Cassazione Civile, Ordinanza n. 10886/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione di una cartella esattoriale emessa per omesso versamento di contributi, oneri e accessori riferiti agli anni 2008 e 2012, per complessivi Euro 13.471,95, nei confronti di un geometra iscritto all'albo. Il Tribunale aveva annullato la cartella ritenendo insussistente l'obbligo contributivo; la Corte d'appello aveva confermato, affermando che per l'iscrizione alla Cassa fosse necessario l'esercizio continuativo della libera professione e che, nel caso concreto, due soli accessi alla piattaforma SISTeRe non bastassero a integrare tale requisito. La Cassa ricorre per cassazione con quattro motivi: (1) violazione delle norme primarie e statutarie sulla previdenza dei geometri, sostenendo che la Cassa abbia autonomia regolamentare e possa definire il sistema degli obblighi contributivi senza ampliare la platea degli iscritti; (2) violazione delle norme che definiscono la professione di geometra e dell'art. 2697 c.c., lamentando una lettura troppo restrittiva delle attività professionali, che invece comprenderebbero anche attività connesse; (3) violazione delle norme su contribuzione minima, deducendo che il contributo minimo sia dovuto comunque, anche in assenza di reddito; (4) violazione delle previsioni statutarie e deliberative sui casi di esenzione, sostenendo che la Corte territoriale abbia ignorato prescrizioni regolamentari rigorose. Il resistente eccepisce inoltre un giudicato esterno relativo all'annualità 2013, ma la Corte di cassazione lo esclude perché i periodi contributivi sono diversi. La Corte di cassazione accoglie il ricorso, affermando che l'iscrizione all'albo è condizione sufficiente per l'obbligo di iscrizione e contribuzione minima, che l'assenza di continuità o di reddito è irrilevante e che le previsioni statutarie della Cassa sono espressione legittima dell'autonomia regolamentare riconosciuta dalla legge. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati, anche sulle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della Cassa, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, perché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui l'obbligo contributivo dei geometri iscritti all'albo non richiede, di per sé, l'esercizio continuativo della professione né la produzione di reddito, ma va valutato secondo le previsioni statutarie e regolamentari della Cassa; il giudicato esterno invocato dal professionista è stato ritenuto inoperante perché relativo a un anno diverso da quelli oggetto del giudizio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge nei quattro motivi di ricorso.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.
artt. 1 e seguenti del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509
Richiamati dalla ricorrente per sostenere l'autonomia regolamentare della Cassa privatizzata e la disciplina degli obblighi contributivi.
art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335
Richiamato come base del sistema previdenziale privatizzato e degli interventi per l'equilibrio finanziario degli enti.
art. 6 del d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103
Richiamato tra le fonti che disciplinano la previdenza professionale privatizzata.
art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Richiamato dalla ricorrente nel complesso delle norme sulla previdenza di categoria.
art. 1, comma 488, L. 27 dicembre 2013, n. 147
Richiamato nel quadro normativo invocato dalla ricorrente.
art. 1, L. 4 febbraio 1967, n. 37
Richiamato dalla ricorrente per la disciplina della professione e della previdenza dei geometri.
artt. 10 e 22 L. 20 ottobre 1982, n. 773
Richiamati come fonti del contributo di solidarietà poi trasformato in contributo soggettivo minimo.
art. 16 R.D. 11 febbraio 1929, n. 274
Richiamato per definire le attività professionali del geometra.
art. 5 dello Statuto della Cassa geometri, approvato con d.m. 27 febbraio 2003
"i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione"
La Corte lo considera espressione legittima dell'autonomia regolamentare della Cassa e idoneo a definire il perimetro degli obblighi contributivi e delle esenzioni.
art. 38 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nel sostegno della pretesa contributiva e della disciplina previdenziale di categoria.
Richiamato come norma sull'onere della prova nei motivi di ricorso e nella deduzione della pretesa esclusione/esenzione contributiva.
art. 1 della L. 4 febbraio 1967, n. 37
Invocato insieme alle altre norme per contestare la lettura restrittiva dell'obbligo contributivo.
sentenza Cass. sez. lav. 20 aprile 2016, n. 7981
Richiamata per affermare che la diversità del periodo contributivo impedisce di opporre il giudicato esterno.
sentenza Cass. sez. lav. 29 ottobre 2021, n. 30853
Richiamata in tema di rapporti futuri e giudicato non preclusivo quando non siano ancora integrati gli elementi costitutivi.
sentenza Cass. sez. lav. 28 settembre 2022, n. 28188
Richiamata per il principio secondo cui, per l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione minima, basta l'iscrizione all'albo e sono irrilevanti occasionalità dell'attività e mancata produzione di reddito.
sentenza Cass. sez. lav. 19 febbraio 2021, n. 4568
Richiamata per affermare che le previsioni regolamentari della Cassa si collocano nell'alveo dei principi della legge n. 335 del 1995.
sentenza Cass. sez. lav. 22 novembre 2024, n. 30191
Richiamata per ribadire che l'assetto regolamentare non estende l'obbligo di iscrizione a nuove categorie, ma disciplina il contributo dovuto dagli iscritti all'albo.
sentenza Cass. sez. lav. 29 agosto 2012, n. 14684
Richiamata per il criterio dell'oggettiva connessione tra attività svolta e competenze professionali tipiche.
sentenza Cass. sez. VI-L, 2 novembre 2022, n. 32229
Richiamata in termini analoghi per i geometri, circa la connessione tra attività concretamente svolta e competenze della professione.
Massime di principio
- In materia di previdenza professionale privatizzata, l'iscrizione all'albo professionale può costituire titolo sufficiente per l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla Cassa e del contributo minimo, anche quando l'attività sia occasionale e non produca reddito.
- Le previsioni statutarie e regolamentari della Cassa, se adottate nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalla legge, possono definire il perimetro degli obblighi contributivi e delle esenzioni, senza che ciò comporti necessariamente l'estensione dell'obbligo a nuove categorie di soggetti.
- La verifica della debenza contributiva va compiuta con riferimento al singolo periodo contributivo dedotto in giudizio: il giudicato formatosi su un'annualità diversa non preclude la decisione su annualità anteriori o successive, perché il rapporto contributivo è temporalmente segmentato.
- Ai fini dell'obbligo previdenziale può rilevare non solo l'esercizio di attività tipiche, ma anche lo svolgimento di attività diverse purché concretamente connesse alle competenze professionali dell'iscritto e tali da consentire il loro utilizzo in modo oggettivo.
- L'eventuale esenzione dall'obbligo contributivo e la sussistenza dei presupposti per il contributo minimo devono essere valutate secondo la disciplina regolamentare applicabile, con accertamento in fatto dell'effettivo svolgimento dell'attività professionale o della sua connessione con le competenze di iscrizione.
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