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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21980/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina da un rapporto di lavoro nel quale la Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore e, accogliendo l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società datrice, ha condannato il lavoratore a corrispondere alla società la somma di euro 136.227,51 quale differenza tra un credito da lui vantato e il controcredito azionato dalla società. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi, ma successivamente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; la società controricorrente ha accettato la rinuncia e la rinuncia al giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto dell'intervenuta rinuncia al ricorso e della successiva accettazione della controparte e, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del processo di legittimità. Non ha provveduto sulle spese, in ragione dell'adesione della controricorrente. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, richiamando l'orientamento per cui la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    Consente la rinuncia al ricorso; nel caso di specie, la rinuncia depositata dal ricorrente ha determinato l'estinzione del giudizio di legittimità.

  • art. 391 c.p.c.

    In presenza di rinuncia accettata dalla controparte, il giudizio deve essere dichiarato estinto.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la disposizione riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte, ma non estensibile al caso di rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia seguita dall'accettazione della controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, non occorre provvedere sulle spese se la controparte aderisce alla rinuncia.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di previsione eccezionale e di stretta interpretazione, riferita solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoDecreto ingiuntivoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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