Cassazione Civile, Ordinanza n. 21973/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a un lavoratore il 30 giugno 2010. In un precedente giudizio era già stata accertata l'illegittimità del recesso datoriale, ma la domanda di reintegrazione e di risarcimento ex art. 18 l. n. 300 del 1970 non era stata accolta. Il lavoratore ha poi promosso un nuovo giudizio chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento conseguente. I giudici di merito hanno dichiarato la domanda improponibile, ritenendo che il giudicato formatosi sulla precedente sentenza precludesse ogni ulteriore esame, poiché nel primo processo il lavoratore avrebbe dovuto far valere tutte le conseguenze della illegittimità del licenziamento. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 324 c.p.c. e del principio del ne bis in idem, sostenendo che il primo giudicato riguardava solo l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento e non anche le conseguenze sanzionatorie; 2) violazione dell'art. 18 l. n. 300 del 1970, affermando che la reintegrazione sarebbe conseguenza automatica dell'accertamento dell'illegittimità del licenziamento, anche senza espressa domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel regime dell'art. 18 St. lav. anteriore alle modifiche del 2012, la reintegrazione costituisce effetto tipico della domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento, salvo espressa rinuncia; di conseguenza, la precedente decisione, che aveva confermato solo l'illegittimità del licenziamento senza disporre la reintegrazione, essendo passata in giudicato, precludeva un nuovo giudizio sulle medesime conseguenze sanzionatorie. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla preclusione da giudicato e non sul merito astratto del diritto alla reintegrazione. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
il giudicato formatosi sulla precedente sentenza preclude il riesame della medesima situazione giuridica e delle conseguenze già dedotte o deducibili nel primo giudizio
art. 18 l. n. 300 del 1970
nel testo previgente alle modifiche del 2012, la reintegrazione è effetto tipico della tutela reale conseguente alla declaratoria di illegittimità del licenziamento, salvo espressa rinuncia del lavoratore
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il vizio dedotto per denunciare la violazione di legge nel ricorso per cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte
Massime di principio
- Nel regime dell'art. 18 St. lav. anteriore alla riforma del 2012, la domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento comprende, come effetto tipico, anche la reintegrazione nel posto di lavoro, salvo che il lavoratore vi abbia espressamente rinunciato.
- Quando un giudizio tra le stesse parti si sia concluso con sentenza passata in giudicato, il giudicato copre non solo il decisum espresso, ma anche le questioni che ne costituiscono la premessa logica indispensabile e che avrebbero dovuto essere dedotte nel primo processo.
- La portata del giudicato va ricostruita primariamente attraverso il dispositivo e la motivazione della sentenza, mentre il riferimento alla domanda delle parti è solo residuale e serve a risolvere eventuali ambiguità.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contestare un tema diverso da quello effettivamente deciso.
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