Cassazione Civile, Ordinanza n. 22025/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale ispettivo con cui l'ente previdenziale aveva qualificato come lavoro subordinato tutti i rapporti dei soci di una cooperativa, chiedendo il pagamento di contributi e somme aggiuntive. La cooperativa aveva proposto domanda di accertamento negativo del credito, sostenendo che i rapporti fossero autonomi o comunque non subordinati, in forza dei contratti individuali sottoscritti dai soci e delle peculiarità del lavoro in cooperativa. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con quindici motivi: violazione dell'art. 2094 c.c. per mancato rilievo ai contratti e per uso improprio degli indici sussidiari di subordinazione; violazione dell'art. 2697 c.c. per erronea distribuzione dell'onere della prova in un giudizio di accertamento negativo; omessa diffida ex art. 13 d.lgs. 124/2004; difetto di puntuale indicazione delle fonti di prova nel verbale ispettivo; mancata individuazione analitica dei singoli rapporti; uso illegittimo delle presunzioni; nullità processuale e vizio motivazionale per il rigetto delle istanze istruttorie; erronea considerazione della disciplina del lavoro del socio di cooperativa ex l. 142/2001; erronea qualificazione delle somme aggiuntive/sanzioni ex art. 116 l. 388/2000. La ricorrente ha inoltre contestato la configurabilità dell'obbligo contributivo per i soci a "zero ore" e la qualificazione dell'omissione come evasione contributiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi centrati sulla subordinazione e sull'onere della prova, rilevando che la Corte d'appello non si era limitata a valorizzare il regime previdenziale e amministrativo della cooperativa, ma aveva accertato in concreto le modalità di svolgimento dei rapporti: prestazioni continuative di pulizia e facchinaggio, retribuzione oraria predeterminata, assenza di rischio imprenditoriale, assenza di mezzi propri e inserimento nell'organizzazione aziendale della cooperativa. Ha dichiarato inammissibili le censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, tendevano a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, anche in ragione della doppia conforme. Ha ritenuto infondato il motivo sulla diffida, perché l'art. 13 d.lgs. 124/2004 riguarda sanzioni amministrative per inosservanze in materia di lavoro, non il mancato pagamento di contribuzione previdenziale. Ha ritenuto inammissibili le censure sulla legge n. 142/2001 perché non si confrontavano con il presupposto decisivo dell'accertamento di un autonomo rapporto di lavoro subordinato accanto al rapporto associativo. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulle somme aggiuntive, condividendo la qualificazione dell'omissione come evasione contributiva in presenza dell'elemento doloso di occultamento dei rapporti e delle retribuzioni. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2094 c.c.
La subordinazione va accertata in concreto, attraverso gli indici tipici dell'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare; nei rapporti di cooperativa il contratto scritto non è decisivo se le modalità effettive di svolgimento rivelano lavoro subordinato.
art. 2697 c.c.
Nel giudizio di accertamento negativo del credito previdenziale il giudice deve verificare i fatti costitutivi della pretesa; non è sufficiente censurare in cassazione la ricostruzione fattuale compiuta dal merito quando essa sia fondata su elementi istruttori e presuntivi correttamente valutati.
art. 2729 c.c.
La censura sulle presunzioni non può tradursi nella richiesta di una diversa inferenza probabilistica o in una nuova valutazione del merito.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti e acquisite d'ufficio fuori dai poteri riconosciuti; non basta dolersi della valutazione delle prove raccolte.
art. 116 c.p.c.
Le doglianze che mirano a contestare il prudente apprezzamento delle prove o la scelta tra diverse risultanze istruttorie sono inammissibili se prospettano soltanto una rivalutazione del fatto.
art. 13 d.lgs. n. 124 del 2004
La diffida prevista dalla norma concerne le inosservanze in materia di lavoro e legislazione sociale da cui derivino sanzioni amministrative, non il mancato pagamento di contribuzione previdenziale.
art. 1, legge n. 142 del 2001
Nel rapporto cooperativo il lavoro del socio può affiancarsi al rapporto associativo e può assumere anche forma subordinata.
art. 1, comma 2, legge n. 142 del 2001
Le peculiarità del lavoro in cooperativa non escludono l'accertamento di un vero rapporto di lavoro subordinato se ne ricorrono i presupposti concreti.
art. 1, comma 3, legge n. 142 del 2001
Il socio può instaurare, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro anche subordinato.
art. 6 legge n. 142 del 2001
Richiamato dalla ricorrente, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché incompatibili con l'accertamento della subordinazione in concreto.
art. 116, comma 8, lett. b), l. n. 388 del 2000
Le omissioni delle denunce obbligatorie su rapporti di lavoro e retribuzioni possono integrare evasione contributiva quando vi sia un intento di occultamento; l'onere di dimostrare l'assenza di dolo grava sul datore di lavoro.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso costituisce presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro dei soci di cooperativa, la qualificazione giuridica dipende dal concreto atteggiarsi del rapporto: la presenza di un rapporto associativo non esclude la contemporanea instaurazione di un rapporto subordinato, ove risultino etero-direzione, inserimento nell'organizzazione aziendale, continuità della prestazione e assenza di rischio imprenditoriale in capo al socio.
- Nel giudizio di legittimità non è censurabile come violazione di legge la mera richiesta di una diversa lettura delle prove o una diversa inferenza presuntiva: le doglianze devono realmente confrontarsi con errori di sussunzione o con specifici vizi processuali, altrimenti sono inammissibili.
- L'onere della prova, in tema di credito previdenziale contestato, non può essere aggirato mediante la critica alla sola apparenza documentale o amministrativa; il giudice può valorizzare anche elementi indiziari purché li integri con l'accertamento concreto delle modalità lavorative.
- La diffida amministrativa prevista dalla disciplina ispettiva del lavoro non si applica automaticamente alle pretese contributive previdenziali, se la fattispecie riguarda il recupero di contributi e non l'irrogazione di sanzioni amministrative per inosservanze lavoristiche.
- Le omissioni di denunce obbligatorie e la gestione consapevolmente "doppia" del rapporto di lavoro possono integrare evasione contributiva, con conseguente aggravamento sanzionatorio, quando emerga un intento doloso di occultamento dei dati dovuti all'ente previdenziale.
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