Sentenza del 20/03/2015 n. 5654 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di una verifica della Guardia di Finanza e di indagini bancarie svolte ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973, l'Agenzia aveva accertato ricavi non contabilizzati e rideterminato per il 1996 gli imponibili IRPEG e ILOR, con imposte, interessi e sanzioni. In primo grado il ricorso della società era stato respinto, ma erano stati riconosciuti deducibili i costi del periodo se documentati e inerenti. La CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia, confermando tale deducibilità. In cassazione l'Agenzia ha contestato, con il primo motivo, la violazione delle regole sull'onere della prova e sull'accertamento bancario, sostenendo che i costi non possono essere riconosciuti automaticamente in conseguenza dell'accertamento induttivo dei maggiori ricavi e devono essere provati dal contribuente. Con il secondo motivo ha denunciato l'insufficienza della motivazione sulla deducibilità dei costi.
La decisione
La Cassazione, con decisione del 10 febbraio 2015 depositata il 20 marzo 2015, ha accolto il primo motivo: le movimentazioni bancarie non giustificate fondano una presunzione legale di ricavi occulti e non comportano, da sole, il riconoscimento di costi correlati; spetta al contribuente indicare e provare i costi deducibili. Il secondo motivo, relativo alla motivazione, è stato dichiarato assorbito. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito respingendo il ricorso introduttivo della società, così confermando l'esito dell'accertamento. Ha condannato la società alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500 oltre alle somme prenotate a debito, e ha compensato le spese dei gradi di merito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 32, comma 1, n. 2
l'accertamento induttivo che tragga origine dalle indagini bancarie e, segnatamente, dalle movimentazioni dei conti correnti dei versamenti e dei prelevamenti rispetto ai quali il contribuente non sia in grado di indicare il beneficiario o che non trovino rispondenza nelle scritture contabili, è fonte di una presunzione legale di ricavi occulti
Le movimentazioni bancarie non giustificate o non riscontrabili nelle scritture contabili consentono di presumere ricavi non dichiarati. La presunzione è superabile dal contribuente, al quale spetta provare che le operazioni non sono riferibili a operazioni imponibili.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 75
debbono essere considerati ricavi sia le operazioni attive che quelle passive, senza che si debba procedere alla deduzione presuntiva di oneri e costi deducibili, essendo posto a carico del contribuente l'onere di indicare e provare eventuali specifici costi deducibili
I costi non si presumono in misura corrispondente ai ricavi accertati induttivamente. Per ottenere la deduzione, il contribuente deve individuare e provare i costi specifici deducibili.
Nel caso deciso, l'onere di dimostrare i costi deducibili grava sul contribuente; l'accertamento bancario non determina un'inversione automatica di tale onere a favore del contribuente.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
È la disposizione processuale indicata dall'Agenzia per denunciare in cassazione la violazione di norme di diritto processuale, nell'ambito del motivo poi accolto.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Consente alla Cassazione, una volta cassata la decisione impugnata, di decidere la causa nel merito quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto; la Corte lo ha applicato respingendo direttamente il ricorso introduttivo.
Massime di principio
- Quando un accertamento fiscale si fonda su indagini bancarie e il contribuente non giustifica le movimentazioni, queste possono essere presunte ricavi imponibili, salvo prova contraria.
- L'accertamento di maggiori ricavi non comporta il riconoscimento automatico di maggiori costi: il contribuente deve indicare e documentare i singoli costi e provarne la deducibilità.
- La presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie può essere superata dimostrando che le operazioni non riguardano attività imponibili o che hanno una diversa giustificazione documentata.
- Se gli elementi di fatto sono già sufficienti, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito, senza rinvio.
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