendo tardiva la riassunzione/prosecuzione dopo il decesso di una parte appellata, applicando l'interruzione automatica ex art. 299 c.p.c. e facendo decorrere il termine semestrale dall'avvenuta conoscenza dell'evento interruttivo desunta da un atto depositato in altro processo tra le stesse parti. I ricorrenti hanno censurato tale decisione con due motivi: con il primo hanno dedotto nullità/falsa applicazione degli artt. 303, 305 e 307 c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la conoscenza dell'evento interruttivo non poteva essere desunta da un diverso giudizio; con il secondo hanno denunciato violazione del giusto processo e delle norme sulla interruzione e integrazione del contraddittorio, sostenendo che la parte deceduta era già evocata in giudizio insieme al de cuius e che quindi, per essa, non avrebbe dovuto essere dichiarata alcuna causa interruttiva, richiamando il principio di unicità sostanziale della parte. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo, affermando che la conoscenza legale dell'evento interruttivo deve riferirsi allo specifico processo interrotto e non può essere desunta da un atto compiuto in un altro giudizio, ancorché tra le stesse parti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata nella parte relativa alla declaratoria di estinzione e ha rinviato alla Corte d'appello in diversa composizione per il riesame della fattispecie e la regolazione delle spese, incluse quelle del giudizio di legittimità. La ratio dell'accoglimento è che la corte territoriale aveva erroneamente individuato il dies a quo del termine per la riassunzione sulla base della conoscenza dell'evento interruttivo acquisita in un differente giudizio, senza ancorarla alla conoscenza legale rilevante nel processo effettivamente interrotto.
Norme richiamate
art. 299 c.p.c.
La morte della parte, verificatasi dopo la notificazione dell'atto introduttivo e prima della scadenza del termine per la costituzione, determina l'interruzione automatica del processo anche in appello, indipendentemente dalla conoscenza dell'evento da parte del giudice o delle altre parti.
art. 303 c.p.c.
Richiamato come norma sulla prosecuzione/riassunzione del processo interrotto, ma la Corte ha escluso che nel caso di specie fosse correttamente applicata nei termini ritenuti dal giudice di merito.
art. 305 c.p.c.
Il termine per la riassunzione o prosecuzione decorre dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, non dal mero verificarsi dell'evento; tale conoscenza deve riferirsi al processo colpito dall'interruzione.
art. 307 c.p.c.
La mancata tempestiva riassunzione, una volta correttamente decorrente il termine, può condurre all'estinzione del giudizio.
art. 291 c.p.c.
L'eventuale vizio o la mancata tempestiva notificazione dell'atto di riassunzione impongono al giudice di ordinare la rinnovazione in via analogica entro un termine perentorio.
art. 331 c.p.c.
Non trova applicazione nel caso descritto per la riassunzione del processo interrotto, salvo l'ipotesi in cui, tra gli eredi della parte deceduta, almeno uno si sia già costituito in giudizio.
art. 125 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo come norma sul corretto svolgimento del processo e del contraddittorio.
art. 156 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo con riguardo alla sanatoria/nullità degli atti processuali.
art. 101 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in relazione al principio del contraddittorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso, formulati per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Evocato indirettamente nel primo motivo quale vizio motivazionale, ma l'accoglimento è stato fondato sulla violazione di legge.
Corte Cost. n. 159/1971
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 305 c.p.c. nella parte in cui faceva decorrere il termine per la riassunzione dall'interruzione anziché dalla conoscenza dell'evento interruttivo.
Massime di principio
- Nel processo civile, la morte di una parte verificatasi dopo la notificazione dell'atto introduttivo e prima della scadenza del termine di costituzione comporta l'interruzione automatica del giudizio anche in appello, senza che rilevi la conoscenza dell'evento da parte del giudice o delle altre parti.
- Ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione o prosecuzione del processo interrotto, rileva la conoscenza legale dell'evento interruttivo, che deve essere acquisita nel processo concretamente colpito dall'interruzione e non può essere desunta da atti compiuti in altro giudizio, ancorché tra le stesse parti.
- Quando l'atto di riassunzione o prosecuzione sia viziato o tardivo, il giudice deve ordinare la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; il mancato rispetto del termine perentorio così assegnato comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c.
- L'art. 331 c.p.c. non è la regola generale per la riassunzione del processo interrotto: opera solo in specifiche ipotesi di integrazione del contraddittorio, mentre nel processo interrotto per morte di parte il meccanismo ordinario resta quello degli artt. 305 e 291 c.p.c.
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